Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3166 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9973/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 497/2023 depositata il 24/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Airola ha emesso, su ricorso RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME NOME, decreto ingiuntivo n. 83/2019, ingiungendo a RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 1.350, risultante dall’importo sottoscritto quale capitale di un buono postale fruttifero serie AA3, emesso il 25/2/2002, e interessi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del BPF a termine, sottoscritto ai sensi del D.M. 17/10/2001, e parte opposta ha contestato l’opposizione, affermando di aver inviato una nota di messa in mora in data 29/10/2019.
Il Giudice di Pace di Airola ha, con sentenza n. 1269/2019, rigettato l’opposizione, precisando che il BPF era regolato dalle indicazioni letterali riportate nel D.M., secondo il quale il buono poteva essere rimborsato al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, insistendo, fra l’altro, nell’eccezione di prescrizione (affermando che il titolo, emesso il 25/2/2002, si era prescritto a far data dal 26/2/2019).
Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 24/2/2023, ha respinto l’appello, aderendo al medesimo orientamento giuridico condiviso dal giudice di primo grado, cioè quello secondo cui l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 8 D.M. 17/10/2001 e 8 D.M. 19/10/2000 porterebbe a ritenere che la prescrizione, per capitale e interessi, del BPF scatta al decimo anno dalla scadenza del titolo, che il titolo scade, quindi può essere liquidato, ‘al termine’ del settimo anno successivo a quello di emissione, e che quindi il BPF emesso il 25/2/2002 scade il 31/12/2009 e si prescrive il 31/12/2019.
Ha compensato integralmente le spese del grado di appello.
Con ricorso notificato il 21/4/2023 RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento, proponendo due motivi di ricorso.
La sig.ra COGNOME NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo lugo, viene respinta l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di nullità RAGIONE_SOCIALEa procura, rilasciata a margine del ricorso in cassazione e che risulta conferita in Roma in data 6/4/2023, mentre il ricorso risulta predisposto in Catanzaro-Roma il 21/4/2023.
Parte controricorrente contesta dunque che la procura sia stata conferita ai margini di un foglio in bianco e che poi la redazione del ricorso sia avvenuta quindici giorni dopo in altro luogo.
L’eccezione è infondata, considerato che, secondo questa Corte ‘ in tema di ricorso per cassazione, il requisito RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALEa procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione RAGIONE_SOCIALE‘atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ‘ (Cass. civ., sez. II, 12/05/2025, n. 12628; nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2075).
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. AVV_NOTAIO 17/10/2001 e art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendone l’erroneità laddove essa ritiene di individuare il dies a quo del termine prescrizionale al 31/12/2019, affermando che, invece, il computo dei termini prescrizionali deve avvenire secondo il calendario comune e non secondo il calendario solare (per cui il termine di scadenza del titolo sarebbe al 31/12/2009, con conseguente prescrizione al 31/12/2019), considerato, fra l’altro, che, mentre l’art. 176 DPR 156/1973 (‘ i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione ‘) faceva riferimento al calendario solare, i D.M. su citati non riportano più ‘aggettivo ‘solare’.
Il motivo è fondato.
2.1) L’emissione dei Buoni Postali Fruttiferi è stata disciplinata inizialmente dalle norme di cui agli artt. 171-182 DPR 156/1973.
L’art. 176 DPR 156/1973 prescriveva, fra l’altro, che ‘ i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione ‘.
Il d.lgs. 284/1999, nell’abrogare l’art. 176 citato e altre norme del DPR 156/1973, ha stabilito le nuove caratteristiche e condizioni dei BPF, stabilendo che ‘ i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti ‘ siano disposti con Decreto del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO in concerto con la Cassa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso in esame, si tratta di buoni fruttiferi appartenenti alla serie ‘AA3, disciplinata dal D.M. AVV_NOTAIO del 19/12/2000 istitutivo RAGIONE_SOCIALEa serie n. ‘AA1’ e dal D.M. 17/10/2001, istitutivo RAGIONE_SOCIALEa serie n. ‘AA3’.
Il D.M. AVV_NOTAIO del 19/12/2000 dispone che: ‘I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore RAGIONE_SOCIALE’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi’ .
Il D.M. 17/10/2001, a sua volta, prevede che: ‘I buoni fruttiferi postali RAGIONE_SOCIALEa serie AA3 possono essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione ‘.
Il Tribunale di Benevento ha affermato che l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 8 D.M. 17/10/2001 e 8 D.M. 19/10/2000 porterebbe a ritenere che la prescrizione, per capitale e interessi, del BPF scatta al decimo anno dalla scadenza del titolo, che il titolo scade, quindi può essere liquidato, ‘al termine’ del settimo anno successivo a quello di emissione, e che quindi il BPF emesso il 25/2/2002 scade il 31/12/2009 e si prescrive il 31/12/2019.
Si ritiene che tale interpretazione dei D.M. su riportati sia errata, con conseguente violazione degli stessi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ‘ in tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero
compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) ‘ (Cass. civ., sez. I, 28/07/2023, n. 23006).
Argomenta la Corte che in base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da tale momento i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Tale articolo, come si è detto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 284 del 1999 e l’art. 10, co. 2, D.M. 19/12/2000 ha disposto che ” le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente “.
Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella “data di scadenza del titolo”).
Continua, la Corte, rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale (come nel presente caso) porta, in sintesi, a una ibridazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Una tale operazione non è evidentemente consentita.
Nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17/07/2025, n. 19772: ‘ Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al
22/10/2001, il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal giudice d’appello è da ritenere erroneo nel non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d’emissione del titolo ‘.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del DPR n. 398 del 30/12/2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 DR 30/12/2003 n. 398 (Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), secondo il quale ‘ per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile ‘.
Rileva, la ricorrente, che, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M.30/9/2003 n. 269, il RAGIONE_SOCIALE, in data 5/12/2003, ha emanato decreto relativo alla trasformazione RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE in spa, disponendo l’assegnazione ad essa RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALEe sole serie di Buoni emessi dal 14/4/2001 e il subentro ad essa del RAGIONE_SOCIALE nei rapporto in essere alla data di trasformazione, e che a seguito di detta trasformazione i BPF sono stati equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e di conseguenza disciplinati dalle norme per essi valevoli, incluse quelle relative alla prescrizione, previste dagli artt. 21-23 DPR 398/2003, che rinviano anche alle disposizioni del codice civile, per cui i diritti di cui a questi BPF si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza, in particolare iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè dalla scadenza del settimo anno successivo al giorno RAGIONE_SOCIALE’emissione, calcolato secondo il calendario comune ex art. 2963 c.c.
Il motivo resta assorbito dalla decisione già assunta riguardo al primo motivo.
Si osserva infine che sono irrilevanti le osservazioni RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente (ribadite nella memoria 29/1/2026) circa la violazione di doveri di informazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e circa la sanzione emessa dall’RAGIONE_SOCIALE) in data 04/11/2022, dal momento che si tratta di questioni che non rientrano nella ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza qui impugnata.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione e la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 10/2/2025 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME