Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7000 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25249/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3806/2017 depositato il 22/09/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il dott. NOME COGNOME ha chiesto l’ ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) -in prededuzione o, in subordine, in privilegio -per la somma di € 510 .000,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale
per l’attività di redazione RAGIONE_SOCIALEa relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall. da allegare alla domanda di ammissione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l.fall., poi dichiarata inammissibile a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione di domanda di ammissione alla procedura di aRAGIONE_SOCIALE straordinaria ai sensi RAGIONE_SOCIALEa cd. legge Marzano.
1.1. -Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
1.2. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal COGNOME , affermando: i) l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa mutatio libelli (richiesta del maggior compenso di € 5.600.000,00 ai sensi RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui al d.m. 140 /2012) intervenuta in sede di osservazioni allo stato passivo, ferma restando l’opponibilità, per data certa, RAGIONE_SOCIALE‘accordo sul compenso ammesso; ii) la non condivisibilità RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità all’epoca più estensiva, dalla quale si è discostato motivatamente seguendo l’indirizzo più restrittivo, e così disconoscendo la prededuzione per l’ assenza di alcun collegamento e di alcun rapporto di consequenzialità tra la procedura di concordato, mai aperta, e quella di aRAGIONE_SOCIALE straordinaria, con conseguente difetto di funzionalità tra l’attività svolta e gli interessi del ceto creditorio; iii) il mancato deposito in cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘attes tazione, per avere la RAGIONE_SOCIALE optato per l’ammissione all’amm inistrazione straordinaria, nonostante il precedente deposito di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva.
–NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 101 e 111 Cost. in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 e 360-bis c.p.c., per inosservanza del principio di nomofilachia ed eguaglianza attraverso l’adesione ad un orientamento più risalente RAGIONE_SOCIALEa
Cassazione, e peraltro a fronte di una domanda di concordato preventivo dichiarata improcedibile, non già inammissibile.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161 e 167 l.fall., in quanto, secondo un consistente orientamento di legittimità, la mancata ammissione al concordato preventivo non osterebbe al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prededuzione.
2.3. -Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161, 162, 163, 167, 168, 173, 180 l.fall . in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sul rilievo che la prededuzione andrebbe riconosciuta a fronte di una domanda di concordato preventivo dichiarata non inammissibile ma improcedibile, specie dopo l’abrogazione (con l’art. 2 del d.l. 24.6.2014, n. 91 conv. dalla l. 11.8.2014, n. 116) RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 l.fall. introdotta con l’art. 1, l. 21.2.2014 n. 9 (che subordinava la prededuzione all’ammissione) .
2.4. -Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161, 167, 168 l.f. per essere stata negata la prededucibilità del credito in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di utilità per la massa dei creditori, quando invece essa sarebbe avulsa dal l’utilizzo finale , da parte del committente, RAGIONE_SOCIALE‘opera prestata.
2.5. -Il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il tribunale avrebbe erroneamente discettato sulla domanda subordinata modificativa del quantum , che invece era stata superata dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale .
2.6. -Con il sesto mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il tribunale disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, nonostante il rigetto RAGIONE_SOCIALEe eccezioni svolte dalla procedura opposta sulla data certa RAGIONE_SOCIALE‘accordo sul compenso e la presenza di una giurisprudenza oscillante sul tema RAGIONE_SOCIALEa prededuzione.
-Nessuno dei motivi proposti è meritevole di accoglimento.
-I primi quattro, che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.
Risulta dirimente il rilievo che la mancata apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di concordato preventivo risulta ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prededuzione dei crediti del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla stessa, come confermato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 42093 del 2021, a superamento del contrasto insorto tra i vari orientamenti.
Tutto ciò a prescindere dalle ragioni RAGIONE_SOCIALEa mancata apertura, e quindi anche in ipotesi di rinuncia e declaratoria di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura inizialmente ammessa, venendo così comunque ad elidersi quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa prima procedura, che costituisce il presupposto per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prededucibilità (Cass. n. 17962/2024).
-Il quinto motivo è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente a dolersi di una erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale.
-Inammissibile è anche il sesto motivo, essendo noto che, in tema di spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, mentre ne esula la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr. Cass. Sez. U, 32061/2022; Cass. 13827/2024).
-Seguono la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME