Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28344-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N. 28344/2019
Ud. 28/02/2025 CC
avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 41/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell’INPS l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio del ricorrente, avvocato, alla gestione separata e che non era fondata la pretesa dell’Istituto riguardante i contributi per l’anno 2010. Con sentenza n. 1803/2017, emessa in data 16/11/2017, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda affermando che in ordine ai contributi richiesti era maturata la prescrizione quinquennale.
L’INPS e la RAGIONE_SOCIALE proponevano appello. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 182/2019 depositata il 20/03/2019 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione RAGIONE_SOCIALE Si è costituito con controricorso NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2, commi 26 -31, legge 335/1995, dell’art. 18 d.lgs.
241/1997, dell’art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 12/05/2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorso lamenta in particolare che, incontroversa la doverosità dell’iscrizione di NOME COGNOME alla gestione separata quale lavoratore autonomo, la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare estinto il diritto dell’INPS ad ottenere i contributi non versati per l’anno 2010 individuando il termine dal quale decorreva la prescrizione nel 16/06/2011 e cioè dal giorno di scadenza del pagamento dei contributi con maturazione al 16/06/2016 e conseguente tardività a dell’atto interruttivo dell’INPS perché ricevuto in data 04/07/2016 dal lavoratore autonomo. Secondo il ricorso il D.P.C.M. 12/05/2011 avrebbe disposto la proroga del termine di pagamento dei contributi al 06/07/2011 e, pertanto, è da quella data che decorreva il termine della prescrizione e l’atto notificato dall’INPS in data 04/07/2016 sarebbe intervenuto a interromperla utilmente prima del 06/07/2016.
Orbene, in primo luogo va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per difetto di autosufficienza, specificità e attinenza alla decisione impugnata. Il ricorso è specifico, riguarda la falsa applicazione delle norme invocate, ricostruisce con chiarezza e precisione la fattispecie e consente alla Corte di verificare il vizio denunciato riportando i passi essenziali della motivazione e indicando in quali atti e in quali fasi processuali l’INPS aveva contro dedotto circa l’eccepita prescrizione allegando l’atto interruttivo.
Il motivo è fondato. È corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconduce la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno in cui scadeva il termine previsto per il pagamento (Cass. 34034/2021) e, tuttavia, la
sentenza ha trascurato di considerare che si doveva applicare anche il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.2011.
3.1. In tal senso si consideri che: la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale (Cass. 13/09/2024, n. 24584).
3.2. Con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, questa Corte ha chiarito che nel definire la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata deve, infatti, prendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e, come da ultimo chiarito da Cass. 05/09/2023, n. 25755, «assume rilievo anche il differimento previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009» (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); l’art. 12, comma 5, del D.lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazi one; il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e
integrare le previsioni del D.lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)».
3.3. Nel caso di specie viene in rilievo il D.P.C.M del 12 maggio 2011 che ha disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione, al 6 luglio 2011. L’atto di messa in mora dell’Istituto, interven uto il 4 luglio 2011 e pertanto nel quinquennio, ha interrotto il termine di prescrizione. La prescrizione non è decorsa e la conclusione raggiunta dalla
Corte di Appello è erronea e giustifica l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta