Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32276 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 5708-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dalle avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME
R.G.N. 5708/2018
COGNOME
Rep.
P.U. 9/7/2024
7/07/2022 giurisdizione Premio speciale unitario. Art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
RAGIONE_SOCIALE con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 712 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 14 agosto 2017 (R.G.N. 668/2015).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e di respingere il primo, dichiarando assorbiti i restanti.
Udita, per la ricorrente, l’avvocata NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’avvocato NOME COGNOME in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, ricorre per cassazione, con otto motivi, contro la sentenza n. 712 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna e depositata il 14 agosto 2017.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INAIL e ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato il diritto della Cooperativa , addetta all’attività di facchinaggio, di continuare a beneficiare della disciplina dettata dall’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, versando il premio speciale unitario, consistente in una quota assicurativa fissa predeterminata in relazione al numero dei soci occupati.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello , dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità del gravame, hanno
argomentato che, per la liquidazione del premio speciale unitario, si deve avere riguardo alla retribuzione effettiva, secondo i parametri introdotti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, compatibili con le peculiarità del premio in esame.
In tal senso milita anche la considerazione delle finalità della normativa sopravvenuta, volta ad equiparare la posizione del socio lavoratore di cooperativa al dipendente d’impresa privata.
1.3. -Resta assorbito l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE che verte sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme corrisposte all’INAIL dopo il deposito del ricorso di primo grado e dopo la definizione del giudizio di primo grado.
Dev’essere disatteso, invece, l’appello incidentale condizionato della Cooperativa, volto a ottenere, in base all’art. 2033 cod. civ. o, in alternativa, all’art. 2041 cod. civ. o all’art. 2043 cod. civ., la restituzione dei premi versati in eccedenza per le assenze legali e convenzionali dei soci lavoratori, sulla scorta delle regole vigenti nell’àmbito del premio ordinario.
La Corte di merito ha puntualizzato, a tale riguardo, che la normativa del 2001 ha rideterminato unicamente il parametro retributivo, senza convertire, tuttavia, il premio speciale unitario in premio ordinario per quel che concerne la disciplina delle assenze.
-L’INAIL replica con controricorso.
-Dopo il deposito delle memorie di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e dopo l’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 9 luglio 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e di respingere il primo, con assorbimento delle restanti censure.
5. -La parte ricorrente , in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria illustrativa.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’Istituto non avrebbe c ontestato le argomentazioni salienti della pronuncia di primo grado, che hanno posto in risalto le particolarità del premio speciale unitario, svincolato da qualsivoglia parametro retributivo e dunque incompatibile con un criterio incardinato sulla retribuzione effettiva.
Erroneamente la Corte d’appello di Bologna, con motivazione apparente, avrebbe considerato specifico il gravame interposto dall’INAIL, a dispetto della mancata esposizione di convincenti e puntuali ragioni di dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 41 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, così come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, e dell’art. 12 delle preleggi.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche nella parte in cui ha assoggettato il premio speciale unitario in parte alla disciplina di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e in parte alle norme sulla retribuzione effettiva, recate dalla legge n. 142 del 2001 e dal d.lgs. n. 423 del 2001. Per questa via, i giudici d’appello avrebbero dato vita a un premio ibrido, in contrasto con i princìpi di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di tutela delle imprese cooperative (art. 45 Cost.), che dovrebber o indirizzare l’interpretazione della disciplina vigente (art. 12
delle preleggi) . L’Istituto avrebbe ben potuto ricondurre i premi dovuti nell’alveo del sistema ordinario, adottando, com’è avvenuto in passato per altre attività, un apposito provvedimento.
3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, degli artt. 1, 12 e 15 delle preleggi o, in via gradata, degli artt. 1362, 1369 e 1367 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere, in antitesi con il dato letterale della normativa di riferimento, che il premio speciale unitario sia commisurato a un parametro retributivo. Tale parametro, per contro, caratterizzerebbe soltanto il premio r egolato dall’art. 41 del Testo unico del 1965, laddove il premio speciale unitario sarebbe definito da una cifra forfettaria fissa.
4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, degli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 423 del 2001, degli artt. 12 e 15 delle preleggi.
La sentenza impugnata contravverrebbe al principio di autonomia e di ‘non interferenza’ della disciplina del premio speciale unitario rispetto alla regolamentazione che, per il versamento degli altri contributi nel contesto della cooperazione minore, hanno dettato dapprima il d.P.R. n. 602 del 1970 e quindi il d.lgs. n. 423 del 2001. La Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto conformarsi al criterio « Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali », tenendo conto della specialità della normativa che regola il premio speciale unitario. Sarebbe censurabile, pertanto, l’applicazione del criterio di successione cronologica delle norme.
La ricorrente sostiene, infine, che non si possa configurare l’abrogazione di una fonte secondaria, attuativa di una norma primaria, ad opera di una norma primaria successiva che non elimini la fonte cui il decreto ministeriale ha dato attuazione. Peraltro, la stessa difesa dell’Istituto avrebbe concordato sulla permanente vigenza dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del decreto attuativo del 1987.
5. -Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, dell’art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 e degli artt. 12 e 15 delle preleggi.
La parte ricorrente imputa alla Corte di merito di aver trascurato la diversità degli àmbiti applicativi della disciplina del premio speciale unitario e di quella racchiusa nel d.lgs. n. 423 del 2001, nel ravvisare una modifica della prima disciplina ad opera della seconda.
6. -Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 42 del medesimo d.P.R., come attuato dal decreto ministeriale 604700 del 1987, della legge n. 142 del 2001, del d.lgs. n. 423 del 2001 e dell’art. 12 delle preleggi .
Ad avviso della ricorrente, la pronuncia impugnata non potrebbe essere condivisa, nella parte in cui ha enfatizzato la ratio della disciplina del 2001, volta ad assimilare la posizione del socio lavoratore della cooperativa a quella del dipendente d’impresa privata. Non solo il criterio della ratio legis non potrebbe essere preminente rispetto a quello letterale, ma, nel caso di specie, sarebbe foriero di risultati discutibili: il premio speciale unitario non rappresenterebbe una peculiarità del mondo cooperativo e non riguarderebbe tutte le cooperative e neppure tutte le cooperative minori, ma soltanto quelle di facchinaggio.
7. -Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, per tutte le ragioni già esposte, la violazione e la falsa applicazione della disciplina richiamata nell’illustrazione dei precedenti motivi, riguardo alla statuizione che ha dichiarato assorbito l’appello incidentale, e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 343, 345, 346, 434 e 436 cod. proc. civ., ove si ravvisi un’implicita statuizione d’inammissibilità dell’appello incidentale.
Le stesse ragioni, che sorreggono le censure sulla necessità di applicare il premio speciale unitario, dovrebbero indurre ad accogliere la domanda di restituzione delle somme versate all’INAIL in ossequio al diverso criterio della retribuzione effettiva. Anche a volere ritenere che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile l’appello incidentale, sussisterebbe la violazione dei consolidati princìpi di diritto, che reputano ammissibile la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in corso di causa.
8. -Con l’ottava critica, la ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 29, 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 e dell’art. 12 delle preleggi e lamenta, in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto delle precedenti censure, che l’INAIL non abbia detratto, nell’applicazione de l contestato criterio della retribuzione effettiva, i periodi di assenza per cause legittime di astensione dal lavoro, in linea con la disciplina applicabile in tema di premio ordinario.
9. -Il primo motivo è infondato.
9.1. -La specificità del gravame (artt. 342 e 434 cod. proc. civ.), gravame che si atteggia pur sempre come una revisio prioris instantiae e si distingue dalle impugnazioni a critica vincolata, non postula né l’impiego di formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza. È indispensabile, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: alla parte volitiva, pertanto, si deve affiancare una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
9.2. -L’atto d’appello, diffusamente analizzato nella sentenza della Corte territoriale (pagine 3-8), ripercorre con dovizia di richiami la normativa applicabile, nella sua evoluzione diacronica, e prospetta, con un adeguato supporto argomentativo, un inquadramento giuridico diametralmente opposto a quello recepito nella pronuncia del Tribunale.
Né l’ammissibilità, che dev’essere vagliata alla stregua delle complessive deduzioni dell’appellante, presuppone la confutazione di tutti i passaggi dell’ iter logico in cui si dipana la sentenza impugnata. Quel che rileva è che il ragionamento svolto a sostegno del gravame, esaminato nella sua interezza, espliciti in modo puntuale e plausibile le ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata e consenta così l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio sui profili controversi.
A tali requisiti, intesi alla luce della funzione che rivestono, risponde i l gravame dell’Istituto , che esamina funditus l’oggetto del contendere e propugna un’antitetica ricostruzione del dato normativo e delle caratteristiche del premio speciale unitario.
