Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 525 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 525 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10553/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale p.t. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istituto , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 905/2016 depositata il 03/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 905 del 2016, ha accolto l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME , pensionato dal DATA_NASCITA ed ex dipendente della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto la domanda proposta dal medesimo COGNOME al fine di ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico per via dei benefici contributivi
previsti dall’art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 per il periodo compreso tra il 1° luglio 1964 ed il 16 novembre 1985;
ad avviso della Corte territoriale, il diritto preteso era da ritenersi estinto per prescrizione giacché alla data di presentazione della domanda (16.5.2014) erano decorsi oltre dieci anni (ordinaria prescrizione decennale) dalla data del pensionamento senza che fosse stato inoltrato alcun atto interruttivo;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi illustrati da memoria;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resite con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce, quale error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4), c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4) c.p.c.;
si assume che la motivazione consiste in poche ed apodittiche espressioni che non consentono di comprendere le ragioni per le quali la Corte territoriale abbia assunto la decisione e ciò, con particolare rilievo, pur a fronte delle articolate difese assunte sul punto del dies a quo della prescrizione;
con il secondo motivo, si deduce, quale error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5) c.p.c. , la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., nonché nuovamente l’ omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione ai principi espressi da Cass. n. 2351 del 2015 in ordine all’autonomia del beneficio rispetto al trattamento pensionistico, posto che solo con la sentenza n. 4029 del 2009 del Tribunale di Salerno (come chiaramente esplicitato dal ricorrente sin dalle difese di merito) era stato accertato il della concreta esposizione all’amianto presso la fabbrica della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Salerno ove il ricorrente aveva prestato la propria attività e di tale elemento la Corte territoriale non aveva tenuto conto senza spiegare il perchè;
i motivi, da trattare congiuntamente in quanto entrambi orientati ad ottenere la cassazione della sentenza per vizi della motivazione, sono fondati;
la sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, ha così motivato in ordine alla individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione:’ Ritiene, infatti, il Collegio che, nella specie, non possa che prendersi atto della intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal COGNOME, in accoglimento della specifica eccezione sollevata in prime cure dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riproposta nel presente grado. Giova in proposito evidenziare che è pacifico tra le parti che l’appellato ha mat urato il diritto a pensione il 1° giugno del 1999 e da tale data è titolare della pensione cat. VO n. NUMERO_DOCUMENTO (v. quanto asserito dallo stesso nel ricorso introduttivo della lite). Orbene, applicando l’ordinaria prescrizione decennale decorrente dal pensionamento dell’appellato e ritenendo solo da tale data nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, è agevole constatare che, in assenza ulteriori atti interruttivi, la domanda amministrativa è stata proposta oltre 10 anni dopo con conseguente estinzione per prescrizione del diritto, inteso, come precisato da questa Corte in numerose sentenze aventi analogo oggetto, quale diritto alla maggiorazione contributiva e solo indirettamente all’adeguamento meramente consequenziale -dei successivi ratei (cfr,, sul punto, Cass. Civ. Sez.VI, 9 febbraio 2015, n.2351, che nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento del ricorrente, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva, ha chiarito che ‘;
la questione è del tutto sovrapponibile a quella esaminata da Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, n.18254;
in tale precedente è stato evidenziato il profilo della incomprensibilità della motivazione che rende sostanzialmente solo apparente il rispetto del l’obbligo di motivazione, disposto da ll’art. 132 n. 4 c.p.c. ;
come è evidente, ciò che la sentenza avrebbe dovuto spiegare è perché il termine iniziale della prescrizione del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 13 l. n. 257 del 1992 in ipotesi di esposizione decennale qualificata all’amianto , ritenuto autonomo rispetto al diritto a pensione da
Cass. n. 2351 del 2015, dovesse individuarsi proprio nel giorno del pensionamento del ricorrente;
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014; Cass. n. 3819 del 2020);
ancora, Cass. n. 6758 del 2022 ha ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture;
deve, invero, riaffermarsi l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 36146/ 2021 in fattispecie del tutto analoga, Cass. n. 4283/2020; Cass. n. 486/2021; Cass. n.8872/2022) secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo, non alla cessazione dell’esposizione e così come termine ultimo al pensionamento del lavoratore, ma alla consapevolezza dell’esposizione all’amianto, di modo che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto, posto che, in corretta applicazione dell’enunciato principio, la Corte territoriale, lungi dal fare riferimento, ai fini del decorso della prescrizione, al dato, in sé irrilevante, dell’intervenuto pensionamento, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il ricorrente ha acquisito consapevolezza o poteva avere consapevolezza dell’avvenuta esposizione, dando conto di tale accertamento;
la motivazione addotta dalla sentenza impugnata è del tutto priva di tale indicazione, pertanto, vanno accolti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2022.