Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11255-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3813/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2948/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 26.10.20 21 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di Velletri del 2019, ha dichiarato non dovute le somme di cui all’avviso di accertamento per contributi dovuti alla gestione separata 2009 e 2010 dall’avvocato in epigrafe.
La corte in particolare ha rilevato che la richiesta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 3.6.15 per il 2009 e quella del 4.7.16 per il 2010 erano intervenute dopo il decorso del termine di prescrizione (che decorre dalla scadenza del termine di pagamento); ha quindi aggiunto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale presentata non era doloso occultamento del credito idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avvocato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 2935 c.c., 421 c.p.c., 1 DPCM 10.6.10 e 12.5.11, nonché 2 comma 26 legge 335/95 e 18 comma 12 decreto-legge 98/11 convertito in legge 111/11, per non avere la corte territoriale considerato lo slittamento del termine disposto con DPCM e quindi la non maturazione della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 – 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale
quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. Analogo principio vale anche per l’annualità successiva.
In ragione del differimento dei detti termini, operato dai decreti PCM suddetti rispettivamente al 6.7.10 ed al 6.7.11, le richieste dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nelle date sopra indicate sono idonee ad interrompere la prescrizione.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 10