Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36462 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36462 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26892-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME
Oggetto
R.G.N. 26892/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2581/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/08/2017 R.G.N. 2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 9.8.17 la corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza 14.7.16 del tribunale di Gorizia, che aveva rigettato l’opposizione dell’impresa in epigrafe alla variazione del tasso premi Inail operata con atto 31.12.14, alla quale era conseguito un debito aziendale per euro 53.997.
In particolare, la corte territoriale, considerato che non era stata contestata la correttezza dell’inquadramento da variazione, ha ritenuto che la denuncia iniziale di attività aziendale fosse stata fatta in modo reticente dall’impresa, utilizzando il termine ‘camion’ piuttosto che quello di ‘autoarticolato’, con conseguente decorrenza retroattiva della variazione ed applicazione delle sanzioni.
Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 12 d.lgs. n. 1124 del 1965 e dell’art. 16 decreto ministeriale 12/12/2000, per avere la corte territoriale trascurato che il termine ‘camion’ indica il complesso dei mezzi di trasporto merci in genere e ricomprende gli autoarticolati.
Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione del merito in ordine alla fedeltà o meno della dichiarazione resa dalla ditta ed è comunque infondato perché la dichiarazione resa è comunque incompleta; al di là della questione terminologica in ordine all’uso del termine, infatti, è stato accertato dalla corte territoriale che non era stata esplicitata nella dichiarazione aziendale alcuna indicazione del rischio dell’attività in relazione alla specificità della sua natura, derivante dalla presenza dei rimorchi negli autoarticolati.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 24