Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24191 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13318-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 274/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 496/2019;
R.G.N. 13318/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda del ricorrente avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per i redditi prodotti nell’anno 2011, in qualità di avvocato, iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non anche alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti per i redditi del 2011 dovesse fissarsi al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012 (nello specifico, il 26 settembre 2012); pertanto, il termine quinquennale era stato utilmente interrotto con l’avviso bonario del 23 agosto 2017;
consapevole, però, del diverso indirizzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, i giudici territoriali hanno anche osservato che la condotta del professionista che non comunica i redditi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE integra un’ipotesi di evasione e, richiamando Cass. nr. 6677 del 2019, hanno ritenuto, altresì, che l’omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi configura doloso occultamento del debito contributivo, riconducibile all’art. 2941 nr. 8 cod.civ., con sospensione, in ogni caso, del termine RAGIONE_SOCIALE‘eccepita prescrizione estintiva;
ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod.proc.civ., RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, del R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 55, del D.P.R. nr. 435 del 2001, art. 17 nonché del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi;
con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod.civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art . 2941 nr. 8 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto il dolo di parte ricorrente derivante dalla mancata compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi;
i due motivi possono essere trattati unitamente data la loro intima connessione e sono fondati;
come sinteticamente riportato nello storico di lite, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione di non prescrizione del credito contributivo, la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi . Con un primo argomento, la Corte di merito ha ritenuto che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dovesse fissarsi al momento di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi; in forza di un secondo argomento, ha ritenuto che la mancata compilazione del
quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito e che, quindi, ricorresse comunque una causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione;
il primo motivo di ricorso investe efficacemente la prima argomentazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018; Cass.nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 13049 del 2020; Cass. nr. 7254 del 2021) che merita qui conferma, la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Nello specifico, in applicazione del differimento del termine di pagamento de i contributi per l’anno 2011, attuato dal D.P.C.M. del 6 giugno 2012, il dies a quo va fissato al 9 luglio 2012 (v., tra le altre, Cass. nr. 7860 del 2023, in motiv., punti 14 e ss.);
l’ulteriore motivo di ricorso, del pari fondato, censura invece il secondo argomento;
12. questa Corte (Cass. nr. 7254 del 2021; Cass. nr. 37529 del 2021; Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del 2022) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così, peraltro, anche Cass. nr. 6677 del 2019). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per la sussistenza di una condotta di occultamento in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro
relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così, nella sostanza, incorrendo in quell’automatismo che è, invece, da respingere ( v. Cass. nn 21275, 25639, 25654, 25746 del 2023, in fattispecie sovrapponibili alla presente);
13. c onclusivamente la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per i conseguenti nuovi accertamenti in tema di prescrizione. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile