Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16899-2022 proposto da:
DI NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
CONTRIBUTI
PRESCRIZIONE
R.G.N. 16899/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 83/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 387/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame di NOME COGNOME confermando, per quanto qui interessa la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_DOCUMENTO con i l quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi da versare alla gestione separata per l’anno 2012 irrogando anche le sanzioni in relazione all’evasione accertata.
La Corte di merito ha rammentato che il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi ed ha allo stesso tempo accertato che tale termine per l’anno 2012 in esame, originariamente fissato al 17.6.2013, era stato differito dal D.P.C.M. 13.6.2013 all’8 luglio 2013 con facoltà per il contribuente di procedere al versamento, con una maggiorazione dell’importo, fino al 20.8.2013.
2.1. Pertanto, ha ritenuto che la lettera inviata dall’INPS il 12.7.2018, ricevuta dal contribuente il successivo 31 luglio, aveva interrotto la prescrizione che non era perciò maturata.
2.2. Quanto alle sanzioni civili irrogate il giudice di appello ha ritenuto inammissibili le censure mosse perché avanzate per la prima volta in appello.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola due motivi. L’Inps ha depositato procura. Il ricorrente ha comunicato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la errata interpretazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata escluso che fosse maturata la prescrizione del credito ritenendo, erroneamente, che il termine decorresse dalla data di differimento, oneroso, del pagamento al 20 agosto 2013.
4.1. Nel richiamare un precedente di questa Corte pronunciato su una fattispecie analoga a quella in esame sottolinea che la prescrizione non può decorrere dal termine del 20 agosto d ell’anno in considerazione, entro il quale è ancora possibile procedere al pagamento, seppur con un aggravio, dei contributi atteso che la proroga del termine per l’adempimento è solo quella prevista dal D.P.C.M. che autorizza il differimento dei termini di versamento con la conseguenza che è da quella scadenza che decorre la prescrizione . Per l’effetto rileva che all’atto della richiesta ( del 12/7-31.7.2018) il quinquennio era decorso.
5.Con il secondo motivo di ricorso, poi, insiste per l’inapplicabilità alla fattispecie delle sanzioni per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbito l’esame del secondo.
6.1. In tema di contributi a percentuale – con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito – la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce
presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l’effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del credito contributivo (cfr. Cass. n. 4329 del 2019, n. 27950 del 2018 e tra le tante più recentemente Cass. n.1557 del 2020, n. 4898 del 2022, n 5578 del 2022 e n. 25615 del 2023).
6.2. Tanto si è ricavato dall’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
6.3. In particolare, viene in rilievo il d.lgs. n. 241 del 1997 che, all’ art. 18 comma 4 ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
6.4. Ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 13 giugno 2013 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2012 (arg. ex Cass. n. 10273 del 2021 con riguardo al 2009 e così in altre sentenze successive conformi). 6.5. Si è sottolineato, condivisibilmente, che l’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 241 del 1997 devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione (così Cass. n. 32685 del 2022).
6.6. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 citato e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr. Cass. n. 32685 del 2022 cit. ai punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).
6.7. In quella sentenza la Corte ha, anche, delimitato il perimetro di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (cfr. Cass. ult. Cit. punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).
In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza della Corte di appello di L’Aquila deve essere cassata e rinviata alla medesima Corte che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi su richiamati. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 31 ottobre 2024