Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35320 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 38197-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1948/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 1744/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto contributi
R.G.N. 38197/2019
COGNOME
Rep. Ud.29/10/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato prescritto il diritto dell’INPS ad ottenere da NOME COGNOME architetto, il versamento del contributo alla gestione separata per l’anno 2006.
Riepilogata la scansione temporale dei pagamenti (primo acconto entro il 18.6.2006, secondo acconto 30.11.2006 e saldo 18.6.2007) la Corte ha ritenuto che tenuto conto della sussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi già nel 2006, alla data di no tifica dell’avviso di pagamento, il 18.6.2012, il termine di prescrizione era oramai decorso.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un unico motivo al quale resiste NOME COGNOME con controricorso, col quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e all’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del D.P.C.M. 14 giugno 2007 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
Ad avviso della ricorrente erroneamente è stato ritenuto prescritto il diritto dell’Istituto ad esigere i contributi dell’anno 2006 trascurando di considerare che con D.P.C.M. 4 giugno 2007 il termine per il versamento è slittato al 9.7.2009 e dunque i 18 giugno 2012 la prescrizione non era maturata.
Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità del ricorso.
3.1. Si osserva al riguardo che la sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 5 giugno 2019 e non risulta essere stata notificata. Il ricorso dell’INPS è stato avviato per la notifica il 4 dicembre 2019 entro il termine semestrale di decadenza. Parte ricorrente ha poi dimostrato di aver appreso l’11.12.2019 che la notificazione del ricorso non era andata a buon fine a causa del trasferimento del difensore ed ha quindi rinnovato la notifica al nuovo indirizzo con esito positivo entro il termine di trenta giorni consegnando l’atto all’Ufficiale Giudiziario il 10.1.2020.
3.2. In sintesi, il processo notificatorio si è realizzato, senza interruzione, in conformità a quanto affermato da questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 14594 del 2016 e dunque il ricorso è tempestivo.
Venendo all’esame della censura formulata nel ricorso va qui ribadito l’orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione del diritto ai contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza della data fissata per il pagamento che nello specifico risulta essere stata prorogata con il D.P.C.M. ( ex multis Cass. n. 34034 del 2021). Di talché, poiché è stato allegato nella memoria difensiva del giudizio di primo grado ed in ogni caso è pacifico (risultando dalla se ntenza impugnata) che la richiesta dell’Ente previdenziale è pervenuta al libero professionista il 18.6.2012, essendo il termine di pagamento il 9.7.2007, per i contributi relativi all’anno 2006, la prescrizione non è maturata.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di merito che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia applicando i principi esposti e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che