Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4114 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24638 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 786/2022, pubblicata in data 30 maggio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE, intermediario assicurativo, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell ‘ omonima impresa individuale, per il pagamento della somma di € 2.432,00, a titolo di premi relativi a tre polizze assicurative della responsabilità civile per autoveicoli
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE. PAGAMENTO PREMI CONTRAENTE OBBLIGATO
Ad. 15/01/2026 C.C.
R.G. n. 24638/2022
Rep.
di sua proprietà, che erano stati pagati da un terzo mediante assegni privi di provvista.
Il Giudice di Pace di Gubbio ha rigettato l’opposizione dell’ingiunta.
Il Tribunale di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si impongono alcune precisazioni preliminari.
1.1 L ‘agente assicurativo può riscuotere i premi in nome proprio o in nome dell’ass icuratore.
In nome proprio non è legittimato alla riscossione del premio, se tale potere non gli viene espressamente conferito (artt. 1744 e 1753 c.c.; nel caso di specie, peraltro, tale potere non risulta conferito), mentre è sempre legittimato a farlo i n nome dell’assicuratore , ai sensi dell’ art. 1903 c.c..
Nella specie, la società attrice attuale ricorrente, agente assicurativo, ha speso il nome dell’assicuratore preponente nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui si qualifica come « agente procuratore di RAGIONE_SOCIALE »). Sebbene non abbia espressamente reiterato tale precisazione anche nel ricorso, deve ritenersi immanente e ferma l’originaria contemplatio domini in relazione a ll’intero giudizio , nel quale, quindi, la società ricorrente deve ritenersi avere agito ed agire in nome e per conto dell’assicuratore preponente, in
Ric. n. 24638/2022 – Sez. 3 – Ad. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10
ogni stato e fase: il ricorso può essere, pertanto, preso in esame, sulla base di tale puntualizzazione.
1.2 Le questioni poste con il ricorso hanno tutte, sostanzialmente, ad oggetto la sussistenza -o meno -di un rapporto diretto, relativo al contratto di assicurazione tra la convenuta COGNOME, quale contraente di tale contratto, e la società ricorrente (nella qualità più sopra chiarita), dal quale, secondo la prospettazione di quest’ultima, deriverebbe l’obbligo della prima di pagare i premi relativi alle polizze per cui è causa.
Tale questione è logicamente pregiudiziale rispetto a quelle relative alla stessa sussistenza e alla precisa conformazione del credito della compagnia assicuratrice nei confronti della COGNOME per il pagamento dei premi, derivante dal contratto stesso. L’obbligo di pagamento dei premi presuppone, infatti, la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti.
Potrebbe, in effetti, ben dubitarsi dello stesso interesse della società attrice ad agire in giudizio per il pagamento dei premi, nei confronti del contraente obbligato, potendosi ipotizzare l’insussistenza in concreto del relativo diritto, in virtù delle disposizioni di legge (cfr., in particolare, l’art. 1901 c.c.) che disciplinano la risoluzione del contratto di assicurazione in caso di omesso pagamento del premio alla prima o alle successive scadenze ed incidono, altresì, sul diritto al pagamento dei premi.
Impregiudicata tale questione, non affrontata né nella sentenza impugnata, né nelle difese delle parti, ritiene la Corte che l’infondatezza del presente ricorso comporti, comunque, la conferma della statuizione del giudice del merito, in radice assorbente, che ha escluso la stessa sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la società ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, come meglio si vedrà.
A tanto consegue, infatti che un obbligo di quest’ultima di pagamento dei premi non poteva neanche configurarsi in astratto, onde non è necessario accertare, in concreto, se lo stesso possa
essere venuto meno a seguito della risoluzione del contratto di assicurazione.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Ai sensi dell’ art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., per carenza di motivazione ed ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ , e cioè il comprovato comportamento concludente dell’assicurato inequivocabilmente volto a dare attuazione al rapporto assicurativo e il corrispondente affidamento incolpevole dell’agente assicuratore in merito alla volontà della odierna resistente di concludere i contratti assicurativi per cui è causa; affidamento incolpevole fondatosi su due circostanze assolutamente pacifiche sin dal primo grado di giudizio, vale a dire: (1) il fatto che la assicurata COGNOME fosse effettivamente proprietaria dei veicoli indicati nelle polizze oggetto di causa già precedentemente assicurati con la ricorrente e (2) che il rappresentante apparente della assicurata -il sig. COGNOME NOME, che nella fattispecie aveva contrattato con l’assicuratore, versandogli un assegno di importo pari al prezzo delle polizze in oggetto -fosse legato alla sig.ra NOME COGNOME da stabile rapporto more uxorio, circostanza non solo mai negata da controparte neanche in primo grado ma addirittura comprovata per tabulas in grado di appello da dichiarazione autografa della stessa controparte appellante, unita alla sua richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ».
