Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29202-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 188/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 251/2018;
Oggetto
R.G.N. 29202/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 28.3.19, ha confermato la sentenza del tribunale di Sulmona del 2017, che aveva ritenuto non dovute le somme di cui all’avviso di addebito in atti per contributi del 2009 e 2010 per iscrizione alla gestione separata in quanto prescritte.
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps per un motivo sulla prescrizione; resiste il professionista con controricorso.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per mancata compilazione del quadro r.r. e violazione degli artt. 2935 c.c., 2 comma 26 legge 98 del 2011 e 2941 n. 8 c.c.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Questa Corte ha già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) che, in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Pronunciando nell’ambito del motivo, peraltro, la Corte rileva che il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data in cui era dovuto il pagamento dei contributi, 6 luglio 2010 -cfr. dpcm 10.6.10per i contributi relativi all’anno 2009, e 6 luglio 2011 -cfr. dpcm 12.5.11per i contributi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2010) è stato interrotto quanto all’anno 2009 a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 1 ° luglio 2015. La prescrizione è invece maturata quanto all’anno 2010, essendo la lettera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 lugli o 2016 successiva al quinquennio.
Le censure RAGIONE_SOCIALEa parte coinvolgono, peraltro, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, ove si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 comma 8 legge 338 del 2000.
Al riguardo va, però, considerata l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 55/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata con riferimento ai soli contributi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2009, non prescritti, e con riguardo alle sanzioni per tutti i periodi contributivi.
La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai contributi per l’anno 2009 ed al capo relativo alle sanzioni applicate; rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre