Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2098-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Gestione separata prescrizione
R.G.N.2098/2021
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 241/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 239/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’ing. COGNOME COGNOME alla Gestione Separata dell’INPS e l’insussistenza dell’obbligo contributivo riportato nell’avviso di addebito opposto per l’anno 2008; la Corte di merito, rivedendo un proprio precedente orientamento, e richiamato il q uadro normativo che presidia, ai sensi dell’art. 2 comma 26 L.335/95 e successiva norma interpretativa di cui all’art. 18 comma 12 d.l. n.98/2011 , la materia dell’iscrizione di coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, i quali non versino ad altre forme di previdenza a cui siano iscritti il contributo soggettivo ma solo il contributo integrativo, ovvero che svolgano attività non soggette al versamento contributivo in base ai rispettivi statuti, ha ritenuto irrilevante, ai fini della insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, la circostanza che il reddito percepito dall’inter essato sia stato assoggettato al solo contributo integrativo, e per contro rilevante la circostanza che il professionista sia tenuto ad una contribuzione obbligatoria idonea a costituire una posizione previdenziale, non scaturente, invece, dal solo contributo integrativo. Sotto questo profilo ha accolto l’appello di INPS.
La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellato, individuandone la
decorrenza dal 16/6/2009, termine ultimo di scadenza pacificamente previsto per il versamento contributivo, e non già dal 30/9/2009 termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo irrilevante l’impedimento di fatt o nella possibilità legale di far valere il diritto, da individuarsi alla scadenza del termine per l’adempimento, ossia nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.; l’ignoranza del creditore INPS circa la produzione dei redditi assoggettabili a contribuzione nella gestione separata e quindi circa la sussistenza del credito, costituisce un impedimento di mero fatto, non essendo compresa fra le cause di sospensione del decorso della prescrizione secondo le ipotesi tassat ive dell’art. 2941 c.c., né poteva ritenersi che il termine fosse sospeso ex art. 2941 n.8 c.c. a causa del doloso occultamento del debito. Invero, il contribuente, attraverso l’omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi non aveva dimostrato l’intento di occultare, perché non era consapevole di dover versare ben potendo dubitare del proprio obbligo di iscrizione nella Gestione Separata stante l’incertezza normativa sui presupposti per l’iscrizione, evidente all’epoca dei fatti sì da necessitare una legge di interpretazione autentica intervenuta nel 2011, con esiti ancora non chiarificatori come risulterebbe da successivi contrasti in giurisprudenza di merito risolti con le pronunce di legittimità decorrenti dal 2019; e mancherebbe la p rova specifica dell’occultamento del debito, in presenza di condizioni di buona fede.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo, cui resiste il professionista con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, l’INPS deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione all’art. 2 comma 26 della L. 335/1965 ed all’art. 18 co.12 del D.L. n.98/2011 conv. in L. 111/2011 , per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il credito contributivo a fronte di una richiesta di pagamento ricevuta dall’ing. COGNOME il 24/6/2014, laddove la decorrenza della prescrizione è rimasta sospesa dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente non aveva compilato il quadro RR, unico strumento che consenta all’INPS di verificare l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo, ed il cui espletamento si riconduce ad una consapevole volontà del soggetto. Si tratterebbe di una presunzione di occultamento di dati essenziali per ravvisare l’esistenza o meno di un obbligo contributivo, superabile solo mediante una prova contraria offerta dallo stesso lavoratore autonomo che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Nel controricorso la parte privata rileva che la Corte di merito aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel termine previsto dalla legge all’epoca vigente, senza dare alcun valore ad eventuali proroghe previste dall’ente previdenziale, ed al riguardo rammenta che in un altro analogo precedente per un obbligo del 2007 era stato rilevato che la scadenza del termine per i versamenti era stata prorogata da un DPCM al luglio del 2008, e che in altra pronuncia (Cass. 13601/2020) era stato affermato che il termine decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma dalla maturazione dell’obbligo contributivo; ritiene, inoltre, che correttamente sia stata esclusa
l’ipotesi dell’occultamento doloso, e che la mancata compilazione non abbia ostacolato l’accertamento dell’INPS.