Il motivo è infondato.
I due fatti di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame:
sono stati entrambi, in realtà, tenuti presenti dal giudice di appello, il quale, però, come chiaramente emerge dal complesso della motivazione della decisione impugnata, non li ha considerati tali da comportare l’assunzione diretta di obbligazioni contrattuali da parte della COGNOME, avendo ritenuto, al contrario, che la valutazione delle prove portasse a ritenere la
stessa estranea al rapporto contrattuale con l’assicuratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso potesse sussistere con il congiunto (marito o, più precisamente, compagno) e che esso riguardasse veicoli di sua proprietà (ovvero, in altri temini, che la stessa COGNOME fosse parte del solo rapporto assicurativo, pur non essendo parte contraente del contratto di assicurazione);
b) in ogni caso, non possono ritenersi decisivi, proprio per le ragioni esposte al punto precedente.
In particolare, né il fatto che i veicoli assicurati erano di proprietà della COGNOME, né il fatto che, eventualmente, alla assicurazione della responsabilità civile in relazione ai medesimi aveva provveduto (anche in precedenza) il suo congiunto, stipulando il relativo contratto, sono state ritenute dal tribunale circostanze idonee a determinare, di per sé, la costituzione di un rapporto contrattuale diretto tra la stessa COGNOME e l’assicuratore che aveva emesso le polizze.
Del resto, il contraente del contratto di assicurazione ben può essere persona diversa dall’assicurato, come nel caso dell’assicurazione in nome proprio per conto altrui; caratteristica peculiare del contratto di assicurazione, infatti, è che le parti di esso non necessariamente coincidono con le parti del rapporto giuridico assicurativo; ed è solo il contraente (anche detto stipulante, assicurante, prenditore d’assicurazione) colui che stipula il contratto (cioè manifesta la volontà negoziale intesa alla conclusione dell’accordo) e paga , o si obbliga a pagare il premio. In tali casi, l’assicurato non è parte del contratto, ma è esclusivamente parte del rapporto assicurativo. Egli, quindi, non è obbligato al pagamento del premio, ma è solo creditore del pagamento dell’ eventuale indennizzo.
Ne deriva che né la circostanza che le polizze fossero state eventualmente stipulate dal congiunto della COGNOME, né che lo fossero state per assicurare veicoli di proprietà di
quest’ultima, potrebbero ritenersi decisive onde ritenere sussistente una obbligazione contrattuale della stessa COGNOME in relazione al pagamento dei relativi premi.
Con il secondo motivo si denunzia « Ai sensi dell’ art.360, co. 1, n.3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1888, 2702 e 2729 c.c., 116 e 216 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto inutilizzabili e tamquam non essent i documenti di polizza, la cui sottoscrizione in calce da parte dell’assicurata (convenuta in senso sostanziale) era stata da questa disconosciuta in limine litis, in conseguenza della mancata istanza di verificazione da parte dell’assicuratore (attore in senso sostanziale), anziché considerarne la portata probatoria, avendo l’assicuratore emesso i documenti in questione, avendoli sottoscritti e proAVV_NOTAIOi in giudizio senza disconoscerne la propria sottoscrizione, posto che ‘in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell ‘ altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria’ (cit. C. Cass. Sez. 2 Civ. Sent. 11/09/2020 n. 18919) e che la polizza integra un’idonea prova del contratto anche quando risulti sottoscritta dal solo assicuratore in quanto documenta in modo diretto l’accettazione di quest’ultimo ed in modo indiretto la proposta ricevuta ».
