Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32569 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 2804-2019 proposto da:
LA GIOVANE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME, che lo rappresentano
Oggetto
R.G.N. 2804/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 511/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 321/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda della cooperativa in epigrafe volta a riconoscere il diritto a versare premi in misura ridotta e vedersi restituiti maggiori premi versati in misura asseritamente non dovuta.
In particolare la sentenza ha ritenuto applicabile la disciplina del 2001 che espressamente prevedeva l’attività di facchinaggio tra le attività alle quali era applicabile il nuovo sistema contributivo, basato sul minimale di retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorre la società in epigrafe per cinque motivi, cui resiste l’Inail con controricorso.
La cooperativa ha presentato memoria ex articolo 380 bis. La Procura generale ha presentato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 41 e 42 del testo unico i.l.m.p., 1 del decreto legislativo 423 del 2001 e 12 preleggi, per avere la corte territoriale affermato l’equiparazione del socio lavoratore al dipendente privato ed ammesso e liquidato il premio con un sistema ibrido.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 29, 30, 41 e 42 del testo unico nonché 1 e 12 prel., per aver liquidato il premio prendendo come parametro la retribuzione minimale.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 29, 30, 41 e 42 del testo unico nonché 1 e 4 d.p.r. 602 del 70 e 1 e 3 decreto legislativo 423 del 2001 nonché 4 legge 142 del 2001, 12 e 15 delle preleggi, per avere la corte territoriale affermato l’incompatibilità della disciplina del premio speciale unitario con il decreto legislativo 423 del 2001 ed attribuito prevalenza a questa disciplina quale disciplina successiva.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 41 e 42 del testo unico e 12 prel., per avere la corte territoriale applicato un criterio ibrido di determinazione del premio.
Il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domanda proposta in via subordinata.
I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi, alla luce della argomentazioni già espresse da questa Corte nella sentenza 19 giugno 2024 n. 16905, devono ritenersi infondati.
La causa pone la questione della determinazione per le cooperative di facchini del premio INAIL, preteso dall’istituto sulla retribuzione effettiva in base al d.lgs 423/2001.
È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio e che,
come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, e dai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali e aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL.
È altresì pacifico che tale modalità di pagamento è stata posta in essere fino al 2012, allorché l’INAIL ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Avendo la ricorrente acconsentito al solo fine di non incorrere in sanzioni e poter continuare a fruire del c.d. DURC, la materia del contendere concerne precisamente la legittimità di tale richiesta: ad avviso di parte ricorrente, infatti, essa non avrebbe alcuna base normativa, non essendo stato modificato, per il periodo in contestazione, il meccanismo di determinazione del premio speciale di cui all’art. 42 cit.; ad avviso dell’INAIL, le cui ragioni sono state accolte dalla sentenza impugnata, rileverebbero invece in contrario le previsioni degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, le quali, avendo modificato con decorrenza dal 1°.1.2007 le modalità di calcolo del premio dovuto dalle imprese cooperative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ancorando la retribuzione imponibile all’importo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), sarebbero destinate pro parte ad operare anche ai fini della liquidazione del premio speciale.
Si tratta di assunto che, a parere del Collegio, non può
condividersi.
La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che ‘per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’ (vale a dire, ‘sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione’: così l’art. 41, T.U. n. 1124/1965), ‘sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato’.
Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41, basato sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; e anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà
del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata:prova ne sia che il d.m. 15.7.1987 prevede che’le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B’ del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970,limitandosi ad aggiungere che ‘per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire’.
Che la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 è stato già riconosciuto da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando precisamente dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori; e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che,nel prevedere che essa avvenga’con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore’, attribuisce al decreto ministeriale ‘il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza’ (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
Del resto, nelle sentenze citate, questa Corte ha chiarito che, se è vero che presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa, il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato; né è necessario che la correlazione tra retribuzione e contribuzione segua un criterio di rigido parallelismo, risultando possibili anche criteri funzionali che contemperino -come appunto nel caso del premio speciale -la determinazione convenzionale della retribuzione e della presenza lavorativa con l’irrilevanza della prestazione effettiva (così specialmente Cass. n. 9432 del 2007 e 11056 del 2014, entrambe in motivazione).
Così ricostruita la disciplina del premio speciale unitario, risulta evidente, a parere del Collegio, l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1°.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, d.lgs. n. 423/2001, ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Giusta quanto dianzi rilevato, la portata precettiva dell’innovazione contenuta nella norma ult. cit. deve infatti reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41, T.U. n. 1124/1965, che -nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario -rinvia, come s’è già osservato, alle ‘retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge ai prestatori d’opera’: non può essere dubbio, infatti, che a far data dal 1°.1.2007, queste non possano più essere inferiori a quelle di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.
Ma la disciplina del premio speciale unitario, come s’è parimenti rilevato, procede dal presupposto che si diano ‘lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute; e non potendosi ritenere che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art. 42, cit.), affatto erronea deve reputarsi la conclusione cui sono pervenuti i giudici territoriali allorché hanno reputato possibile ibridare la disciplina speciale del premio, quale consegnata dal combinato disposto dell’art. 42, T.U. cit., e del d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art. 3, d.lgs. n. 423/2001: come puntualmente ricordato da parte ricorrente, costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte
successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); e dal momento che, come s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, e quella dell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, non è dato ravvisare alcuna relazione d ‘incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass. n. 2867 del 1951, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali .
Dovendo pertanto ritenersi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore, la sentenza impugnata, assorbiti il quinto motivo di censura, va cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.