Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28107-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 956/2018;
Oggetto
R.G.N. 28107/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 28107/20
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 27.4.2020 n. 53, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOMECOGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultima, liber a professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi per gli anni 2009, 2010 e 2011, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il tribunale confermava la pretesa dell’Inps, poiché la ricorrente, pur essendo iscritta all’Albo professionale dal 2009, aveva corrisposto soltanto il contributo integrativo per gli anni in contestazione, pertanto, non essendo, in tali anni, iscritta presso la Cassa di previdenza forense era corretta la richiesta di contribuzione da parte dell’Inps (per la finalità universalistica della copertura previdenziale che presiede alla istituzione della Gestione Separata).
La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di COGNOME Giovanna ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione a tutte le annualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento, riferita a ogni singola annualità (quale dies a quo ) e la data di ricezione dell’avviso bonario (quale dies ad quem ), era decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Inoltre, la Corte del merito ha escluso che la professionista avesse tenuto un comportamento doloso di
occultamento del debito previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (infatti, l’omessa compilazione del quadro RR, non poteva considerarsi una preordinazione volta ad occultare gli importi dovuti).
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste COGNOME NOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva riportato in modo frammentario solo alcuni dei dati fattuali, in particolare, in rifer imento all’anno 2009, mentre per gli altri anni, i dati erano carenti.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art 2935 c.c., dell’art. 2 commi 2631 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 12.5.2011 ( pubblicato in GU n. 111 del 14.5.11), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2010, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 4.7.16 doveva considerarsi tempestiva.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335/95, dell’art.18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell ‘art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e dell’art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR (che la professionista era tenuta a compilare, per tutte le annualità in contestazione) non costituisse una fattispecie di occultamento doloso del debito contributivo, inteso come causa di sospensione del decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DP R n. 917/86, modificato dal D.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 12 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, anche con riferimento all’ar t. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che in riferimento al 2011 non sussistesse l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e non fossero dovuti i relativi contributi, in quanto i redditi dichiarati dalla professionista erano per tale anno di un ammontare inferiore alla soglia di € 5.000,00.
Il primo motivo è infondato, in quanto non sussiste nella motivazione della sentenza la dedotta carenza dei dati fattuali in riferimento agli adempimenti contributivi degli anni 20092011 e ciò, in quanto, avendo la Corte d’appello deciso di trattare in via preliminare il profilo della prescrizione che nella
materia previdenziale è una quaestio iuris , rilevabile d’ufficio, ha in riferimento a tali annualità riportato i presupposti di fatto (decorso del tempo e inerzia del titolare del diritto), per trarne le conseguenze giuridiche , peraltro non sempre corrette, come meglio spiegato nel secondo motivo di censura.
Il secondo motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del quarto.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21).
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21).
Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi, va rilevato quanto segue: 1) per l’anno 2009 l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 (pubbl. in GU n. 141 del 19.6.2010), ha previsto la proroga dei
termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal professionista il 30.6.15 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva ; 2) per il 2010 , l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.11 (pubbl. in GU n. 111 del 14.5.2011), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal professionista il 4.7.16 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva ; 3) per l’anno 2011 , l’art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012, (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 al 9.7.12, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 18.9.17 (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata), risulta tardiva e il relativo credito contributivo prescritto .
Quindi il motivo deve accogliersi in riferimento alle annualità 2009 e 2010, ma non per il 2011.
Il terzo motivo è infondato, poiché non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/21) e nella specie, tale accertamento espresso dalla Corte del merito (cfr. sempre p. 5 della sentenza impugnata) ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare un comportamento preordinato ad occultare il debito.
In accoglimento del secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigettati il primo e terzo motivo e assorbito il
quarto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in parte motiva, rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.24