Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7005 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7005 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18999/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5381/2018 depositato il 14/05/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -In data 10.1.2012 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), con sede legale a Roma e sede effettiva a Milano, presentò domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto del 9.2.2012.
1.1. -Il 22.3.2012 (e poi il 22.5.2012) RAGIONE_SOCIALE incaricò RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) di svolgere una due diligence contabile in funzione di una seconda domanda di concordato preventivo, che venne ripresentata a giugno 2012 dinanzi al Tribunale di Roma.
1.2. -Frattanto, il 9.5.2012 due creditori di RAGIONE_SOCIALE instarono per il suo fallimento dinanzi al Tribunale di Milano, che lo dichiarò con sentenza del 10.7.2012, la quale venne però riformata il 24.1.2013 dalla Corte di Appello di Milano, con conseguente revoca del fallimento, a seguito di reclamo del debitore sul difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti.
1.3. -Quindi, in data 19.4.2013 RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di concordato preventivo con riserva dinanzi al Tribunale di Milano, previa rinuncia all’analoga domanda già proposta dinanzi al Tribunale di Roma, con acquiescenza a ll’afferma ta competenza territoriale del primo.
1.4. -In data 1.7.2013 RAGIONE_SOCIALE depositò piano e proposta di concordato, affermando di aver utilizzato come punto di riferimento la due diligence di RAGIONE_SOCIALE fino a marzo 2012, con le rettifiche e integrazioni necessarie per descrivere la situazione patrimoniale al marzo 2013.
1.5. -In data 4.7.2013 il Tribunale Milano aprì la procedura di concordato preventivo, cui seguì, però, con sentenza del 4.2.2016, una nuova dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
1.6. –COGNOME propose domanda ammissione al passivo fallimentare in prededuzione per il credito relativo al residuo compenso di € 16.940,00 , che il giudice delegato ammise in chirografo, trattandosi di prestazione riferita alla procedura di concordato chiesta al Tribunale di Roma, dove però non era stata mai aperta.
1.7. –COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo sul rilievo che la propria due diligence era stata utilizzata anche ai fini della domanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Milano, e che la sequenza ‘proposta al trib unale incompetente -proposta al tribunale competente -fallimento’ sottende rebbe la medesima crisi d’impresa , integrando perciò un procedimento concordatario unitario.
1.8. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano ha rigettato l’ opposizione, osservando: i) che le due procedure concordatarie sono state incardinate in tempi diversi dinanzi a tribunali diversi; ii) che non risulta che il Tribunale di Roma abbia trasmesso per competenza gli atti al Tribunale di Milano; iii) che la domanda di concordato preventivo proposta dinanzi al primo tribunale risulta rinunziata; iv) che era onere dell’opponente allegare e provare i fatti posti a fondamento dell a asserita unitarietà della procedura; v) che, dopo la riforma del 2006, vi può essere successione di due diverse procedure di concordato preventivo che mantengano la loro autonomia, anche sotto il profilo della funzionalità richiesta per la prededuzione; vi) che la consecutio si ha tra due procedure diverse, non tra procedure dello stesso tipo, poiché con la seconda vengono meno i presupposti della prima; vii) che non basta affermare che l’attività svolta nel primo concordato è stata utilizzata anche nel secondo, poiché l’art. 111 co mma 2, l.fall. riconosce la prededuzione solo ai crediti sorti in funzione di quella specifica procedura di concordato preventivo che sia poi sfociata in fallimento.
1.9 –RAGIONE_SOCIALE impugna detta decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Fallimento intimato non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violaz ione dell’ art. 111 comma 2, l.fall. per avere il tribunale adottato un approccio formalistico, omettendo di valutare se le procedure di concordato attivate presso i Tribunali di Roma e Milano riguardassero la stessa crisi di impresa, e di considerare che vi sarebbe consecuzione anche tra la procedura promossa innanzi a tribunale incompetente, quella proposta innanzi al tribunale competente e la successiva procedura di fallimento.
-La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360
-bis n. 1 c.p.c.
Rileva al riguardo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, suggellato dalle sezioni unite, in base al quale si ha prededuzione funzionale nella procedura di fallimento successiva e consecutiva alla
procedura di concordato preventivo solo se questa sia stata aperta, anche se poi non sia andata a buon fine (Cass. Sez. U., 42093/2021).
3.1. -Il riferito indirizzo nomofilattico esprime l’esigenza di un legame necessario di stretta conseguenzialità procedurale, tale che il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura concordataria non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l’ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità (Cass. sez. 1, n. 17962 del 2024).
E’ stato altresì ribadito che il credito professionale maturato in occasione dell’accesso alla procedura di concordato preventivo è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione – anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall. sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. sez. 1, n. 6059 del 2025).
Pertanto, l’asserita unicità della crisi non sarebbe sufficiente a garantire la prededuzione del credito, essendo altresì necessaria una relazione di stretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.
3.2. -Nel caso di specie risulta che l’incarico sia stato svolto ai fini della proposta di concordato rivolta al Tribunale di Roma, la quale non ha ivi avuto seguito a causa della ritenuta incompetenza territoriale del giudice adito, che non ha disposto alcuna trasmissione di atti al tribunale competente; inoltre, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Milano ha fatto seguito ad una diversa ed ulteriore domanda di concordato preventivo, trascritta a pag. 6 del ricorso, ove si dà espressamente atto che è stata effettuata «una nuova due diligence contabile al 31.3.2013»
nella quale si è semplicemente «preso come riferimento il dato indicato nella due diligence redatta da RAGIONE_SOCIALE provvedendo ad apportare le opportune rettifiche in base agli incassi avvenuti e alle mutate condizioni di solvibilità dei debitori».
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME