Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32118-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2020 R.G.N. 89/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Oggetto
Contributi figurativi durante CIGS per addetti all’editoria
R.G.N. 32118/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
la Corte d’appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di COGNOME NOME ad accedere al trattamento pensionistico anticipato considerando raggiunta l’anzianità contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità;
secondo la Corte d’appello, l’art.1, co.154 , l. n.205/17, in base al quale l’accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività ‘…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa’, va interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del quale accedere alla predetta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce vio lazione e falsa applicazione dell’art.1, co .154 l. n.205/17, per avere la Corte erroneamente affermato che il requisito contributivo minimo si perfezioni oltre il periodo di cassa integrazione, mediante computo dei contributi figurativi maturati durante la successiva mobilità; la norma in
epigrafe avrebbe introdotto una nuova disciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto a quella contenuta nel d.P.R. n.157/13, allo scopo di salvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici in crisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416/81), a condizione, però, che l ‘anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass.2440/23) ha già affrontato la questione con pronuncia cui s’intende dare in questa sede continuità.
In particolare, è stato osservato che in tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, co.154, l. n.205/17, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione; ciò poiché la norma – riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato – ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157/13, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.
Inconferenti sono i precedenti di questa Corte (nn.24916 e 24952 del 2024) citati da parte controricorrente in
memoria illustrativa, poiché non concernono il caso dei dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, né l’interpretazione dell’ art. 1, co.154, l. n.205/17.
In conclusione, la sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio di diritto, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.