Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 212 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8015/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEO STATO, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
BUONOCORE NOME, COGNOME NOME, DA LL’ACQUA NOME, DEGLI EFFETTI CINZIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che le rappresenta e difende
– controricorrenti –
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimate –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 118/2022, pubblicata il 18.1.2022, R.G. 393/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
le lavoratrici meglio indicate in epigrafe, docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica, hanno agito presso il Tribunale di Civitavecchia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), esponendo di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, talora fin dal 2002/2003 ed insistendo per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità dei termini apposti ai contratti, con conversione a tempo indeterminato dei rapporti e risarcimento del danno.
2 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso, ma la sentenza è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale ha peraltro accolto la sola domanda risarcitoria attribuendo, secondo i parametri di cui all’art . 32, co. 5, L. 183/2010, un importo pari a 12 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto ;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalle lavoratrici mediante controricorso, tranne NOME COGNOME e NOME COGNOME, che sono rimaste intimate;
le controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
il primo motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione
degli ar tt. 1 e 3 L. 186/2003, nonché RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro ed è sviluppato rimarcando, anche sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla L. 186/2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente;
2. i l secondo motivo è invece formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c. e denuncia l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE‘essersi gli incarichi dei ricorrenti svolti su organico di fatto, in quanto i posti sussistenti nella dotazione organica erano stati tutti coperti con immissioni in ruolo, sicché gli incarichi a termine erano solo quelli residuati successivamente a tali acquisizioni di docenti a tempo indeterminato;
3. questa S.C. -in plurime pronunce tra loro concordanti e le cui motivazioni si hanno qui per richiamate anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. -ha espresso il principio, quindi condiviso e da ribadire, secondo cui « nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se
provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato » (C. 18698/2022 e successive conformi);
il principio, che assorbe ogni questione prospettata nel presente giudizio, comporta la reiezione del ricorso per cassazione e la regolazione secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità;
5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario AVV_NOTAIO.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2022