Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14142-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 58/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 14142/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 16.11.2020 n. 517, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva presentato COGNOME NOME, libero professionista iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2008.
Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo, in quanto alla luce RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento, non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur aderendo alla tesi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione all’ann ualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento (quale dies a quo ) e la data di ricezione RAGIONE_SOCIALE‘avviso bonario (quale dies ad quem ), era decorso il termine di prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva. Inoltre, la Corte del merito ha escluso che il professionista avesse tenuto un comportamento doloso di occultamento del debito
previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (infatti, l’omessa compilazione del quadro RR, non poteva considerarsi una preordinazione volta ad occultare gli importi dovuti).
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, cui resiste COGNOME NOME con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE artt. 2935 e 2941 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 2631 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.lgs. n. 241/97, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in GU n. 137 del 16.6.09), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricevuta il 2.7.14 doveva considerarsi tempestiva.
Il motivo è fondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini
RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).
Ciò detto, alla luce RAGIONE_SOCIALEo slittamento RAGIONE_SOCIALEa scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.24