Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 330 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30673-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 352/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
TORINO, depositata il 03/06/2021 R.G.N. 40/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME. Causa numero 22 R.G. 30673 del 21
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 3.6.21 la corte d’appello di Torino ha confermato in parte qua la sentenza del tribunale di Vercelli che aveva dichiarato prescritti i contributi 2008 e 2009 per COGNOME, e dal 2005 al 2008 per COGNOME, ed invece dovuta la contribuzione per gli anni 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 da COGNOME; in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la sentenza ha invece applicato le sanzioni relative alla omissione contributiva.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resiste con controricorso l’ingegnere COGNOME; è rimasto intimato l’ing. COGNOME. Le parti costituite hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce -per entrambi i professionistiviolazione degli artt. 2935 c.c. e 2 comma 26-31 RAGIONE_SOCIALEa legge 35 del 95, in quanto il DPCM per il 2008 aveva posticipato al 6 luglio 2009 il termine per il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione sicché la prescrizione era stata interrotta dalla nota pervenuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 28.6.14, e quindi prima del decorso del detto termine.
Il secondo motivo invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme relative all’evasione deducendo violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 comma 8 per omessa compilazione del quadro TARGA_VEICOLO.
Il primo motivo riguarda entrambi i professionisti e va accolto. Invero, la corte territoriale non ha considerato lo slittamento del termine in materia in relazione a DPCM cui il D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o RAGIONE_SOCIALEe esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione; quanto ai contributi relativi all’anno 2008, il DPCM per il 2008 aveva posticipato al 6 luglio 2009 il termine per il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione sicché la prescrizione era stata interrotta dalla nota pervenuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prima del detto termine.
Il secondo motivo riguarda solo l’ing. COGNOME e va dichiarato inammissibile perché non vi è evasione, atteso che questa Corte ha già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) che, in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Va pure considerata in materia l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima corte d’appello, in diversa composizione.
p.q.m.
Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre