Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24302-2024 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME
CORLIANÒ COGNOME, COGNOME
– intimate –
avverso la sentenza n. 431/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 158/2024;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 24302/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 21/05/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli originari ricorrenti, in qualità di docenti MIUR con contratti a tempo determinato fino al termine dell’a nno scolastico o fino al termine delle lezioni, agivano in giudizio avanti al Tribunale per chiedere l’accertamento del loro diritto a d usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ‘carta elettronica’ per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 (Agresta), dal 2017/2018 al 2019/2020 (Corlianò) e per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020 e 2020/20’21 (Coronelli).
Il Tribunale accoglieva il ricorso respingendo l’eccezione di prescrizione per l’a.s. 2017/2018 come sollevata dall’Amministrazione.
La Corte d’appello rigettava il gravame del MIUR che riproponeva l’eccezione di prescrizione per l’a.s. 2017/2018; i giudici di secondo grado condividevano, infatti, le argomentazioni del primo giudice secondo cui il diritto al riconoscimento del bonus per la c.d. ‘ Carta Docenti ‘ può essere fatto valere nell’arco temporale dal 1° settembre al 30 ottobre, periodo in cui è possibile la registrazione dei nuovi soggetti sull’applicazione web all’uopo dedicata: pertanto, è solo dalla fine di tale termine (30 ottobre) che inizia a decorrere la prescrizione.
Nel caso di specie, i docenti avevano inviato la loro diffida il 18.10.2022, entro il termine finale del 30 ottobre, per cui si doveva
ragionevolmente concludere che non era intervenuta alcuna prescrizione quinquennale in riferimento all’anno scolastico 2017 -2018.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di una sola censura, mentre i lavoratori restano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 121 e ss. della l. n. 107/2015, nonché dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c.
La Corte territoriale ha errato poiché non s’è avveduta che, per l’annualità 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull’applicazione web è consentita dal 1° settembre 2017, sicché è da tale giorno -e non certo dal successivo 30 ottobre, ultimo giorno in cui poteva essere esercitato tale diritto -che decorreva il termine di prescrizione per il diritto al beneficio.
La C orte d’appello ha fatto decorrere la prescrizione non dal primo giorno in cui il diritto può essere esercitato, ma dall’ultimo.
Il ricorso è da accogliere.
2.1 L’art 2935 c.c. dispone: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato».
Le originarie ricorrenti avrebbero dovuto formulare la loro azione di adempimento – tale è indiscutibilmente la domanda proposta per come riportata in atti -, che si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi è anteriore, dall’eventualmente successivo momento in cui, per l’annata di riferimento, è consentito, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 28/11/2016, procedere alla registrazione telematica onde poter fruire del relativo beneficio.
Questa Corte ha, infatti, precisato a riguardo che l’azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito e, dunque, per i casi di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consente annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica (così Cass. Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella specie, è pacifico che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, « 3. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull’applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno »; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di ‘ presa di servizio ‘ successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio.
Orbene, se è vero che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull’applicazione web era qui consentita dal 1° settembre 2017, è da considerare tuttavia che le ricorrenti avevano preso servizio, rispettivamente, per l’annualità 2017/2018, nelle seguenti date: Agreste il 21 settembre 2017, Corlianò l’ 8 settembre 2017 e Coronelli il 28 settembre 2017 (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Pertanto, in presenza di rapporti caratterizzati da una data di presa di servizio successiva al 1° settembre 2017, il dies a quo per il
termine di prescrizione quinquennale era da intendersi posticipato al momento di effettiva presa in servizio: per Agreste il 21 settembre 2017, per Corlianò l’8 settembre 2017 e per Coronelli il 28 settembre 2017.
La prescrizione quinquennale del diritto scadeva quindi, rispettivamente, in data 21 settembre 2022, in data 8 settembre 2022 e in data 28 settembre 2022.
Considerato che nella fattispecie è incontroverso fra le parti che il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale è costituito dalla diffida del 18/10/2022, il diritto di tutt’e tre le ricorrenti avrebbe dovuto essere dichiarato, per l’a.s. 2017/2018, definitivamente prescritto.
2.2 Non potrebbero rilevare infatti eventuali difficoltà (peraltro neppure qui dedotte) nell’accesso alla piattaforma digitale per i docenti non di ruolo, trattandosi comunque di impedimenti di mero fatto e di circostanze non idonee a costituire un ostacolo legale all’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c.; come chiarito più volte da questa Corte, «L’impossibilità di far valere il diritto -alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo del tutto irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell’azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto» (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022; Cass., Sez. L , Sentenza n. 22072 del 11/09/2018); questo perché l’impossibilità all’esercizio del diritto , come non si è mancato di ribadire, deve essere giuridica e non di fatto, la quale ultima è sempre superabile con l’esperimento dell’azione giudiziale (qui introdotta dai docenti) al fine di
ottenere, con la disapplicazione del diritto interno confliggente con la disciplina UE (CGUE, sez. VI, 18.5.22, C-450-21), il bene della vita rivendicato.
2.3 Se ne desume, in conclusione, che al momento del compimento del primo atto interruttivo -individuato dalla Corte d’appello nel deposito del ricorso il 18/10/2022 -il diritto di cui si controverte s’era irrimediabilmente prescritto .
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c., con rigetto della domanda di pagamento per il solo a.s. 2017/18, ferma nel resto la statuizione impugnata per i residui anni scolastici in relazione ai quali s’ era formulata l ‘originaria pretesa.
Sussistono ragioni per confermare la regolamentazione delle spese adottata dal Tribunale; mentre si ravvisano ragioni per compensare quelle del giudizio d’appello e di legittimità , stante (da un lato) l’accoglimento solo parziale della domanda e (dall’altro) lo sviluppo delle fasi di impugnazione favorevole al MIUR quanto all’eccezione di prescrizione per l’a.s. 2017/18 .
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara prescritta la domanda dei lavoratori per l’a.s. 2017/2018, ferma, nel resto, la statuizione impugnata; compensa le spese del giudizio d’appello e di legittimità e conferma la statuizione sulle spese del Tribunale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21/5/2025.