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Premio speciale unitario: come si calcola per i soci?

Una società cooperativa ha contestato il metodo di calcolo del premio speciale unitario preteso dall’ente previdenziale per gli anni dal 2007 in poi. La Corte d’Appello aveva stabilito che il calcolo dovesse basarsi sulla retribuzione effettiva, riformando la decisione di primo grado. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribaltato questa decisione, affermando che la normativa speciale che prevede un calcolo su base fissa (pro capite) non è stata abrogata dalle leggi successive. Pertanto, il premio speciale unitario per i facchini deve continuare a essere calcolato secondo il sistema preesistente, basato su importi fissi determinati da un decreto ministeriale, e non sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci.

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Pubblicato il 10 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Premio Speciale Unitario: la Cassazione conferma il calcolo su base fissa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa al calcolo del premio speciale unitario dovuto all’ente previdenziale da parte delle cooperative di facchinaggio. La decisione chiarisce se le modifiche legislative introdotte a partire dal 2007 abbiano cambiato il metodo di calcolo, passando da un sistema a importo fisso a uno basato sulla retribuzione effettiva dei soci lavoratori. La Corte ha stabilito la prevalenza della normativa speciale, riaffermando la validità del calcolo su base fissa.

Il caso: dal Tribunale alla Corte d’Appello

Una società cooperativa attiva nel settore del facchinaggio si è opposta alla richiesta dell’istituto assicuratore di calcolare il premio INAIL per gli anni dal 2007 in poi sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci. La cooperativa sosteneva che dovesse continuare ad applicarsi il regime speciale del premio speciale unitario, basato su un importo fisso pro capite, come stabilito dal d.P.R. n. 1124/1965 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

Inizialmente, il Tribunale aveva dato ragione alla cooperativa. Tuttavia, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza, accogliendo la tesi dell’ente previdenziale. Secondo i giudici di secondo grado, la nuova normativa (in particolare il d.lgs. n. 423/2001) aveva introdotto un principio generale di calcolo basato sulla retribuzione effettiva, rendendo incompatibile e quindi superato il precedente sistema forfettario.

Il calcolo del premio speciale unitario e la normativa di riferimento

L’art. 42 del d.P.R. n. 1124/65 istituisce un premio speciale unitario per quelle lavorazioni in cui, per la loro natura o modalità di svolgimento, è difficile determinare il premio secondo i criteri ordinari (ovvero una percentuale sulla retribuzione, art. 41). Per i facchini riuniti in cooperative, un decreto ministeriale del 1987 ha fissato le misure di questo premio basandosi su un minimale giornaliero retributivo fisso.

Il cuore del dibattito legale è stato se il d.lgs. n. 423/2001, che ha imposto di calcolare i premi sulla base della retribuzione effettiva, abbia implicitamente abrogato questa disciplina speciale.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della cooperativa, cassando la sentenza d’appello. Il ragionamento dei giudici si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: lex posterior generalis non derogat priori speciali. Questo significa che una legge successiva di carattere generale non può abrogare una legge precedente che regola una materia specifica, a meno che non lo faccia espressamente o vi sia un’incompatibilità totale tra le due norme.

La Corte ha affermato che la disciplina del premio speciale unitario rappresenta una normativa speciale, creata appositamente per gestire la difficoltà di accertamento dei redditi in certi settori, come quello del facchinaggio cooperativo. La legislazione successiva, pur introducendo un criterio generale basato sulla retribuzione effettiva, non ha esplicitamente abrogato né reso incompatibile questo regime speciale.

I giudici hanno chiarito che il presupposto per l’applicazione del premio speciale – la difficoltà nel determinare le retribuzioni – non è venuto meno. Pertanto, la disciplina speciale rimane in vigore. Qualsiasi modifica a questo sistema, ha concluso la Corte, può avvenire solo attraverso un nuovo e apposito decreto ministeriale, e non per effetto di una legge generale successiva.

Conclusioni

La sentenza riafferma un importante principio di certezza del diritto, stabilendo che i regimi speciali, creati per rispondere a esigenze particolari, non possono essere considerati tacitamente superati da normative generali successive. Per le cooperative di facchinaggio e altre categorie soggette a regimi simili, questa decisione significa che il calcolo del premio speciale unitario deve continuare a seguire le regole specifiche previste dalla normativa originaria, basate su importi fissi e non sulla retribuzione reale corrisposta ai soci. La pronuncia della Corte vincola il giudice del rinvio ad attenersi a questo principio, consolidando la validità del sistema forfettario per il calcolo dei premi assicurativi in questi specifici settori.

Come deve essere calcolato il premio speciale unitario per i soci lavoratori di cooperative di facchinaggio?
Secondo la Corte di Cassazione, il premio speciale unitario deve essere calcolato sulla base di un importo fisso (pro capite), determinato da un apposito decreto ministeriale, e non in base alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci.

La normativa successiva al 1965 ha abrogato il sistema di calcolo del premio speciale unitario?
No. La Corte ha stabilito che la legislazione successiva (in particolare il d.lgs. n. 423/2001), pur avendo un carattere generale, non ha abrogato né reso incompatibile la normativa speciale e precedente che regola il premio speciale unitario, in applicazione del principio ‘lex posterior generalis non derogat priori speciali’.

Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello?
La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che la nuova normativa generale avesse superato il sistema speciale di calcolo. La Cassazione ha corretto questa interpretazione, affermando che la disciplina speciale rimane pienamente in vigore poiché i presupposti per la sua applicazione (la difficoltà nel determinare le retribuzioni) non sono venuti meno e non vi è stata un’abrogazione esplicita.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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