Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18907-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 118/2018;
Oggetto
R.G.N. 18907/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del 20.12.2018 n. 275, la Corte d’appello di Potenza accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Matera che aveva accolto la domanda di Nacucchio Angelo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’aume nto figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/92, per l’esposizione all’amianto subita nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione dello stabilimento di Pisticci, dal luglio 1969, fino al l’ ottobre 1986.
Il Tribunale riteneva non prescritto il diritto azionato pur soggetto a prescrizione decennale, individuando il dies a quo del termine prescrizionale nella data di presentazione della domanda rivolta all’Inail il 30.11.2006 e finalizzata al riconoscimento del diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva, per effetto della subita esposizione all’amianto, con conseguente tempestività della successiva domanda all’Inps, intervenuta nel decennio e depositata in data 31.3.2014. Nel merito, riteneva prov ata l’esposizione ultradecennale all’amianto, da parte del ricorrente, risultando dalla consulenza tecnica ambientale e dal quadro probatorio raccolto, che in tale stabilimento vi fosse una presenza massiva di manufatti di amianto, distribuiti più o meno ovunque e in forme diverse.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decennale
dovesse essere necessariamente ricollegato alla data del pensionamento, risalente all’ottobre 2002, mentre il richiedente aveva presentato domanda all’Inail solo il 30.11.2006, con conseguente intempestività anche della domanda rivolta all’Inps del 16 marzo 2012, non avendo il ricorrente nel ricorso di primo grado, allegato e provato che la consapevolezza dell ‘esposizione all’amianto fosse sorta successivamente al pensionamento, con la presentazione della domanda all’ Inail a distanza, di ben 14 anni, rispetto alla data del pensionamento.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME Angelo ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere il dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione alle polveri di amianto, in maniera automatica dalla data del pensionamento, e non come espressione di consapevolezza in capo al titolare, di essere stato esposto a tali ambienti morbigeni.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4
c.p.c., per irriducibile contraddittorietà, apparenza e illogicità della motivazione, perché la sentenza gravata, dopo aver correlato la consapevolezza dell’esposizione all’amianto – come atteggiamento univoco e inequivocabile, con cui il lavoratore dimostra in maniera oggettiva di essere cosciente di essere stato esposto alle polveri di asbesto -, alla presentazione all’Inail della domanda amministrativa diretta a precostituirsi la prova dell’esposizione, giunge poi ad un’applicazione concreta della fattispecie, in senso difforme rispetto alle premesse, correlando tale consapevolezza, in maniera automatica al pensionamento, che è di per sé un dato non significativo, in assenza di altri elementi che possano riscontrare tale consapevolezza.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 c.c. e 2697 comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte del merito violato le norme in materia di onere della prova, perché è la parte che eccepisce il fatto estintivo (nella specie, l’Inps ha eccepito la prescrizione del diritto ai benefici per l’esposizione all’amianto) che deve provare i fatti sui quali l’estinzione del diritto per inattività dell’ interessato, si fonda.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la sentenza della Corte di appello di Potenza applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, avendo erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento, il fatto
ignoto della consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
Il secondo motivo, il cui esame è logicamente prioritario, è infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata è, comunque, coerente anche con le premesse fissate dalla stessa Corte d’appello, così da sorreggersi al di sopra del minimo costituzionale indicato da Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014.
Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/2015); inoltre, tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. nn. 2856/2017, 14599/2022).
È, pertanto, evidente che l’accertamento sulla consapevolezza dell’esposizione all’amianto non può essere arbitrario o desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito, tenendo conto che la domanda avanzata all’Inail ,
quale organo tecnico, implica, secondo i principi elaborati da questa Corte, un indizio univoco di tale consapevolezza. La Corte d’appello dovrà pertanto procedere a verificare da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere.
In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, rigettato il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del