Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30206 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7043/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Bagheria, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
ASSESSORATO RISORSE RAGIONE_SOCIALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore p.t.,
-INTIMATO –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1384/2020, pubblicata in data 22.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1384/2020, la Corte distrettuale di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata
Oggetto: sanzioni
amministrative
respinta l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento applicativo di una sanzione pecuniaria per l’indebita percezione di aiuti comunitari per le campagne 1997/2001.
La sentenza ha affermato che il termine di decadenza per la contestazione delle violazioni (gg. 280 dall’accertamento) non poteva farsi decorrere dalla data di consumazione degli illeciti, ma dal momento in cui l’amministrazione aveva acquisito tutti gli elementi per valutare la condotta degli incolpati, termine coincidente con la data in cui l’autorità giudiziaria penale aveva rilasciato il nulla-osta per la trasmissione degli atti delle inchieste in data 4.10.2005, per cui la notifica del verbale era avvenuta tempestivamente in data 14.12.2005.
Ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine era stato validamente interrotto con la notifica del verbale di accertamento e poi, successivamente, con l’ingiunzione notificata in data 25.10.2010, affermando che, per gli illeciti depenalizzati, la prescrizione decorre solo dal momento in cui il giudice penale trasmetta gli atti all’autorità amministrativa competente, ponendola in grado di riscuotere le somme. Ha ritenuto provate le contestazioni sulla base delle indagini della Nucleo di Polizia tributaria da cui era emerso che non vi erano stati conferimenti di agrumi alla cooperativa, che taluni informatori avevano firmato in bianco le fatture, non possedevano terreni coltivati, non erano mai stati soci della cooperativa, attribuendo a dette dichiarazioni valore indiziario anche se non rese in contraddittorio con i sanzionati, avendo trovato conferma nelle verifiche fiscali e contabili.
Per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso affidato a due motivi di ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE della Regione Siciliana è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 d.l. 701/1986, convertito con L. 898/1986, sostenendo che il termine di contestazione decorreva non dalla data di trasmissione degli atti di indagine penale, ma dalla consumazione dell’illecito, dovendo l’amministrazione attivarsi e compiere gli atti di indagine in autonomia, non essendo il procedimento sanzionatorio suscettibile di sospensione in pendenza del procedimento penale.
Il motivo è infondato.
In linea generale, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (Cass. 3043/2009; Cass. 9022/2023; Cass. 27702/2019; Cass. 27405/2019; Cass. 21171/2017).
Anche il termine di centottanta giorni per la contestazione dell’illecito di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie false) decorre dall’accertamento della
violazione e non dalla commissione dell’illecito o da quello in cui avrebbero dovuto essere verificate le condizioni per la concessione del beneficio (Cass. 26738/2011; Cass. 11187/2009).
Correttamente il giudice di merito ha rilevato che l’amministrazione aveva potuto acquisire tutti gli atti e la documentazione necessaria all’accertamento solo dal momento in cui l’autorità penale aveva consentito, rilasciando il relativo nulla osta, alla trasmissione degli atti di indagine, trasmissione avvenuta entro 15 mesi dall’accertamento delle violazioni.
Difatti, a norma dell’art. 14, comma terzo, L. 689/1981, q uando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione (Cass. 40630/2021; Cass. 9881/2010; Cass. 7754/2010).
La disposizione si applica non solo nei casi di pregiudizialità in senso stretto tra illecito penale ed amministrativo, ma anche in presenza di una connessione probatoria, che ricorre quando, come nella specie, dall’attività di accertamento emergano notizie di reato, anche qualora fra l’illecito amministrativo ed il reato non sussista il rapporto di dipendenza previsto dal citato art. 24.
In tale evenienza, gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all’autorità amministrativa o procedere alla contestazione senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, competendo a quest’ultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
Il termine di cui all’art. 14 L. 689/1981 decorreva quindi dal rilascio del nulla osta alla utilizzazione degli atti ad opera dell’autorità giudiziaria, atto che equivale alla trasmissione degli stessi, secondo
quanto stabilito dal comma 3 del medesimo art. 14 L. 689 del 1981.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 28 L. 689/1981 e dell’art. 3 L. 898/1986, esponendo che, poiché le violazioni avevano riguardato le campagne agrumicole dal 1997 al 2011, il termine di prescrizione quinquennale decorreva da ciascuna campagna o dalla percezione degli aiuti, ossia dal settembre di ciascun anno, per cui la prescrizione era maturata, per tutte le annualità precedenti al 2001, già al momento della notifica del verbale di accertamento che, quale atto non proveniente dal creditore, non poteva neppure avere effetto interruttivo. Erroneamente la Corte di merito avrebbe fatto decorrere la prescrizione dalla data di rilascio del nulla osta per l’acquisizione degli atti di indagine, che tuttavia era stato trasmesso solo a fini amministrativi.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha stabilito che se lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dagli art. 2 e 3 l. 23 dicembre 1986 n. 898), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all’indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova luogo la disciplina stabilita dall’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale -attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge n. 898 del 1986) alle regole contenute nella stessa l. 24 novembre 1981 n. 689, incluso l’art. 28 in tema di prescrizione l’illecito resta assoggettato al termine prescrizionale quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell’art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto
costituisca reato (Cass. 1032/2007; Cass. 23979/2004 e Cass. 28048/2011).
Proprio in materia di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, è poi costante l’insegnamento secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell’aiuto, perché è con tale percezione – e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi – che si perfeziona l’illecito amministrativo (Cass. 11958/2017; Cass. 28048/2011; Cass. 4594/2000 e Cass. 1032/2007 ), con l’ulteriore precisazione che, nel caso in cui l’illecito riguardi più campagne agrarie, si configura una pluralità di violazioni autonome per ciascuna delle quali il termine decorre dalla singola percezione e non dall’ultima di esse (Cass. 26847/2011).
Vero è che, come ha osservato il Pubblico Ministero, nel caso di riscossione dell’aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, la prescrizione decorre dalla data dell’ultimo pagamento, versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a “consumazione prolungata ‘ (Cass. 4594/2000; Cass. 12434/2000; Cass. 14360/2001), ma tale data viene in considerazione se il pagamento si riferisce alla medesima annualità e nel caso che il singolo aiuto sia erogato in più tranches, non quando si discuta di più versamenti, ciascuno riguardante aiuti relativi a distinte campagne agrarie , data l’autonomia delle singole violazioni.
La prescrizione era stata, invece, validamente interrotta con riguardo all’indebita percezione di aiuti per l’annualità 2001, dato che, in materia di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far
valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione (Cass. 1393/2007; Cass. 4088/2005, Cass. 9520/2001, Cass. 617/1998, nonché Cass. 14886/2016), oltre che al verbale redatto dalla Guardia di Finanza (Cass. 40630/2021).
In conclusione, è accolto il secondo motivo, con rigetto del primo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Competerà al giudice del rinvio accertare la data di effettiva percezione degli aiuti riferibili a ciascuna campagna agraria ai fini della pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda