Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11189-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Prescrizione contributi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 11189/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 992/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 853/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.10.2017, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti da NOME COGNOME alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2004; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 2, commi 26 -31, l. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 36bis e 36ter , d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decorresse dalla data di scadenza del loro pagamento e non invece da quella (successiva) di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
che la censura è infondata, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione
in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, tra le tante, Cass. nn.
19403 del 2019, 11557 del 2021 e, da ult., 16933 del 2024, tutte sulla scorta di Cass. n. 27950 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato;
che, essendosi l’orientamento cui qui s’è data continuità consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.6.2024.