Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29805-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (STUDIO LEGALE LUPONIO), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
R.G.N. 29805/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 63/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME NOME impugna la sentenza n. 234/2019 della Corte d’appello di Potenza che ha accolto il gravame dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale di Matera che aveva dichiarato il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto per i periodi dal 25/10/1965 al 31/7/1967, dal 1/10/1967 al 31/12/1970, dal 1/2/1971 al 17/12/1992, ritenendo il diritto prescritto stante la decorrenza della prescrizione decennale dalla data dal pensionamento.
INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente articola due motivi di censura.
I Motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza fissato la decorrenza della prescrizione
alla data di cessazione dell’esposizione all’amianto, senza verificare la sussistenza della consapevolezza.
II Motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali e, in mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, per avere erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento il fatto ignoto della consapevolezza dell’esposizione ad amianto.
Le censure sono fondate alla luce delle ragioni esposte da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
La Corte territoriale ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere alcun accertamento per individuare il momento in cui il ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.
La ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere necessariamente essere ricollegato alla data del pensionamento poiché a quella data cessa l’esposizione all’agente morbigeno, di tal chè «è giocoforza che il diritto ai benefici contributivi per esposizione all’amianto si p erfezioni al massimo entro la data del pensionamento, che rappresenta, così, la data ultima a partire dalla quale il diritto stesso può esser fatto valere nei limiti della prescrizione» (pagina 6), facendo così coincidere la cessazione dell’esposizione qualificata con la consapevolezza della stessa.
Come già evidenziato da questa Corte in casi sovrapponibili al presente, la statuizione incorre negli errores in iudicando
denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. n. 26935/2018). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato: su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge ( ex multis , Cass. n. 23501/2023, n. 22598/2024, n. 22588/2024, n. 4898/2024, n. 576/2024, n. 25779/2023, n. 36561/2022, n. 36102/2022, n. 30172/2022 e n. 30163/2022).
In conclusione, va data continuità ai principi di diritto enunciati da questa Corte in controversie analoghe e la sentenza deve essere perciò cassata con rinvio per un nuovo esame alla stessa
Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 settembre