Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36920-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 183/2018;
Oggetto
R.G.N. 36920/2019 Cron.
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del 23.5.2019 n. 15, la Corte d’appello di Potenza accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Matera che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’aume nto figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/92, per l’esposizione all’amianto, subita nel periodo lavorativo svolto dal 22.1.1964 al 31.12.1978.
Il Tribunale, rilevata la proponibilità dell ‘azione giudiziaria (in riferimento alla domanda amministrativa e a ricorso del 13.6.2016), riteneva non prescritto il diritto azionato, pur soggetto a prescrizione decennale, sul presupposto di non dover riconnettere alcuna conseguenza rilevante alla circostanza che l’istante fosse andato in pensione sin dal 1.10.1992 e avesse formulato la sua pretesa soltanto con la domanda inoltrata all’Inps il 19.5.2015, non potendosi costruire, ope iudicis, una presunzione di conoscenza dell’esposizione all’amianto al momento del pensionamento, in mancanza di riscontri fattuali oggettivi.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decennale potesse senz’altro decorrere dall’inoltr o all’Inail dell’istanza amministrativa , di certificazione dell’esposizione all’amianto, inviata prima del pensionamento, in quanto immediatamente rivelatrice, ex art. 2935 c.c., della consapevolezza del lavoratore di
poter azionare i diritti derivanti dalla specifica esposizione morbigena.
Per la Corte territoriale, per essere l’elemento costitutivo del diritto in oggetto proprio l’esposizione qualificata all’amianto ultradecennale, il diritto non avrebbe potuto perfezionarsi e, quindi, essere esercitato per la prima volta, successivamente al collocamento in quiescenza del lavoratore, una volta cessata l’esposizione all’agente morbigeno; pertanto, il diritto ai benefici contributivi si doveva considerare perfezionato, al massimo, entro la data del pensionamento, data ultima a partire dalla quale far valere il diritto, nei limiti della prescrizione ordinaria decennale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria: l’Inps non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce nullità della sentenza, per motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per contraddittorietà, apparenza e illogicità della motivazione, perché la sentenza gravata, ricostruita la consapevolezza dell’esposizione giuridicamente rilevante, come atteggiamento necessario, con cui il lavoratore dimostra, in maniera oggettiva, di essere cosciente di essere stato esposto all’amianto, presentando all’Inail una d omanda amministrativa diretta a precostituirsi la prova dell’esposizione, giunge
ad un’applicazione , alla fattispecie, in senso difforme alle premesse, correlando la maturazione di tale consapevolezza, al più tardi, al pensionamento, senza alcuna plausibile giustificazione logico-giuridica; si assume che il pensionamento è, di per sé, circostanza non significativa, in assenza di altri elementi dai quali riscontrare tale consapevolezza.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte del merito non aveva indicato alcun fatto notorio o riguardante l’odierna parte ricorrente, dal quale potesse in alcun modo evincersi la raggiunta consapevolezza dell’esposizione all’amianto, alla data del pensionamento.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.2934 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione all’amianto, per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data dell’1.10. 2003. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, il diritto alla maggiorazione contributiva per pregressa esposizione all’amianto per i pensionati e i soggetti collocati in mobilità alla data di entrata in vigore del DL n. 269/03, non era soggetto a prescrizione, non trattandosi di un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (cfr. Cass. n. 32882/18), con conseguente imprescrittibilità del diritto alla maggiorazione contributiva.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la Corte d’appello di Potenza aveva ritenuto che il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale fosse da individuarsi nel collocamento in quiescenza dell’odierna parte ricorrente in assenza di alcuna prova e/o indice indiziario per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento da parte del pensionato, in violazione delle norme di cui alla rubrica.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello , richiamando impropriamente un precedente di legittimità, aveva assunto il dies a quo della prescrizione dei benefici in oggetto, dalla data del pensionamento, senza alcun accertamento in fatto, in ordine alla raggiunta consapevolezza della esposizione all’amianto, da parte del pensionato.
Il primo e secondo motivo sono infondati, in quanto le statuizioni della Corte del merito che sono state censurate, quand’anche opinabili nel merito, non presentano alcun vizio di illogicità né vizio di motivazione, perché le relative affermazioni rispettano i limiti di cui all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. novellato, collocandosi al di sopra del ‘minimo costituzionale’ come indicato da Cass., Sez. Un. n. 8053/2014.
Il terzo motivo è infondato in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, come ripetutamente affermato da
questa Corte in numerose pronunce (cfr. Cass. nn. 14599/22, 4283/20, 2856/17).
Il quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/15), inoltre, tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. nn. 2856/17, 14599/22, 30163/22) e compete al giudice del merito individuare il momento in cui il lavoratore abbia acquisito la consapevolezza dell’esposizione all’amianto (Cass. n. 18254/19, in motivazione).
È, pertanto, evidente che l’accertamento sulla consapevolezza dell’esposizione all’amianto non può essere arbitrario o desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito, tenendo conto che la domanda avanzata all’Inail quale organo tecnico, implica, secondo i principi elaborati da questa Corte, un indizio univoco di tale consapevolezza. La Corte d’appello dovrà pertanto procedere a verificare dagli atti di causa da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere.
In accoglimento del quarto e quinto motivo, rigettati i primi tre, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigettati i primi tre; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del