Se gli argomenti addotti siano persuasivi, è questione che involge il merito delle doglianze, senza, tuttavia, precluderne in limine l’esame.
Ne consegue che si dimostra esente da censure l ‘apprezzamento della Corte d’appello di Bologna in ordine alla specificità e alla pertinenza delle critiche , che hanno consentito all’odierna ricorrente d’interloquire, individuando i punti nodali del contendere.
10. -Possono essere esaminati congiuntamente i motivi dal secondo al sesto, in quanto investono profili tra loro connessi e fanno
leva, pur da diverse angolazioni prospettiche, sul dato comune dell’irriducibile particolarità del premio speciale unitario.
Le doglianze si dimostrano fondate, nei limiti di séguito esposti, in forza delle considerazioni che questa Corte ha svolto di recente in controversie sovrapponibili a quella odierna, anche per la formulazione delle censure e per gli argomenti illustrati dalla parte controricorrente (fra tutte, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16905, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza ).
-È stato accertato, in punto di fatto, che la ricorrente è una società cooperativa addetta alle attività di facchinaggio e che, come tale, quanto al pagamento del premio per l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rientra nell’àmbito applicativo de lle previsioni dell ‘ art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dei decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l ‘ attuazione.
Nel 2012 l ‘ INAIL ha richiesto un ‘ integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Nel presente giudizio si controverte sulla fondatezza della pretesa dell’Istituto assicuratore.
-Occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile al caso di specie.
12.1. -L’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si applichino «premi speciali unitari», con riferimento a «quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione» secondo le modalità stabilite dall’art. 4 1. Disposizione, quest’ultima, che conferisce rilievo all’ammontare «complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di
legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione».
12.2. -I premi speciali unitari sono approvati «con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell ‘ Istituto assicuratore» e sono commisurati ad «altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato».
I premi speciali unitari non sono dunque determinati in base ai criteri normali di calcolo, legati al prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in base a un criterio fisso, normalmente pro capite .
Nell ‘approvazione di tali premi, si tiene conto delle previsioni dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che impone di determinare le tariffe dei premi e dei contributi «in modo da comprendere l ‘ onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».
La retribuzione corrisposta ai lavoratori viene in considerazione ai soli fini «di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l ‘ obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l ‘a liquota maggiorata» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
12.3. -In conformità alle disposizioni del richiamato art. 42, è stato adottato il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987, n. 185, e recante il titolo «Premi speciali unitari per l ‘ assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili».
Le misure del premio speciale unitario sono regolate nelle tabelle A e B allegate al decreto, che «determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘ per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire ‘» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Il decreto ministeriale del 1987 si configura come «una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto allo ordinamento giuridico esistente con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza» (Cass., sez. lav., 7 gennaio 2014, n. 73, in motivazione, pagina 2).
12.4. -Il decreto ministeriale del 1987 è stato modificato con decreto del 6 settembre 2022, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e denominato «Revisione dei premi speciali unitari per l ‘ assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all ‘ emigrazione sottoposti a prova d ‘ arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 luglio 2022, n. 157».
L’art. 1, comma 1, di tale ultimo decreto ministeriale, dal primo gennaio 2023, assoggetta «al regime assicurativo ordinario, con l ‘ applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori: – facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi; – barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di
cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio ».
13. -La disciplina dettata dall’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presenta marcati caratteri di specialità, che rispecchiano la variabilità e la precarietà «dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati» e la conseguente necessità «di ancorare la determinazione dell ‘ obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell ‘ ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Tale specialità si estrinseca anche sul versante delle peculiari modalità di approvazione, con decreto ministeriale, previa delibera dell’Istituto assicuratore , e trova riscontro in una regolamentazione esaustiva, che non attinge ai parametri generali se non per quanto sia espressamente previsto, come avviene per il richiamo all’art. 39, secondo comma.
Nel disegno legislativo, le modalità di determinazione del premio, definite dall’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, si profilano, dunque, come alternative rispetto a quelle stabilite d all’art. 41 e si raccordano alla difficile praticabilità dei criteri generali.
Su tali caratteristiche ha posto l’accento anche la memoria del Pubblico Ministero.