3. Il ricorso non è infondato.
La questione devoluta alla Corte è già stata altre volte esaminata; sul tema della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stato affermato, in sent. n.27950/2018 che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, come confermato già con ord. n. 19403/19 con cui si intendeva dare continuità al sopracitato arresto del 2018, si è chiarito che « il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell’articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della
prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell’apposito quadro. Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell’INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell’ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 » (sul punto si tornerà in seguito). Ed ancora, nella predetta pronuncia si richiama il consolidato il principio di diritto secondo cui « gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad RAGIONE_SOCIALE, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in
quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018) ».
Non è corretta quindi la rinnovata ricostruzione giuridica della decorrenza del termine di prescrizione dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi. Peraltro, come è stato osservato con ord. n.37529/2021, ‘ In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘.
Non va tuttavia obliterato che a seguito della impugnazione della sentenza di appello sul tema della sospensione della prescrizione, oggetto di specifica doglianza nel motivo di ricorso attraverso la denunciata violazione dell’art. 2941 comma 1, n.8 c.c., l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, rimane “sub iudice” e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. sul punto, sent. 28565/2022, e sent. n. 32683/2022). In entrambi i casi esaminati nelle due pronunce da ultimo citate il “dies a quo” della prescrizione dei contributi
risultava differito dal DPCM 4 giugno 2009, in applicazione dell’art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, norma attributiva del potere, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta e per loro esigenze generali od organizzative dell’amministrazione, con o senza maggiorazione a seconda del periodo più o meno lungo (inferiore o superiore a venti giorni) di differimento del pagamento.
E sul punto, valga l’ulteriore considerazione: i n materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione del D.P.C.M. (che, nella sentenza n.10273/2021 espressiva del menzionato ultimo principio, si riferiva al decreto del 10/6/2 010 in relazione ai contributi per l’anno 2009).
L’ambito applicativo, nel caso di specie, è definito, per l’annualità oggetto di interesse (2008) dal D.P.C.M. del 4/6/2009 che ha prorogato al 6/7/2009 la scadenza del versamento contributivo per l’anno precedente; rispetto a tale data, il termine quinquennale di prescrizione si intende spirato al 6/7/2014. Ed entro tale data va verificato se l’istituto previdenziale abbia compiuto un atto interruttivo idoneo a far valere la propria pretesa creditoria, esplicativo dell’interesse ad esercitare il proprio diritto.
L’impugnata sentenza, nel far decorrere la prescrizione dal 16/6/2009, ha trascurato di tener conto del differimento al 6/7/2009, applicabile in base alle richiamate prescrizioni del
citato d.p.c.m., inscindibilmente connesse con la fonte primaria (in tal senso, anche ord. n24816/24, 24584/24 e, da ultimo, ord. n.28817/2024, che, pronunciandosi su ll’ annualità 2009, ha sinteticamente ricostruito che « Va qui ribadito che una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, co.1, n.8 cod. civ.), l’intera f attispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. oltre a Cass. n. 27293 del 2023 cit. anche Cass. n. 32685 del 2022 ). La mancata proposizione di specifiche censure non determina infatti la formazione del giudicato interno della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.CM. 10.06.2010, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 5.2. Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo .»
10. Sulla base del dato temporale riportato in ricorso (notifica della richiesta di pagamento al 24/6/2014) devesi affermare, da un lato, che il termine di scadenza del pagamento contributivo era stato differito in virtù di disposizioni del DPCM del 14/6/2009, dall’altro che la valenza interruttiva di una
comunicazione INPS medio tempore intercorsa costituisce una verifica demandata al giudice di merito.
11. La Corte territoriale, che non si è attenuta ai suddetti principi ricostruttivi della fattispecie, deve confrontarsi con la differita scadenza di versamento e con la verifica della ricorrenza di un atto interruttivo entro il quinquennio. Per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio