Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23721 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29641-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2621/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2022 R.G.N. 2134/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
R.G. 29641/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.6.2022 n. 2621, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di S.M.C.V. che aveva accolto il ricorso promosso da COGNOME NOME, volto a chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’RAGIONE_SOCIALE di previdenza per tale titolo.
Il tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito contributivo.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado e riteneva che il differimento RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per il versamento dei contributi oggetto di controversia – disposto dal D.P.C.M. 10.6.10 per i contributi relativi all’anno 2009, in particolare, dal 16.6.10 al 7.6.10 -, valesse per i professionisti che rientravano negli studi di settore e non per il professionista odierno ricorrente, il quale beneficiando del cd. regime dei minimi, non era soggetto agli studi di settore; quindi, rimanendo per lo stesso, quale scadenza dei termini per il versamento quella del 16.6.10, l’atto interruttivo notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il giorno 1.7.15, risultava tardivo, essendo intervenuto quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai decorso. Infine, doveva escludersi che potesse stabilirsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in assenza di altri indici rivelatori.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 1 del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in G.U. n. 141 del 19.6.10) e all’art. 2 comma 26 e ss. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricevuta il 1.7.15, fosse tardiva, rispetto al termine quinquennale di prescrizione dall’originaria scadenza fissata al 16.6.10, per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi relativi al 2009 ma senza considerare il differimento del termine per il versamento contributivo, introdotto dal DPCM del 10.6.10, valevole per i contributi maturati nel 2009.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
In particolare, secondo la pronuncia in oggetto, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati
elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.
Pertanto, il motivo innanzi svolto va accolto e la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.24