Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37935-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 37935/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 29/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 2310/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2019 R.G.N. 4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 37935/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.6.2019 n. 2310, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l’impugnazione avverso l’avviso bonario proposta da COGNOME NOME, libero professi onista iscritta all’Albo degli Architetti, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultima alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2008.
Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo, in quanto alla luce della normativa di riferimento, non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps, avendo la professionista già corrisposto il contributo integrativo per l’attività professionale svolta.
La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur aderendo alla tesi della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione all’ann ualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento (quale dies a quo ) e cioè, il 18.6.08 ( rectius 2009) (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) e la data di ricezione dell’avviso bonario (quale dies ad quem ) e cioè il 26.6.14, era
decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui resiste COGNOME Emma con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 2631 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in GU n. 137 del 16.6.09), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 2.7.14 doveva considerarsi tempestiva.
Il motivo è fondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il
differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni d a detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).
Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.24