Il legislatore, nel volgere degli anni, ha scelto di preservare la coesistenza dei premi ordinari con i premi speciali unitari, rimodulati secondo le procedure prefigurate dall’art. 42.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione dell’Istituto , che pretermette la summa divisio tra premi ordinari e premi speciali unitari, coessenziale a un assetto normativo che, pur nel mutare delle discipline di dettaglio, ha confermato la perdurante ragion d’essere di tale particolare modalità di determinazione dei premi dovuti.
14. -Né si può ritenere che l’art. 3 del d.lgs. n. 423 del 2001 , valorizzato nella sentenza d’appello e nel controricorso, abbia abrogato la disciplina speciale racchiusa nel citato art. 42 del Testo unico del 1965, che assurge a fondamento del decreto ministeriale del 15 luglio 1987.
Invero, n essun rapporto d’incompatibilità intercorre tra la disciplina posteriore del 2001, che incide sul parametro retributivo, e la normativa speciale preesistente dell’art. 42, che presuppone proprio l’oggettiva difficoltà di determinare il premio sulla base dell ‘ ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute. Non si può predicare, dunque, un’abrogazione tacita, secondo il paradigma delineato dall’art. 15 delle preleggi.
Al succedersi delle discipline si attaglia, per contro, il criterio ‘ Lex posterior generalis non derogat priori speciali ‘.
La portata precettiva dell ‘ innovazione contenuta nel d.lgs. n. 423 del 2001 è circoscritta alla previsione dell ‘ art. 41 del Testo unico del 1965, che definisce i criteri per la determinazione del premio ordinario e rinvia alle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali. Retribuzioni che, a far data dal primo gennaio 2007, non possono più essere inferiori a quelle di cui all ‘ art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La tesi dell’Istituto, che adombra l’incidenza della nuova disciplina sulla regolamentazione dei premi speciali unitari, non rende ragione della permanenza di tale peculiare modalità di determinazione dei premi e approda a una commistione di parametri, in contrasto con il sistema normativo, che li ha voluti alternativi ed autonomi.
Né giova invocare, in senso contrario, la ratio dell’intervento legislativo, senza il supporto di elementi risolutivi che attestino, anche sul piano dell’imprescindibile dato testuale, la volontà di modificare ab imis i distinti criteri di determinazione dei premi speciali unitari.
15. -Ne consegue che la disciplina di tali premi, dettata dall’art. 42 del Testo unico del 1965 e integrata dal decreto ministeriale del 15 luglio 1987, può essere modificata solo in virtù di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell ‘I stituto assicuratore.
Lo stesso Ministero del lavoro ha imboccato questa strada, nell’ adottare il decreto del 6 settembre 2022, previa delibera del consiglio d’amministrazione dell’INAIL.
Tale decreto, a decorrere dal gennaio 2023, ha esteso il premio ordinario anche alle cooperative di facchini e , nell’ innovare la disciplina del premio speciale unitario contenuta nel decreto del 15 luglio 1987, ha ottemperato alla procedura tipizzata dall’art. 42 del Testo unico del 1965.
Né si può sminuire il decreto menzionato come un provvedimento meramente ricognitivo, in quanto si tratta della via maestra che il legislatore addita per apportare modifiche, demandando allo stesso Istituto assicuratore un essenziale ruolo d’iniziativa e d’im pulso.
Anche sotto questo profilo trova conferma il fatto che la disciplina del premio speciale unitario possa essere ridefinita solo alla stregua delle tassative modalità sancite dalla legge.
16. -Tali princìpi sono stati ribaditi da questa Corte anche nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 20 agosto 2024, n. 22957, e 30 agosto 2024, n. 23391) e devono essere confermati, in difetto di argomenti decisivi che valgano a incrinarne la coerenza con il dettato normativo e con la specialità della disciplina dell’art. 42.
17. -In definitiva, l a sentenza d’appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui ha ibridato i criteri di calcolo del premio speciale unitario con quelli desumibili dal d.lgs. n. 423 del 2001 per i premi computati secondo le modalità ordinarie, correlate al parametro retributivo.
18. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto per quanto di ragione e va cassata la sentenza d’appello, in relazione ai motivi dal secondo al sesto.
Resta assorbito l’esame della settima e dell’ottava censura .
19. -La causa è rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, si conformerà ai princìpi enunciati nella presente sentenza e provvederà a pronunciare anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi, dal secondo al sesto, del ricorso; respinge il primo mezzo; dichiara assorbiti il settimo e l’ottavo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione