Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29202-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 251/2018;
Oggetto
R.G.N. 29202/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 28.3.19, ha confermato la sentenza del tribunale di Sulmona del 2017, che aveva ritenuto non dovute le somme di cui all’avviso di addebito in atti per contributi del 2009 e 2010 per iscrizione alla gestione separata in quanto prescritte.
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps per un motivo sulla prescrizione; resiste il professionista con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce la sospensione della prescrizione per mancata compilazione del quadro r.r. e violazione degli artt. 2935 c.c., 2 comma 26 legge 98 del 2011 e 2941 n. 8 c.c.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Questa Corte ha già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Pronunciando nell’ambito del motivo, peraltro, la Corte rileva che il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data in cui era dovuto il pagamento dei contributi, 6 luglio 2010 -cfr. dpcm 10.6.10per i contributi relativi all’anno 2009, e 6 luglio 2011 -cfr. dpcm 12.5.11per i contributi dell’anno 2010) è stato interrotto quanto all’anno 2009 a seguito della richiesta dell’INPS del 1 ° luglio 2015. La prescrizione è invece maturata quanto all’anno 2010, essendo la lettera dell’INPS dell’11 lugli o 2016 successiva al quinquennio.
Le censure della parte coinvolgono, peraltro, l’applicazione delle sanzioni, ove si deduce la violazione dell’articolo 116 comma 8 legge 338 del 2000.
Al riguardo va, però, considerata l’applicazione dello “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata con riferimento ai soli contributi dell’anno 2009, non prescritti, e con riguardo alle sanzioni per tutti i periodi contributivi.
La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai contributi per l’anno 2009 ed al capo relativo alle sanzioni applicate; rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre