Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5098 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4752-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/07/2019 R.G.N. 80/2018;
Oggetto
R.G.N. 4752/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
INPS impugna la sentenza n. 599/2019 della Corte d’appello di Torino che, respingendo il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Asti che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito dell’avvocato NOME e dichiarato insussistente in capo alla stessa l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha deciso accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata in appello dall’originaria ricorrente.
Resiste NOME con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso o comunque la sua infondatezza.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone un unico motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 2631, della legge n. 335/1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010 e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte dichiarato prescritti i contributi non considerando la data prevista per il pagamento degli stessi (perché il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha
stabilito, all’art.1, lo slittamento del termine al 6 luglio 2010) e ritenendo non contestata la data di notifica del primo atto interruttivo, nonostante la sussistenza di un atto precedente, tempestivamente allegato nel giudizio di primo grado.
Non si ravvisano i profili di inammissibilità di cui si duole la controricorrente, ad avviso della quale la questione relativa allo slittamento in avanti del termine non era stata prospettata in appello, «essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018)» (Cass. n. 30482/2024). Del resto, come si legge, ex multis, in Cass. n. 30052/2024, «il profilo della prescrizione è ancora sub iudice in tutti gli aspetti rilevanti. L’INPS, pertanto, può sollevare censure inerenti all’individuazione del corretto dies a quo: la fattispecie della prescrizione si atteggia in modo unitario e la delimitazione della decorrenza attiene all’esatta osservanza della normativa applicabile al caso di specie (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683)». Ne consegue che le censure dell’INPS non prestano il fianco alle eccezioni d’inammissibilità mosse nel controricorso.
Ciò premesso, il motivo è fondato.
La Corte ha accolto l’eccezione di prescrizione, «non essendovi discussione sulle date relative alla scadenza del pagamento del saldo contributivo per l’anno 2009 (16.6.2010) e alla ricezione del primo atto interruttivo (notifica dell’avviso di addebito) d ell’8.1.2017»: di conseguenza, non è entrata nel merito della
questione concernente la sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa di previdenza forense.
Se è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (in termini Cass. 27293/2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 1557/2020, n. 19403/2019 e n. 27950/2018 ex plurimis ), è altrettanto vero che il d.lgs. n. 241/1997 (art. 12, comma 5) devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione e , per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10.06.2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni, con la conseguenza che all’INPS era consentito far valere i propri diritti a par tire da tale termine, che rappresenta il dies a quo dal quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.
La controricorrente sostiene che la doglianza sarebbe infondata in quanto lo slittamento concerneva solo i contribuenti soggetti a studi di settore e non sarebbe applicabile la suo caso, avendo lei aderito al regime dei minimi.
Come già osservato in Cass. n. 28817/2024, «quanto alle implicazioni ‘soggettive’ del differimento, questa Corte ha chiarito che il differimento del termine di pagamento concerne tutti «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto
coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss. Della legge n. 244 del 2007 (cfr. Cass n. 10273 del 2021). In sostanza, ciò che rileva ai fini del detto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (cfr. Cass. 27293 del 2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 24668 del 2022, n. 23314 e n. 23309 del 2022, n. 22336 del 2022)».
Pertanto, la sentenza impugnata -che nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni del decreto, inscindibilmente connesse con la fonte primaria -è incorsa nell’errata applicazione della disciplina della prescrizione.
Né può dirsi che fosse incontestata da INPS la data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (fissato dalla Corte all’8 gennaio 2017), posto che, come sottolineato dall’Istituto nell’atto introduttivo, era presente già nel fascicolo del primo grado e risultava sin dal ricorso (pag. 1 ricorso primo grado, doc. 1 fascicolo di parte, allegato n. 3), nonché dalla memoria INPS (pag. 2, doc. 1 fascicolo di parte) che in data 1 luglio 2015 era pervenuta raccomandata con cui la professionista era stata avvisata dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata per l’anno 2009 e dell’esistenza di un debito c ontributivo in relazione allo stesso anno.
Pertanto, il motivo deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre