Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24584 Anno 2024
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 24584 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11374-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RECUPERO COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1071/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 745/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado
che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti alla professionista, per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2009;
in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che iniziava a decorrere dal 16.6.2010, per avere il DPCM del 10.6.2010 (con il differimento al 6.7.2010) disciplinato diversa fattispecie , sicchè la lettera dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata ricevuta dalla professionista il 26.6.2015, allorché il termine era ormai spirato;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria;
la professionista ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
è da accogliere il ricorso con il quale l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione di plurime disposizioni di legge per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile la proroga al 6 luglio 2010 dei termini per il versamento della contribuzione;
va considerato nella sua completezza l’orientamento di legittimità (v., per tutte, Cass. n.27538/2023) che si è andato consolidando in materia di termini di prescrizione segnatamente in punto di rilievo che va necessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi, al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera dei Dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, in virtù del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5;
la norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto del AVV_NOTAIO la
possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione;
per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009 (periodo di causa), il D.P.C.M. 10 giugno 2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010 senza maggiorazioni;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dunque, può far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quo sul quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione;
quanto alle implicazioni soggettive del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; il differimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali in concreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamente assoggettati per non avere scelto un diverso regime d’imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021);
pertanto, ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022);
questo essendo il quadro generale di riferimento, la Corte d’appello non ha dato corretta attuazione
all’orientamento consolidato di questa Corte in merito sia alla decorrenza del termine iniziale di prescrizione (differito a norma del D.P.C.M.), sia all’assoggettamento allo stesso anche da parte dei professionisti per i quali sono stati elaborati studi di settore (Cass. n. 4899 del 2021; Cass. n. 10273 del 2021);
resta da aggiungere che l’assetto interpretativo della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, al quale la Corte d’appello si è uniformata, è stato da ultimo ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22 la cui applicazione, quanto al profilo dell’ obbligo di pagamento delle sanzioni di cui alla L. n. 338 del 2000, art. 116, esula dalla vicenda all’esame inerente esclusivamente all’accertamento negativo della contribuzione obbligatoria pretesa d all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pag.1 sentenza impugnata);
la sentenza impugnata che non si è conformata ai principi fin qui esposti va cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di merito, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, del 10 aprile