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Prescrizione aspettativa sindacale: no sospensione

Una funzionaria in aspettativa sindacale ha richiesto differenze retributive all’organizzazione sindacale. La Corte di Cassazione, riformando le decisioni di merito, ha stabilito che la prescrizione in aspettativa sindacale non è sospesa. La Corte ha chiarito che il rapporto tra il funzionario e il sindacato è di lavoro autonomo e non subordinato, pertanto non si applica la regola eccezionale della sospensione, basata sul timore del licenziamento, poiché il posto di lavoro originario del funzionario è garantito per legge.

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Pubblicato il 3 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Prescrizione Aspettativa Sindacale: la Cassazione Esclude la Sospensione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per i diritti dei funzionari sindacali, stabilendo un principio di diritto fondamentale in materia di prescrizione in aspettativa sindacale. La Suprema Corte ha chiarito che i crediti maturati dal funzionario nei confronti dell’organizzazione sindacale non beneficiano della sospensione del termine di prescrizione, diversamente da quanto accade nel lavoro subordinato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.

Il Caso: Funzionario in Aspettativa Sindacale contro l’Organizzazione

La vicenda ha origine dalla domanda di una funzionaria sindacale, dipendente di una cooperativa e collocata in aspettativa non retribuita per svolgere attività presso un’organizzazione sindacale. La funzionaria ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore e le relative differenze retributive maturate nel corso degli anni.

Nei primi due gradi di giudizio, le corti avevano accolto parzialmente la sua richiesta, applicando per analogia la regola della sospensione della prescrizione. Secondo i giudici di merito, la situazione di debolezza e la revocabilità dell’incarico sindacale giustificavano l’applicazione della stessa tutela prevista per i lavoratori subordinati, fondata sul cosiddetto metus, ovvero il timore di ritorsioni.

L’Analisi della Corte: Prescrizione in Aspettativa Sindacale non Sospesa

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell’organizzazione sindacale. Il punto centrale della motivazione risiede nella natura del rapporto che si instaura tra il funzionario in distacco e il sindacato.

Differenza tra Lavoro Subordinato e Mandato Sindacale

La Suprema Corte ha sottolineato che il rapporto in questione non è qualificabile come lavoro subordinato, bensì come un rapporto di lavoro autonomo basato su un mandato rappresentativo. La regola della sospensione della prescrizione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 63/1966, è una norma eccezionale, strettamente legata alla tutela del lavoratore subordinato contro il timore del licenziamento.

L’insussistenza del “Metus” e la non applicabilità dell’analogia

Il cuore del ragionamento della Cassazione è che non sussiste la stessa eadem ratio (medesima ragione) che giustifica la sospensione. Il funzionario in aspettativa sindacale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), conserva il proprio posto di lavoro originario. L’organizzazione sindacale non ha il potere di licenziarlo da tale posizione. Di conseguenza, viene meno quel “timore del licenziamento” che costituisce il presupposto fondamentale per la sospensione della prescrizione. La mera revocabilità dell’incarico sindacale non è equiparabile alla perdita del posto di lavoro e non giustifica un’applicazione analogica di una norma derogatoria.

Le motivazioni

La decisione della Corte si fonda su argomenti giuridici solidi. In primo luogo, la disciplina sulla decorrenza della prescrizione (art. 2935 e 2948 c.c.) è la regola generale. La sospensione durante il rapporto di lavoro subordinato è un’eccezione, non estensibile oltre i casi espressamente previsti. In secondo luogo, le norme eccezionali, come quella sulla sospensione, non sono suscettibili di applicazione analogica (art. 14 preleggi). Poiché il rapporto tra il funzionario in distacco e il sindacato è stato accertato come autonomo, non vi è alcuna lacuna normativa da colmare, ma solo l’applicazione della regola generale sulla prescrizione.
Infine, la tutela rafforzata dell’art. 36 della Costituzione sulla retribuzione si applica propriamente al lavoro subordinato, non ai compensi derivanti da lavoro autonomo. Pertanto, il fondamento costituzionale della sospensione non può essere invocato in questo contesto.

Le conclusioni

La sentenza stabilisce un importante principio: la prescrizione in aspettativa sindacale decorre anche in costanza di rapporto. I funzionari sindacali che ritengono di avere crediti nei confronti dell’organizzazione devono quindi agire per far valere i propri diritti entro i termini di legge, senza poter contare sulla sospensione. Questa decisione chiarisce la distinzione netta tra la tutela del lavoro subordinato e quella prevista per altre forme di collaborazione, anche se svolte in un contesto protetto come quello sindacale, ribadendo il carattere eccezionale delle norme che derogano ai principi generali in materia di prescrizione.

La prescrizione dei crediti di un funzionario in aspettativa sindacale è sospesa durante il rapporto con l’organizzazione sindacale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione non è sospesa. Il rapporto è di lavoro autonomo e non si applica per analogia la regola eccezionale prevista per il lavoro subordinato, in quanto il funzionario conserva il suo posto di lavoro originario.

Perché la Corte ha escluso l’applicazione analogica della sospensione della prescrizione?
La Corte l’ha esclusa perché manca la medesima ragione (eadem ratio). La sospensione nel lavoro subordinato si fonda sul timore (metus) del licenziamento, che in questo caso non sussiste, poiché il posto di lavoro del funzionario presso il datore di lavoro originario è protetto per legge dall’art. 31 della Legge 300/1970.

Qual è la natura giuridica del rapporto tra un funzionario in distacco e l’organizzazione sindacale per cui opera?
Secondo la sentenza, il rapporto ha natura di lavoro autonomo, basato su un mandato rappresentativo conferito dall’organizzazione sindacale, e non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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