Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7652-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi gestione RAGIONE_SOCIALE, decorrenza prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 732/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 185/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 4.10.2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti dall’AVV_NOTAIO alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2 010, ritenendo tardivo l’avviso bonario inviato alla professionista in data 4.7.2016; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 2631, l. n. 335/1995, all’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, e all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M. 12.5.201 1, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2011, affatto tempestiva doveva considerarsi l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione effettuata con atto ricevuto dall’odierna controricorrente in data 4.7.2016;
che, con il secondo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, commi 26 -31, l.
n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), all’art. 1, d.lgs. n. 462/1997, e all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa in caso di mancata compilazione, in occasione RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, del c.d. Quadro RR;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018);
che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale ‘i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una RAGIONE_SOCIALEe gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi’ (così Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.);
che, dovendo pertanto aversi riguardo alla previsione del d.P.C.M. 12.5.2011 (in G.U. n. 111 del 14.5.2011), che all’art. 1 ha previsto il differimento al 6.7.2011 per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, ed essendosi definitivamente accertato che la nota RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 22.6.2016, recante avviso bonario di pagamento dei contributi
per cui è causa, pervenne all’odierna controricorrente in data 4.7.2016 (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto prescritto il debito oggetto del contendere;
che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.