Secondo la ricorrente, in particolare, « la mancata verificazione implicava certamente il venir meno della prova diretta, rappresentata dal contratto scritto avente valore di prova legale ex art 2702 c.c., ma non certo della PROVA INDIRETTA fornita dalla dazione di ASSEGNO in pagamento delle polizze pure redatte e sottoscritte dall’assicuratore assegno che costituisce ‘ulteriore’ prova scritta del contratto ».
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, per le medesime ragioni già esposte in relazione alle censure di cui al motivo precedente.
Se anche si potesse attribuire ai documenti di polizza sottoscritti dal solo assicuratore la valenza di una prova scritta in qualche modo utile alla dimostrazione della avvenuta stipulazione di un contratto di assicurazione, ciò non potrebbe dimostrare, altresì, che il contratto era stato stipulato, come contraente, dal soggetto la cui sottoscrizione in calce agli stessi era stata disconosciuta (senza che fosse avanzata istanza di verificazione) e, quindi, non potrebbe avere alcun rilievo ai fini della prov a della sussistenza dell’obbligazione della COGNOME di pagamento dei premi assicurativi.
Altrettanto è a dirsi con riguardo all’emissione degli assegni da parte del congiunto della COGNOME, che potrebbe, al più, dimostrare l’assunzione , da parte di quest’ultimo , delle obbligazioni del contraente, ma non da parte della stessa COGNOME. D’altra parte, il tribunale ha precisato espressamente che « neanche si rinviene l ‘ inequivocabile comportamento concludente volto all ‘ accettazione del contratto da parte dell ‘ appellante (richiesto dalla giurisprudenza invocata da parte appellata), atteso che l ‘ assegno è stato emesso dal marito, non emergendo alcun mandato espresso in suo favore ovvero alcuna colpevole conAVV_NOTAIOa tenuta dall ‘ opponente, su cui fondare -come erroneamente ritenuto dal primo giudice -una rappresentanza apparente. Né emerge dagli atti che quello oggetto di causa costituiva un modus procedendi ripetutosi negli anni ».
Si tratta di accertamenti di fatto, operati dal giudice del merito sulla base della valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Tali accertamenti hanno correttamente portato il giudice ad escludere la sussistenza di un rapporto
contrattuale diretto tra l’assicuratore e la COGNOME, quale contraente del contratto di assicurazione e, di conseguenza, l’obbligo di quest’ultima di pagare i premi assicurativi.
4. Con il terzo motivo si denunzia « Ai sensi dell’ art. 360, co. 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1180, 1888, 1326, 1337, 1375, 1388, 1389, 1392 e 2729 cod. civ., per avere il Giudice di appello ignorato l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui ‘il principio dell’ apparenza del diritto può trovare applicazione (…) anche nel caso in cui l’ affidamento riguardi negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem (nella specie, un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell ‘altro contraente’ (Cass. Civ. 22 aprile 1999, n. 3988) e per non avere il giudice a quo considerato il comportamento concludente del sig. NOME COGNOME, che appariva agire in nome e per conto di colei a cui era anche legato da stabile rapporto uxorio, il quale aveva versato all’assicuratore un assegno (scoperto) di importo corrispondente al prezzo delle polizze da rinnovare, provocando in questo modo l’affidamento incolpevole dell’assicuratore circa la volontà della sig.ra COGNOME, proprietaria dei veicoli oggetto del contratto, di dare corso al rapporto assicurativo come fatto già negli anni precedenti, con modalità analoghe ». Il motivo è inammissibile.
Il tribunale non ha escluso che si fosse costituito, sulla base del principio della rappresentanza apparente, un rapporto contrattuale diretto tra l’assicuratore e la COGNOME, quale contraente, in ragione dei requisiti formali previsti per il contratto di assicurazione, come pare ritenere la società ricorrente. Ha escluso il predetto rapporto contrattuale diretto esclusivamente per non avere riscontrato elementi probatori sufficienti a
integrare la fattispecie stessa della rappresentanza, neanche meramente apparente.
Come già chiarito, si tratta di un accertamento di fatto operato dal giudice del merito sulla base della valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.
Nella sostanza, con le censure di cui al motivo di ricorso in esame, la società ricorrente contesta inammissibilmente tale accertamento di fatto e chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
5. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.486,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo
stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME