Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22959-2019 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti -ricorrenti incidentali –
Oggetto
R.G.N. 22959/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
nonché contro
NOME COGNOME
-ricorrente principale -controricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 432/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 29.3.19, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la corte d’appello di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione ad avviso di addebito in atti per contributi dovuti dal contribuente in epigrafe alla gestione commercianti dal 2006 al 2011.
In particolare, la corte territoriale ha escluso dall’imponibile contributivo i redditi accertati a titolo di partecipazione a capitale di rischio in RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti operasse quale volontà idonea ad interrompere la prescrizione per i debiti contributivi (costituiti dal minimo contributivo e dalla quota percentuale su reddito eccedente il minimo).
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi; l’Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un motivo, a cui resiste il contribuente a sua volta con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione dell’articolo 2943 comma 4 c.c., per avere ritenuto la Corte territoriale la comunicazione dell’iscrizione quale atto interruttivo pur in difetto di quantificazione delle somme.
Il motivo è infondato. E’ applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 -01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l’atto (di costituzione in mora) non è soggetto all’adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese; e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all’apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici.
Il secondo motivo (che deduce vizio di motivazione per aver ritenuto la richiesta di dilazione quale atto interruttivo della prescrizione sebbene non versata in atti) e il terzo motivo (che lamenta che la Corte abbia trascurato la comunicazione e la dilazione che riguarda solo la RAGIONE_SOCIALE e non anche altre società di cui il contribuente era socio) sono inammissibili in quanto non deducono un fatto nei limiti in cui l’art. 360 n. 5 c.p.c. consente il controllo della motivazione in sede di legittimità.
Il ricorso incidentale deduce con un solo motivo violazione dell’articolo 3bis decreto legge 384/92 convertito in legge 438/92 e della legge 233/90 per avere la corte territoriale
escluso dalla base imponibile il reddito percepito quale socio di società di capitali e non quale lavoratore.
Il motivo non ha alcun fondamento, non essendovi alcuna connessione tra il reddito da capitale in discorso e la posizione contributiva del lavoratore.
Ne discende il rigetto di entrambi i ricorsi.
Le spese di lite devono essere compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono per tutte le parti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno