Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32263 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32263 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 5697-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede legale dell’RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
R.G.N. 5697/2018
COGNOME.
Rep.
P.U. 9/7/2024
7/07/2022 giurisdizione Premio speciale unitario. Art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 713 del 2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 14 agosto 2017 (R.G.N. 667/2015).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e di respingere il primo, dichiarando assorbiti i restanti.
Udita, per la ricorrente, l’avvocata NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con sette motivi, contro la sentenza n. 713 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna e depositata il 14 agosto 2017.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame proposto in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE e ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato il diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, addetta all’attività di facchinaggio, di continuare a beneficiare RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 42 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, versando il premio speciale unitario, consistente in una quota assicurativa fissa predeterminata in relazione al numero dei soci occupati.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, i giudici d’appello , dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità del gravame, hanno argomentato che, per la liquidazione del premio speciale unitario, si deve avere riguardo alla retribuzione effettiva, secondo i parametri
introdotti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, compatibili con le peculiarità del premio in esame.
In tal senso milita anche la considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta, volta ad equiparare la posizione del socio lavoratore di cooperativa al dipendente d’impresa privata.
Resta, dunque, assorbito l’appello incidentale in ordine alla richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE retribuzione effettiva.
-L’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
-Dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE memorie di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e dopo l’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 9 luglio 2024.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e di respingere il primo, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
-Entrambe le parti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato una memoria illustrativa.
-All’udienza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori RAGIONE_SOCIALE parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello per violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe c ontestato le argomentazioni salienti RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, che hanno posto in risalto le particolarità del premio speciale unitario, svincolato da qualsivoglia parametro
retributivo e dunque incompatibile con un criterio incardinato sulla retribuzione effettiva.
Erroneamente la Corte d’appello di Bologna, con motivazione apparente, avrebbe considerato specifico il gravame interposto dall’RAGIONE_SOCIALE, a dispetto RAGIONE_SOCIALE mancata esposizione di convincenti e puntuali ragioni di dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 41 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, così come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, e dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche nella parte in cui ha assoggettato il premio speciale unitario in parte alla disciplina di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e in parte alle norme sulla retribuzione effettiva, recate dalla legge n. 142 del 2001 e dal d.lgs. n. 423 del 2001. Per questa via, i giudici d’appello avrebbero dato vita a un premio ibrido, in contrasto con i princìpi di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di tutela RAGIONE_SOCIALE imprese RAGIONE_SOCIALE (art. 45 Cost.), che dovrebber o indirizzare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente (art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi) . L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe ben potuto ricondurre i premi dovuti nell’alveo del sistema ordinario, adottando, com’è avvenuto in passato per altre attività, un apposito provvedimento.
3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, degli artt. 1, 2, 12 e 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi o, in via gradata, degli artt. 1362, 1369 e 1367 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere, in antitesi con il dato letterale RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, che il premio speciale unitario sia commisurato a un parametro retributivo. Tale parametro, per contro, caratterizzerebbe soltanto il premio r egolato dall’art. 41 del
Testo unico del 1965, laddove il premio speciale unitario sarebbe definito da una cifra forfettaria fissa.
4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, degli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 423 del 2001, degli artt. 12 e 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
La sentenza impugnata contravverrebbe al principio di autonomia e di ‘non interferenza’ RAGIONE_SOCIALE disciplina del premio speciale unitario rispetto alla regolamentazione che, per il versamento degli altri contributi nel contesto RAGIONE_SOCIALE cooperazione minore, hanno dettato dapprima il d.P.R. n. 602 del 1970 e quindi il d.lgs. n. 423 del 2001. La Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto conformarsi al criterio « Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali », tenendo conto RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE normativa che regola il premio speciale unitario. Sarebbe censurabile, pertanto, l’applicazione del criterio di successione cronologica RAGIONE_SOCIALE norme.
La ricorrente sostiene, infine, che non si possa configurare l’abrogazione di una fonte secondaria, attuativa di una norma primaria, ad opera di una norma primaria successiva che non elimini la fonte cui il decreto ministeriale ha dato attuazione. Peraltro, la stessa difesa dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe concordato sulla permanente vigenza dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del decreto attuativo del 1987.
5. -Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, dell’art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 e degli artt. 12 e 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
La parte ricorrente imputa alla Corte di merito di aver trascurato la diversità degli àmbiti applicativi RAGIONE_SOCIALE disciplina del premio speciale unitario e di quella racchiusa nel d.lgs. n. 423 del 2001, nel ravvisare una modifica RAGIONE_SOCIALE prima disciplina ad opera RAGIONE_SOCIALE seconda.
6. -Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, RAGIONE_SOCIALE legge n. 142 del 2001, del d.lgs. n. 423 del 2001 e dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi .
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la pronuncia impugnata non potrebbe essere condivisa, nella parte in cui ha enfatizzato la ratio RAGIONE_SOCIALE disciplina del 2001, volta ad assimilare la posizione del socio lavoratore RAGIONE_SOCIALE cooperativa a quella del dipendente d’impresa privata. Non solo il criterio RAGIONE_SOCIALE ratio legis non potrebbe essere preminente rispetto a quello letterale, ma, nel caso di specie, sarebbe foriero di risultati discutibili: il premio speciale unitario non rappresenterebbe una peculiarità del mondo cooperativo e non riguarderebbe tutte le RAGIONE_SOCIALE e neppure tutte le RAGIONE_SOCIALE minori, ma soltanto quelle di facchinaggio.
7. -Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, per tutte le ragioni già esposte, la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina richiamata nell’illustrazione dei precedenti motivi, riguardo alla statuizione che ha dichiarato assorbito l’appello incidentale, e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 343, 345, 346, 434 e 436 cod. proc. civ., ove si ravvisi un’implicita statuizione d’inammissibilità dell’appello incidentale.
Le stesse ragioni, che sorreggono le censure sulla necessità di applicare il premio speciale unitario, dovrebbero indurre ad accogliere l’appello incidentale, concernente la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme versate all’RAGIONE_SOCIALE in ossequio al diverso criterio RAGIONE_SOCIALE retribuzione effettiva.
Anche a volere ritenere che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile l’appello incidentale, sussisterebbe la violazione dei consolidati princìpi di diritto, che reputano ammissibile la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte in corso di causa.
8. -Il primo motivo è infondato.
8.1. -La specificità del gravame (artt. 342 e 434 cod. proc. civ.), gravame che si atteggia pur sempre come una revisio prioris instantiae e si distingue dalle impugnazioni a critica vincolata, non postula né l’impiego di formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza. È indispensabile, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze: alla parte volitiva, pertanto, si deve affiancare una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
8.2. -L’atto d’appello, diffusamente analizzato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale (pagine 3-8), ripercorre con dovizia di richiami la normativa applicabile, nella sua evoluzione diacronica, e prospetta, con un adeguato supporto argomentativo, un inquadramento giuridico diametralmente opposto a quello recepito nella pronuncia del Tribunale.
Né l’ammissibilità, che dev’essere vagliata alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessive deduzioni dell’appellante, presuppone la confutazione di tutti i passaggi dell’ iter logico in cui si dipana la sentenza impugnata. Quel che rileva è che il ragionamento svolto a sostegno del gravame, esaminato nella sua interezza, espliciti in modo puntuale e plausibile le ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata e consenta così l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio sui profili controversi.
A tali requisiti, intesi alla luce RAGIONE_SOCIALE funzione che rivestono, risponde i l gravame dell’RAGIONE_SOCIALE , che esamina funditus l’oggetto del contendere
e propugna un’antitetica ricostruzione del dato normativo e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del premio speciale unitario.
Se gli argomenti addotti siano persuasivi, è questione che involge il merito RAGIONE_SOCIALE doglianze, senza, tuttavia, precluderne in limine l’esame.
Ne consegue che si dimostra esente da censure l ‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna in ordine alla specificità e alla pertinenza RAGIONE_SOCIALE critiche , che hanno consentito all’odierna ricorrente d’interloquire , individuando i punti nodali del contendere.
9. -Possono essere esaminati congiuntamente i motivi dal secondo al sesto, in quanto investono profili tra loro connessi e fanno leva, pur da diverse angolazioni prospettiche, sul dato comune dell’irriducibile particolarità del premio speciale unitario.
Le doglianze si dimostrano fondate, nei limiti di séguito esposti, in forza RAGIONE_SOCIALE considerazioni che questa Corte ha svolto di recente in controversie sovrapponibili a quella odierna, anche per la formulazione RAGIONE_SOCIALE censure e per gli argomenti illustrati dalla parte controricorrente (fra tutte, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16905, richiamata da entrambe le parti nelle memorie illustrative depositate in prossimità dell’udienza ).
10. -È stato accertato, in punto di fatto, che la ricorrente è una società cooperativa addetta alle attività di facchinaggio e che, come tale, quanto al pagamento del premio per l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’àmbito applicativo de lle previsioni dell ‘ art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dei decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l ‘ attuazione.
Nel 2012 l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha richiesto un ‘ integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Nel presente giudizio si controverte sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE.
-Occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile al caso di specie.
11.1. -L’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si applichino «premi speciali unitari», con riferimento a «quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE loro natura o RAGIONE_SOCIALE modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione» secondo le modalità stabilite dall’art. 4 1. Disposizione, quest’ultima, che conferisce rilievo all’ammontare «complessivo RAGIONE_SOCIALE retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione».
11.2. -I premi speciali unitari sono approvati «con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, su delibera dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e sono commisurati ad «altri elementi idonei quali il numero RAGIONE_SOCIALE persone, la durata RAGIONE_SOCIALE lavorazione, il numero RAGIONE_SOCIALE macchine, la quantità di carburante utilizzato».
I premi speciali unitari non sono dunque determinati in base ai criteri normali di calcolo, legati al prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa RAGIONE_SOCIALE retribuzioni effettive o convenzionali, ma in base a un criterio fisso, normalmente pro capite .
Nell ‘approvazione di tali premi, si tiene conto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che impone di determinare le tariffe dei premi e dei contributi «in modo da comprendere l ‘ onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».
La retribuzione corrisposta ai lavoratori viene in considerazione ai soli fini «di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l ‘ obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura
edittale, rimanendo nella facoltà del datore di RAGIONE_SOCIALE la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l ‘a liquota maggiorata» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
11.3. -In conformità alle disposizioni del richiamato art. 42, è stato adottato il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15 luglio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987, n. 185, e recante il titolo «Premi speciali unitari per l ‘ assicurazione dei RAGIONE_SOCIALE, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in RAGIONE_SOCIALE, carovane, associazioni ed aggregati consimili».
Le misure del premio speciale unitario sono regolate nelle tabelle A e B allegate al decreto, che «determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘ per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire ‘» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Il decreto ministeriale del 1987 si configura come «una regolamentazione attuativa o integrativa RAGIONE_SOCIALE legge, ma ugualmente innovativa rispetto allo ordinamento giuridico esistente con precetti che presentano i caratteri RAGIONE_SOCIALE generalità ed astrattezza» (Cass., sez. lav., 7 gennaio 2014, n., 73, in motivazione, pagina 2).
11.4. -Il decreto ministeriale del 1987 è stato modificato con decreto del 6 settembre 2022, adottato dal RAGIONE_SOCIALE e denominato «Revisione dei premi speciali unitari per l ‘ assicurazione di RAGIONE_SOCIALE, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all ‘ emigrazione sottoposti a prova d ‘ arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE 26 luglio 2022, n. 157».
L’art. 1, comma 1, di tale ultimo decreto ministeriale, dal primo gennaio 2023, assoggetta «al regime assicurativo ordinario, con l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali RAGIONE_SOCIALE seguenti categorie di lavoratori: – RAGIONE_SOCIALE riuniti in RAGIONE_SOCIALE addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi; – barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di RAGIONE_SOCIALE addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio […] ».
12. -La disciplina dettata dall’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presenta marcati caratteri di specialità, che rispecchiano la variabilità e la precarietà «dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati» e la conseguente necessità «di ancorare la determinazione dell ‘ obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell ‘ ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Tale specialità si estrinseca anche sul versante RAGIONE_SOCIALE peculiari modalità di approvazione, con decreto ministeriale, previa delibera dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e trova riscontro in una regolamentazione esaustiva, che non attinge ai parametri generali se non per quanto sia espressamente previsto, come avviene per il richiamo all’art. 39, secondo comma.
Nel disegno legislativo, le modalità di determinazione del premio, definite dall’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, si profilano, dunque, come alternative rispetto a quelle stabilite d all’art. 41 e si raccordano alla difficile praticabilità dei criteri generali.
Su tali caratteristiche ha posto l’accento anche la memoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Il legislatore, nel volgere degli anni, ha scelto di preservare la coesistenza dei premi ordinari con i premi speciali unitari, che ha rimodulato secondo le procedure prefigurate dall’art. 42.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, sviluppata anche nella memoria illustrativa, che pretermette la summa divisio tra premi ordinari e premi speciali unitari, coessenziale a un assetto normativo che, pur nel mutare RAGIONE_SOCIALE discipline di dettaglio, ha confermato la perdurante ragion d’essere di tale particolare modalità di determinazione dei premi dovuti.
13. -Né si può ritenere che l’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 , valorizzato nella sentenza d’appello e nel controricorso, abbia abrogato la disciplina speciale racchiusa nel citato art. 42 del Testo unico del 1965, che assurge a fondamento del decreto ministeriale del 15 luglio 1987.
Invero, n essun rapporto d’incompatibilità intercorre tra la disciplina posteriore del 2001, che incide sul parametro retributivo, e la normativa speciale preesistente dell’art. 42, che presuppone proprio l’oggettiva difficoltà di determinare il premio sulla base dell ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzioni corrisposte o comunque dovute. Non si può predicare, dunque, un’abrogazione tacita, secondo il paradigma delineato dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
Al succedersi RAGIONE_SOCIALE discipline si attaglia, per contro, il criterio ‘ Lex posterior generalis non derogat priori speciali ‘.
La portata precettiva dell ‘ innovazione contenuta nel d.lgs. n. 423 del 2001 è circoscritta alla previsione dell ‘ art. 41 del Testo unico del 1965, che definisce i criteri per la determinazione del premio ordinario e rinvia alle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali. Retribuzioni che, a far data dal primo gennaio 2007, non possono più essere inferiori a quelle di cui all ‘ art. 1 del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, che, anche nella memoria illustrativa, propugna l’incidenza RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina sulla regolamentazione dei premi speciali unitari, non rende ragione RAGIONE_SOCIALE permanenza di tale peculiare modalità di determinazione dei premi e approda a una commistione di parametri, in contrasto con il sistema normativo, che li ha voluti alternativi ed autonomi.
Né giova invocare, in senso contrario, la ratio dell’intervento legislativo, senza il supporto di elementi risolutivi che attestino, anche sul piano dell’imprescindibile dato testuale, la volontà di modificare ab imis i distinti criteri di determinazione dei premi speciali unitari.
14. -Ne consegue che la disciplina di tali premi, dettata dall’art. 42 del Testo unico del 1965 e integrata dal decreto ministeriale del 15 luglio 1987, può essere modificata solo in virtù di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell ‘I stituto RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha imboccato questa strada, nell’ adottare il decreto del 6 settembre 2022, previa delibera del consiglio d’amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tale decreto, a decorrere dal gennaio 2023, ha esteso il premio ordinario anche alle RAGIONE_SOCIALE e , nell’ innovare la disciplina del premio speciale unitario contenuta nel decreto del 15 luglio 1987, ha ottemperato alla procedura tipizzata dall’art. 42 del Testo unico del 1965.
Né si può sminuire il decreto menzionato come un provvedimento meramente ricognitivo (pagina 11 RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa dell’RAGIONE_SOCIALE), in quanto si tratta RAGIONE_SOCIALE via maestra che il legislatore addita per apportare modifiche, demandando allo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un essenziale ruolo d’iniziativa e d’impulso.
Anche sotto questo profilo trova conferma il fatto che la disciplina del premio speciale unitario possa essere ridefinita solo alla stregua RAGIONE_SOCIALE tassative modalità sancite dalla legge.
15. -Tali princìpi sono stati ribaditi da questa Corte anche nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 20 agosto 2024, n. 22957, e 30 agosto 2024, n. 23391) e devono essere confermati, in difetto di argomenti decisivi che valgano a incrinarne la coerenza con il dettato normativo e con la specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina dell’art. 42.
16. -In definitiva, l a sentenza d’appello presta il fianco alle censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nella parte in cui ha ibridato i criteri di calcolo del premio speciale unitario con quelli desumibili dal d.lgs. n. 423 del 2001 per i premi computati secondo le modalità ordinarie, correlate al parametro retributivo.
17. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto per quanto di ragione e va cassata la sentenza d’appello, in relazione ai motivi dal secondo al sesto.
Resta assorbito l’esame dell’ultima censura.
18. -La causa è rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, si conformerà ai princìpi enunciati nella presente sentenza e provvederà a pronunciare anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi, dal secondo al sesto, del ricorso; respinge il primo mezzo; dichiara assorbito il settimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione