Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9040-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 9040/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3311/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 4258/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 9040/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.9.2021 n. 3311, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da COGNOME NOME, libero -professionista iscritto all’Albo degli Architetti, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultima alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per gli anni 2007 e 2008.
Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo per gli anni in contestazione, avendo lo stesso già versato il contributo solidaristico alla Cassa professionale per gli anni oggetto di controversia.
La Corte d’appello rigettava l’appello dell’Inps, ritenendo che, pur sussistendo l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il credito contributivo per gli anni richiesti fosse prescritto.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce in riferimento al solo anno 2008 il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.09 (pubbl. in GU n. 137 del 16.6.2009), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 29.6.14 doveva considerarsi tempestiva.
Il motivo è fondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di
tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).
Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei