Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3112/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME NOME a e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 1142/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, società incaricata della gestione del Servizio RAGIONE_SOCIALE in Sardegna, ha ingiunto ad NOME COGNOME il pagamento della somma pari ad euro 2.341,09, dovuta a titolo di residuo della fattura emessa per la fornitura dell’acqua nel periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2012.
Il Giudice di Pace di Sassari, sulla base dell’opposizione del COGNOME, con la sentenza n. 0181/2020, ha annullato l’ingiunzione fiscale affermando che il credito si era prescritto, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1142/2021 dell’11 novembre 2021, confermava la decisione di primo grado, ritenendo le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal RAGIONE_SOCIALE o da altro ente locale, illegittime difettando in capo ad esse l’originaria potestà attributiva e il potere derivativo di emetterla per i relativi crediti.
Ha ritenuto, inoltre, prescritta la pretesa creditoria della società concessionaria.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla base di 4 motivi illustrati da memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
5.1. Con il primo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa pronuncia: la sentenza del Tribunale si sarebbe limitata ad una pronunzia sull’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione della ricorrente nell’emettere l’ingiunzione fiscale opposta, ritenendo assorbito il merito della controversia.
5.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la Violazione dell’art. 32, co. 1, D.LGS. N. 150/2011: il Tribunale definendo il processo con la pronuncia sull’eccezione pregiudiziale,
non avrebbe applicato il rito ordinario di cognizione nonostante espressa disposizione di legge.
5.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c. – art. 360 n.5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo: il Tribunale avrebbe ignorato l’avvenuta produzione di atti interruttivi del decorso della prescrizione ed avrebbe confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato prescritto l’intero credito azionato. Denuncia che il giudice del merito non avrebbe esaminato le prove proposte dalle parti, e segnatamente dal Gestore RAGIONE_SOCIALE, idonei all’interruzione della prescrizione.
5.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 1 R.D. 14 aprile 1910 n. 639: si censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le società in RAGIONE_SOCIALE a capitale interamente pubblico non potrebbero emettere l’ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. 639/1910.
E’ dirimente, sulla base del ragione più liquida, esaminare prioritariamente il primo e secondo motivo di ricorso.
Sostiene la società ricorrente che il Tribunale, nel confermare la sentenza impugnata che aveva dichiarato illegittima l’ingiunzione fiscale opposta a causa della carenza in capo alla società del potere di emetterla avrebbe di fatto limitato la decisione ad una pronuncia in rito omettendo la decisione sul merito, ovvero la domanda formulata dal gestore di condannare il COGNOME al pagamento delle somme richieste.
I motivi sono infondati.
Nessun vizio di omessa pronuncia può ascriversi alla sentenza impugnata in quanto il Tribunale si è espresso, anche sul merito della questione, esaminando il motivo sulla prescrizione.
Infatti, il giudice dell’appello ha ritenuto che (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) sono mancati validi atti interruttivi non ritenendo assimilabili meri atti di sollecito di pagamento non accertativi del credito (Cass. n. 2355/2019).
6.2. Il terzo motivo è inammissibile perché la censura mira esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
6.3. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso deve essere riaffermato il principio secondo cui lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 sia utilizzabile, da parte della PRAGIONE_SOCIALE., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti. Inoltre, sul punto le Sezioni Unite di questa Corte avevano già espresso che la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla pRAGIONE_SOCIALE., ma va parificata ad un organo di questa (Sez. U, Sentenza n. 5491 del 10/03/2014, Rv. 629863 –
01).
Ma, in ogni caso, non risulta dirimente l’esame di tale motivo in quanto non scalfisce la ratio decidendi, quella sulla decisione di merito di cui ai primi due motivi, su cui si fonda la sentenza impugnata.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
L’indefensio dell’ intimato non richiede la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza