Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23905 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30033-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 164/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 170/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 3.6.22 la corte d’appello di Ancona, in riforma di sentenza del 12.6.20 del tribunale di Pesaro, ha rigettato l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘avvocat a in epigrafe RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento INPS per contributi e sanzioni 2011 per euro 3017.
In particolare, la corte territoriale ha accertato l’abitualità RAGIONE_SOCIALE‘attività e l a sussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘obbligo di contribu zione nella gestione separata e ha ritenuto il termine prescrizionale (computato a decorrere dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi) non decorso, tanto più che vi era occultamento del debito in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale.
Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 comma 9 legge 335/95, 2935 c.c., 2941 n.8 c.c., 55 rdl 1827/35, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione.
Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘ente di comunicare con altri enti al fine di conoscere la situazione reddituale dei contribuenti.
Il terzo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 legge 388/00, per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘evasione.
Il primo motivo è fondato. Invero, il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall’1.7.12 , termine per il pagamento dei contributi per l’anno in questione .
Né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 -01) e difettando la prova RAGIONE_SOCIALE‘allegato occultamento.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata in relazione al motivo.
Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.
L a causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 10