Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27868 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27868 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1234-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 483/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 527/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Prescrizione contributi
denuncia redditi
R.G.N. 1234/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina accoglieva l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativa a contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004.
Riteneva la Corte che il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse prescritto, decorrendo la prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi, e non dalla data prevista per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, la cui mancanza non implicava una impossibilità giuridica ad esercitare il diritto.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo illustrato da memoria.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME e il concessionario per la riscossione del credito, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2935 c.c., degli artt.2, co.2631 l. n.335/96, 10, 13, 18 d.lgs. n.241/97, 17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, 3 d.P.R. n.322/98, 36-bis, co.2, lett. f) e 36-ter d.P.R. n.600/73, per non avere la Corte ritenuto che, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse impossibilitato giuridicamente ad avere contezza del reddito prodotto e quindi ad esigere i contributi.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base RAGIONE_SOCIALEa produzione di un certo reddito, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una RAGIONE_SOCIALEe gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi,
non determina impossibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (Cass.27950/18).
Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al giugno 2005 (v. Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010.
La sentenza, essendosi conformata ai suesposti principi, va confermata con rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese essendo rimasti intimati sia COGNOME NOME sia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.