Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32311 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 28895-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ora C.F.P . COOPERATIVA COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
Premi Inail facchini
R.G.N. 28895/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
avverso la sentenza n. 703/2017 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 09/06/2017 R.G.N. 1148/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbimento degli altri, del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE volta ad aver restituite dall’Inail le somme pagate a titolo di integrazione del premio per gli anni dal 2007 al 2013 e successivi, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle eccedenze sulle somme pagate per tale titolo nei giorni di assenza del personale e, in ulteriore subordine, alla condanna dell’Istituto a pagare a titolo risarcitorio o di indebito arricchimento le somme corrispondenti alle maggiori integrazioni salariali versate ai soci rispetto agli indennizzi per infortunio ottenuti dall’Inail.
Riteneva la Corte che l’appello non fosse inammissibile: da un lato, era sufficientemente specifico indicando le parti di sentenza soggette a impugnazione; dall’altro lato, nemmeno si era formato il giudicato interno, poiché mancavano capi di sentenza autonomi rispetto a quelli oggetto d’appello.
Nel merito, la Corte precisava che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65 doveva essere calcolato sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile con la previsione dell’art. 3, co.4, d.lgs. n. 423/01 la liquidazione in ragione della retribuzione convenzionale. Aggiungeva la Corte che la nuova normativa non aveva ulteriormente modificato il sistema di liquidazione del premio speciale unitario, da reputarsi ancora in vigore per tutti gli aspetti non correlati alla diversa individuazione dell’imponibile.
Avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE ricorre per otto motivi, illustrati da memoria. L’Inail resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la Cooperativa deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 324, 329, 342, 346, 434 c.p.c. e 2909 c.c. L’appello dell’Inps era inammissibile poiché non aveva sottoposto a censura le due ragioni di decisione poste dal giudice di primo grado a sostegno dell’accoglimento della domanda attorea, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il convincimento giudiziale. Inoltre, l’appello non aveva specificamente individuato le parti della sentenza oggetto dell’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.41 e dell’art.42 d.P.R.
n.1124/65 come attuato dal d.m. n.604700/87, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale si determini assumendo a parametro di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, ex art.3 d.lgs. n. 423/01, e facendo riferimento nel resto alle norme del d.m. cit.
Con il terzo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.29, 30, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché degli artt.1, 12, 15 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 42 cit. preveda la possibilità di determinare il premio speciale mercé il riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori, quando invece l’art.42 testimonierebbe la necessità che il premio speciale si calcoli secondo parametri diversi da quello indicato dall’art.41.
Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.41 e 42 d.P.R. n.1124/65, 1 e 4 d.P.R. n.602/70, 1 e 3 d.lgs. n.423/01, e 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito escluso che la pregressa disciplina del premio speciale si ponga in rapporto di specialità rispetto alle previsioni del d.lgs. n.423/01 e aver ritenuto che queste ultime abbiano sostituito quella dettata dal decreto ministeriale nella parte riguardante il calcolo del premio.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché della legge n.142/01, del d.lgs. n.423/01 e dell’art.12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la determinazione del premio speciale unitario, mercé il riferimento alle retribuzioni
effettivamente corrisposte ai soci, sia conforme alla ratio della riforma delle imprese cooperative.
Con il sesto motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt.345, 434, 436 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarata assorbita -o per aver implicitamente ritenuta inammissibile – la domanda di ripetizione avente ad oggetto i premi pagati per gli anni successivi alla sentenza di primo grado.
Con il settimo e ottavo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.29, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, dell’art. 3 d.lgs. n.423/2001 e dell’art.12 prel. c.c., degli artt.68, 116-120 d.P.R. n.1124/65 e 2041 c.c., nonché nullità della sentenza ex art.132 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato, anche con motivazione apparente, le domande proposte in via subordinata rispetto a quella principale di restituzione dei premi pagati in eccesso.
Il primo motivo è inammissibile.
In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo non specifica il contenuto dell’atto d’appello dell’Inps, non trascrivendolo né riportando il contenuto dei passaggi rilevanti ai fini del motivo di ricorso. Il motivo si limita ad asserzioni generiche sul tenore dell’atto d’appello.
I motivi seguenti, dal secondo al quinto, possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono fondati.
Questa Corte ha già deciso in controversia analoga alla presente (Cass.16905/24), con orientamento cui si intende dare continuità, e rispetto al quale la memoria dell’Inail non apporta decisivi argomenti contrari.
In particolare, è stato affermato che:
– la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art.41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite , determinato dal decreto ministeriale;
– anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata;
conferma si ha nel d.m. 15.7.1987, il quale prevede che ‘le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B’ del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P .R. n.602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘per una retribuzione giornaliera superiore i premi
dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire’;
– la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65 costituisce una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41, come già riconosciuto da questa Corte (Cass.9432/07, Cass.73, 158 e 11056 tutte del 2014), argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori;
-la portata precettiva dell’innovazione contenuta nell’art.3 d.lgs. n.423/01 deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art.41 d.P.R. n.1124/65, che – nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario rinvia alle ‘retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge ai prestatori d’opera’; e queste, a far data dall’1.1.2007, non possono più essere inferiori a quelle di cui all’art.1 d.l. n.338/89. Ma la disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si diano ‘lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute;
– non può ritenersi che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art.42), sicché erronea è la conclusione assunta dalla sentenza impugnata laddove ha affermato la possibilità di combinare la disciplina speciale del premio quale consegnata dall’art.42 e dal d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art.3 d.lgs. n.423/01;
– invero, una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (Cass.13252/06);
– dal momento che fra la previsione degli artt.1 e 3, d.lgs. n.423/01 e quella dell’art.42 d.P.R. n.1124/65 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass.2867/51, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, anche in questo caso trova applicazione il principio desumibile dall’art.15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali ;
– la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987 può essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.
La sentenza, non essendosi attenuta ai suddetti principi, va cassata in accoglimento dei motivi dal secondo al quinto, assorbiti i restanti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.