Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28344-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N. 28344/2019
Ud. 28/02/2025 CC
avverso la sentenza n. 182/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 41/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione di ufficio del ricorrente, avvocato, alla gestione separata e che non era fondata la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riguardante i contributi per l’anno 2010. Con sentenza n. 1803/2017, emessa in data 16/11/2017, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda affermando che in ordine ai contributi richiesti era maturata la prescrizione quinquennale.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponevano appello. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 182/2019 depositata il 20/03/2019 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anche quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa società di cartolarizzazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si è costituito con controricorso NOME COGNOME chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso la difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 26 -31, legge 335/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.lgs.
241/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 12/05/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorso lamenta in particolare che, incontroversa la doverosità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione di NOME COGNOME alla gestione separata quale lavoratore autonomo, la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare estinto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad ottenere i contributi non versati per l’anno 2010 individuando il termine dal quale decorreva la prescrizione nel 16/06/2011 e cioè dal giorno di scadenza del pagamento dei contributi con maturazione al 16/06/2016 e conseguente tardività a RAGIONE_SOCIALE‘atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE perché ricevuto in data 04/07/2016 dal lavoratore autonomo. Secondo il ricorso il D.P.C.M. 12/05/2011 avrebbe disposto la proroga del termine di pagamento dei contributi al 06/07/2011 e, pertanto, è da quella data che decorreva il termine RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e l’atto notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 04/07/2016 sarebbe intervenuto a interromperla utilmente prima del 06/07/2016.
Orbene, in primo luogo va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per difetto di autosufficienza, specificità e attinenza alla decisione impugnata. Il ricorso è specifico, riguarda la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme invocate, ricostruisce con chiarezza e precisione la fattispecie e consente alla Corte di verificare il vizio denunciato riportando i passi essenziali RAGIONE_SOCIALEa motivazione e indicando in quali atti e in quali fasi processuali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contro dedotto circa l’eccepita prescrizione allegando l’atto interruttivo.
Il motivo è fondato. È corretta la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui riconduce la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno in cui scadeva il termine previsto per il pagamento (Cass. 34034/2021) e, tuttavia, la
sentenza ha trascurato di considerare che si doveva applicare anche il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.2011.
3.1. In tal senso si consideri che: la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale (Cass. 13/09/2024, n. 24584).
3.2. Con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, questa Corte ha chiarito che nel definire la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deve, infatti, prendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e, come da ultimo chiarito da Cass. 05/09/2023, n. 25755, «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009» (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); l’art. 12, comma 5, del D.lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o RAGIONE_SOCIALEe esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazi one; il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e
integrare le previsioni del D.lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)».
3.3. Nel caso di specie viene in rilievo il D.P.C.M del 12 maggio 2011 che ha disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione, al 6 luglio 2011. L’atto di messa in mora RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, interven uto il 4 luglio 2011 e pertanto nel quinquennio, ha interrotto il termine di prescrizione. La prescrizione non è decorsa e la conclusione raggiunta dalla
Corte di Appello è erronea e giustifica l’accoglimento del ricorso con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta