Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11216 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 575-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOMECOGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 403/2020;
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 575/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 23.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti e fatto valere dall’INPS nei confronti di NOME COGNOME con riferimento ai redditi prodotti nel 2011;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 3, comma 9, l. n. 335/1995, 1, l. n. 233/1990, 3bis , d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), 18, d.lgs. n. 241/1997, 2, d.l. n. 63/2002 (conv. con l. n. 112/2002), 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché al d.P.C.M. 6.6.2012, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi a percentuale decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito e non dalla scadenza del termine per il pagamento del saldo, da identificarsi a sua volta con quello previsto per il versamento delle somme a saldo dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
che il motivo è fondato;
che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo
dell’obbligazione contributiva costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui ‘in cui i singoli contributi dovevano essere versati’ (Cas s. n. 27950 del 2018); che, disponendo l’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ‘i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi’, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/20 01 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall’art. 2, d.l. n. 63/2002, cit. e, successivamente, dall’art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
che erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ancorato il termine di decorrenza della prescrizione alla data prevista per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, essendo in questione la contribuzione dovuta sull’eccedenza rispetto al minimale e calcolata in percentuale sul reddito complessivamente prodotto per l’anno 2011;
che, anche a prescindere dalla circostanza che l’art. 1, d.P.C.M. 6.6.2012 ha differito al 9.7.2012 il termine scadente il 16 giugno
precedente, risulta evidente che, alla data del 30.5.2017, in cui pacificamente pervenne l’atto interruttivo della prescrizione dei contributi per cui è causa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), il termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, non era spirato;
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: ‘la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti decorre non già dal momento fissato per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, bensì dal momento in cui spira il termine per il versamento a saldo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi’;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.