Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35452 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2644-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE 1973 IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il DECRETO N. 17178/2020 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 2/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO, lo ha ammesso al passivo del fallimento per la somm a di €. 61.000,00, in collocazione privilegiata.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che la transazione autorizzata dal comitato dei creditori, in applicazione della quale il credito professionale avrebbe dovuto essere ammesso al passivo per la somma di € .
52.000, oltre accessori, in prededuzione, non poteva ricevere ‘ convalida processuale ‘, tenuto conto che l’attività professionale era stata prestata rispetto a una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile.
1.3. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 4/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l.fall., ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il tribunale non aveva il potere di annullare d’ufficio o privare di efficacia una transazione autorizzata dal comitato dei creditori e vistata senza alcuna contestazione da parte del giudice delegato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2°, l.fall., ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il credito del professionista che abbia assistito la società poi fallita nella procedura di concordato preventivo è prededucibile anche in ipotesi di declaratoria dell’inammissibilità del la relativa domanda.
3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, non sono fondati.
3.2. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito, in materia di concordato preventivo, che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2°,
l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 l.fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass. SU n. 42093 del 2021).
3.3. L ‘ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce, dunque, il presupposto indispensabile (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all’accesso alla procedura.
3.4. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che la mancata apertura della procedura di concordato preventivo costituisce ragione ostativa al riconoscimento della prededuzione richiesta dal professionista incaricato della predisposizione della proposta e del piano, resiste, dunque, alle censure svolte, sul punto, dal ricorrente.
3.5. Né, d’altra parte, può invocarsi la transazione con la quale l’istante, a seguito del l’autorizzazione del comitato dei creditori, ha convenuto con il curatore del fallimento il riconoscimento della invocata prededuzione per la somma di €. 52.000, oltre accessori.
3.6. L’art. 1966 c.c., infatti, prevede che le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (comma 1°) e che la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti, come nel caso della prededuzione, alla disponibilità delle parti. L’art. 111, ultimo comma, l.fall., secondo cui ‘ sono considerati crediti prededucibili quelli così
qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ‘, postula, in effetti, tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione: (a) quelli così classificati da una espressa previsione, (b) quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, (c) quelli sorti in funzione di essa.
3.7. Si tratta di una norma che, derogando al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., che assicura a tutti i creditore eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, costituisce, al pari di quelle che riconoscono i privilegi e prevedono le altre cause legittime di prelazione, una previsione a carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, ed esclude, pertanto, il diritto degli organi della procedura fallimentare di riconoscere, anche in via transattiva, una prededuzione che esuli dalle tipologie espressamente previste dalla legge, assicurando ad alcuni creditori una priorità di soddisfazione che prescinda dalle categorie e dai presupposti normativamente fissati.
3.8. La transazione stipulata tra il curatore e l’opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededuzione che (come detto) non è prevista dalla legge, è, dunque, nulla: e bene ha fatto il tribunale a farne rilievo nel corso del giudizio, in applicazione del principio secondo cui il giudice è sempre tenuto a rilevare ex officio , sotto qualsiasi profilo, la nullità di un contratto del quale la parte abbia chiesto l’adempimento (cfr. Cass. SU. n. 26242 del 2014); a nulla, per contro, rilevando il fatto che la transazione in questione era stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l’acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.
Il ricorso, quindi, è infondato e dev’essere, per l’effetto , rigettato.
Nulla è disposto per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del Fallimento.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima