Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34423 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25692/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di LA SPERANZA RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proc. n. 476/2019
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Roma in R.G. n. 80042/2019 depositato il 22/7/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il G.D. al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ammetteva al passivo il credito vantato dal AVV_NOTAIO, il quale aveva predisposto l’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, l. fall. nella procedura co ncordataria che aveva preceduto il fallimento, per la somma di € 30.000, con collocazione privilegiata ex art. 2751bis n. 1 cod. civ..
Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata dal COGNOME, riteneva che la transazione autorizzata dal comitato dei creditori, in applicazione della quale il credito professionale doveva essere ammesso al passivo per la cifra di € 30.000 in prededuzione, non potesse ricevere convalida processuale, tenuto conto che l’attività professionale era stata prestata rispetto a una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile e senza che venisse disposta l’apertura della procedura conc orsuale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 22 luglio 2020, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato fallimento della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese.
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l. fall., perché a dire del ricorrente – il tribunale difettava del potere di annullare d’ufficio o privare di efficacia una transazione autorizzata dal comitato dei creditori e vistata senza alcuna contestazione da parte del G.D..
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l fall., in quanto il credito del professionista che abbia curato la predisposizione dell’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, l. fall. è prededuci bile anche in ipotesi di declaratoria dell’inammissibilità del concordato preventivo a cui si riferisce.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, risultano il primo infondato, il secondo inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , comma 1, l. fall..
5.1 La più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, in materia di concordato preventivo, che ‘ il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato
prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ci ò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa ‘ (Cass., Sez. U., 42093/2021).
Dunque, l’ammissione del debitore al concordato costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all’accesso alla procedura.
Non si presta, quindi, a censure il rilievo del tribunale secondo cui tale mancata apertura costituiva ragione ostativa al riconoscimento della prededuzione richiesta dall’odierno ricorrente.
5.2 Il disposto dell’art. 1966 cod. civ. prevede che le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (comma 1) e che la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Ora, l’art. 111, ultimo comma, l. fall. (che postula tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione, costituiti da quelli così classificati da un ‘ espressa previsione, da quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale e da quelli sorti in funzione di essa) costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ..
Si deve, perciò, escludere che rientri nella disponibilità degli organi della procedura la possibilità di riconoscere, anche in via transattiva, alcun tipo di prededuzione che esuli dai criteri espressamente previsti dalla legge, assicurando ad alcuni creditori una priorità di
soddisfazione che prescinda dalle categorie e dai presupposti normativamente fissati.
Di conseguenza, la transazione conclusa dalla procedura con l’odierno ricorrente era affetta da nullità nella parte in cui gli riconosceva una prededuzione non prevista dalla legge.
Il tribunale ha correttamente riscontrato tale nullità, in applicazione del principio secondo cui la “rilevazione” ex officio delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”) è sempre obbligatoria (Cass., Sez. U., 26242/2014).
Non ostava, infine, a tale rilievo il fatto che l’informazione della transazione data al G.D. fosse stata vistata senza osservazioni da parte di quest’ultimo, giacché l’acquisizione di una simile informazione è un provvedimento che si limita a registrare la comunicazione compiuta dal curatore, ma non assume natura decisoria giurisdizionale e, di conseguenza, è inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 21 novembre 2023.