Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3908 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3908 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ma da esigenze strut turali dell’organizzazione scolastica regionale.
Ha escluso che l’offerta di immissione in ruolo nella classe di concorso A -25 con decorrenza dal 1.9.2021, effettuata nei confronti di NOME fosse idonea a cancellare l’abuso, in quanto detta stabilizzazione non era derivata da una procedura di stabilizzazione, ma dal superamento di un concorso, ed ha condiviso la quantificazione dell’indennità risarcitoria effettuata dal Tribunale.
Ha evidenziato che la negazione all’assunto a tempo determinato della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata risponde unicamente ad una finalità di risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ed ha ritenuto che il contrasto tra le previsioni del
diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in base al criterio della gerarchia delle fonti (ha sul punto richiamato Cass. n. 22558/2016).
Sulla base di un proprio precedente, ha poi escluso che la mancanza del titolo di studio e del titolo di abilitazione per l’insegnamento e di specializzazione per il sostegno potessero giustificare una disparità di trattamento riguardo alla progressione retributiva.
In ordine alla retribuzione professionale docenti, attribuita dall’art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.3.2001 a tutto il personale docente ed educativo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l’esis tenza di ragioni oggettive idonee a legittimare un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato ed ha ritenuto che i lavoratori assunti a tempo determinato siano ricompresi in tale previsione.
Avverso tale sentenza la Regione autonoma Valle d’Aosta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del motivo di appello di cui al paragrafo A.2 del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale, pur avendone dato atto, non ha esaminato la censura proposta al paragrafo A.2 dell’appello, riguardante la violazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 1 legge n. 107/2015, dell’art. 17 d.lgs. n. 59/2017, dell’art. 1 d.l. n. 126/2019 e della clausola 5 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999, con la quale la Regione Valle D’Aosta aveva lamentato la ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015, nonostante la difformità
comunitaria fosse stata dedotta riguardo ai soli contratti a tempo determinato stipulati prima della riforma e fosse stato evidenziato che per la classe di concorso A-46 la Regione aveva bandito un concorso straordinario nel mese di marzo 2018, un concorso straordinario nel mese di maggio 2020 e un concorso ordinario nel giugno 2020, mentre per le classi di concorso A-24 e A-25, oltre al concorso ordinario del 2012, la Regione aveva bandito un concorso straordinario nel mese di marzo 2018.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza assoluta di motivazione relativamente al motivo di appello di cui al paragrafo A.2 del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Con la terza censura il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva CE n. 70/1999, nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto abusivo il conferimento di supplenze su «organico di fatto».
Addebita alla Corte territoriale di avere interpretato in termini rigidi e assoluti l ‘esemplificazione resa nell’ambito di un obiter dictum da Cass. n. 22557/2016, non avendo il giudice di appello verificato se nel caso di specie la pluralità di supplenze presso lo stesso Istituto e sulla medesima cattedra fosse effettivamente indicativa di un uso distorto delle supplenze su organico di fatto.
Evidenzia che il ricorso abusivo alle supplenze su organico di fatto richiede comunque la prova della vacanza e della disponibilità del posto in organico; richiama sul punto Cass. n. 37140/2021.
Si duole dell’omessa valutazione, in assenza di alcuna motivazione, di prove concernenti fatti decisivi, ed in particolare dei contratti di supplenza depositati dalle originarie ricorrenti; richiama detti contratti rimarcando che dai medesimi risulta la temporaneità delle esigenze.
Con il quarto mezzo il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del motivo di appello di cui al paragrafo A.4
del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dato atto del motivo di impugnazione di cui al paragrafo A.4 del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ., con cui la Regione aveva lamentato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, de ll’art. 1 legge n. 107/2015, della clausola 5 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999 e dell’art. 1223 cod. civ., per la mancata considerazione dell’assenza del titolo di abilitazione o il suo tardivo conseguimento, ha omesso di esaminare tale censura.
Con la quinta censura, proposta in via subordinata rispetto alla quarta, il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza assoluta di motivazione relativamente al motivo di appello di cui al paragrafo A.4 del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Va infatti rammentato che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto- non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v. tra e tante Cass. n. 12652 del 25/06/2020 e Cass. n. 2151/2021).
Infatti il giudice di merito non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito.
Ne deriva che qualora, come nella fattispecie, un medesimo capo della decisione sia impugnato in appello sulla base di plurime argomentazioni,
sviluppate come sottocensure, il giudice che rigetti l’appello dopo avere dato atto della complessiva formulazione del motivo, senza motivare specificamente su ogni singola prospettazione dell’appellante, non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia espressa di rigetto della domanda di riforma, implica l’affermazione implicita di infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento del motivo.
In tale ipotesi non è ravvisabile il vizio motivazionale, che assume rilevanza nei limiti tracciati da Cass. S.U. n. 8053/2014, sicché il vizio che in detta evenienza può essere denunciato nel giudizio di cassazione è quello di violazione di legge che assume rilevanza nei limiti tracciati dall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. o quello di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., nel caso in cui la pronuncia implicita di rigetto comporti un error in iudicando o si risolva nel mancato apprezzamento di una questio facti decisiva.
La sentenza impugnata ha riportato le censure proposte avverso la sentenza di primo grado ed ha ritenuto infondato il primo motivo di appello (nell’ambito del quale la Regione Autonoma Valle d’Aosta aveva lamentato che il giudice di primo grado erroneamente aveva ritenuto illegittima la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015, considerato abusivo il conferimento di supplenze su organico di fatto ed omesso di valutare l’assenza del titolo di abilitaz ione o il suo tardivo conseguimento), in quanto presso le scuole in cui avevano insegnato le lavoratrici «sulla stessa cattedra e nel medesimo istituto» le assunzioni a termine avevano riguardato l’intero anno scolastico.
La Corte territoriale si è dunque pronunciata sul primo motivo di appello dando contezza della ragione posta a fondamento della decisione di rigetto.
7. La terza censura è fondata.
Va innanzitutto evidenziato che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (quale potrebbe prima facie apparire quello effettuato nella fattispecie dalla Corte territoriale) non esclude che in sede di legittimità possa essere dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. qualora detto accertamento sia stato condotto sulla base di presupposti giuridici errati.
D’altro canto è consolidato l’orientamento secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra com e unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (v. tra le tante Cass. n. 8208/2025; Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017 ed i precedenti conformi ivi richiamati in motivazione).
Tale principio rileva nella fattispecie, in quanto l’accertamento del carattere abusivo della reiterazione della supplenza su organico di fatto è stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base dei medesimi criteri indicati da Cass. n. 22557/2016, secondo cui nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze «su organico di fatto» e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, e dalle pronunce successive, in forza delle quali ai fini della prova dell’improprio e distorto ricorso al contratto a tempo determinato, deve essere prospettata non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (v. Cass. n. 37140/2021, che non ha ritenuto sufficiente l’espletamento di supplenze su posti vacanti in organico di fatto per alcuni anni presso le stesse scuole, in mancanza di ogni altro elemento quale, ad esempio, il numero di ore settimanali di ciascuna supplenza, l’identità dell’insegnamento assegnato, l’effettiva e stabile vacanza di organico).
La Corte territoriale non ha tuttavia considerato che nel presente giudizio vengono in rilievo contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, che secondo la sentenza n. 187/2016 della Corte costituzionale ha cancellato l’abuso non solo e non tanto attraverso la previsione di procedure automatiche (o blandamente selettive) di immissione in ruolo, ma anche attraverso la previsione di concorsi da indire con cadenza triennale.
Questa Corte si è pronunciata di recente sull’incidenza della nuova normativa (Cass. n. 9049/2025), rammentando che ai fini della configurabilità dell’abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, le citate sentenze del 18 ottobre 2016 hanno valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall’art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ( che ha riformato l’art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994) e ritenendo tali principi tuttora validi in base alle disposizioni vigenti.
Si è dunque ritenuto configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall’art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del ben e della vita costituito dall’immissione in ruolo).
Si è pertanto affermato che a ll’indizione corretta dei concorsi è legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell’accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall’accordo quadro.
Si è pertanto chiarito che l’abuso lesivo dell’Accordo quadro si verifica qualora l’insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge, senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione rispetto a quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore; per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminat o, l’Amministrazione é tenuta a bandire
correttamente i concorsi con cadenza triennale e tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall’immissione in ruolo .
Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell’immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell’a bilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti).
I principi di diritto enunciati nelle pronunce rese a partire dal 2016 (tutte relative a fatti pregressi all’entrata in vigore della nuova disciplina) vanno dunque adattati al nuovo contesto, con la conseguenza che occorre specificamente orientare l’indagine sull’indizione dei concorsi e sulla idoneità degli stessi a risolvere le esigenze di carenza di organico, atteso che, come evidenziato dalla sentenza Mascolo, può costituire ragione oggettiva il ricorso alle assunzioni temporanee in attesa dell’esp letamento delle procedure concorsuali.
L’onere della prova in relazione a detto accertamento grava sul datore di lavoro pubblico, che è tenuto a dimostrare il legittimo ricorso al rapporto a tempo determinato.
Riguardo poi all’uso distorto delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, valgono i principi recentemente ribaditi da Cass. n. 19708/2025 (resa in una fattispecie nella quale le assunzioni risalivano per lo più ad epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova normativa ) la quale, richiamati i passaggi della giurisprudenza eurounitaria sulla temporaneità dell’esigenza, ha precisato che « nel settore scolastico, l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermato quale parametro di ragionevolezza) presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale; in tali ipotesi spetta all’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove del caso, l’effettivo
carattere provvisorio della supplenza nell’uso corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico».
Nel caso di specie, l’indagine del giudice di merito si è arrestata alla reiterazione del rapporto nel medesimo Istituto e per le stesse classi di concorso, e avrebbe invece dovuto riguardare anche l’ulteriore aspetto dell’indizione o non indizione di idonee procedure concorsuali per le classi di concorso interessate, nonché le circostanze allegate dalla Regione Autonoma Valle D’Aosta (totalmente pretermesse), munite di decisività, in quanto riguardanti esigenze sostitutive e dunque idonee, se comprovate, a far emergere la temporaneità dell’esigenza.
Deve pertanto ritenersi assorbita la sesta censura, con la quale il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 1 legge n. 107/2015, della clausola n. 5 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999 relativamente al riconosciuto risarcimento del danno nonostante la proposta di assunzione in ruolo, rifiutata dalla COGNOME, in virtù della procedura concorsuale straordinaria bandita nel 2018 ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 59/2017.
Con il settimo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994, nonché della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva CE n. 70/1999 con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di valido titolo di studio e di abilitazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la mancanza del titolo di studio e del titolo di abilitazione per l’insegnamento e di specializzazione per il sostegno rientrassero tra le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate.
Deduce che il diritto alla parità di trattamento sancito dalla disciplina comunitaria non deve essere accertato in termini generali, ma in relazione al singolo caso concreto e può essere derogato ove ricorrano giustificazioni oggettive; precisa che la comparabilità va valutata in base alle condizioni di formazione, alle qualifiche e alle competenze.
Richiama il D.M. n. 39 del 30.1.1998, evidenziando la circostanza incontestata che i contratti di supplenza della COGNOME erano stati stipulati in assenza di un valido titolo.
Evidenzia che la laurea in giurisprudenza conseguita dalla COGNOME nell’aprile 2007 non costituisce valido titolo di studio per l’insegnamento nelle classi di concorso 43/A e 51/A, per le quali la COGNOME non aveva conseguito l’abilitazione, mentre in presenza di determinati crediti formativi (conseguiti dalla COGNOME solo nel giugno 2017) costituisce valido titolo di studio per l’insegnamento nella classe di concorso A-46 (già 19/A).
Precisa che negli anni scolastici dal 2007-2008 al 2016-2017 la COGNOME aveva effettuato supplenze nelle classi di concorso 43/A, 51/a e A-46 in assenza di un valido titolo di studio e di abilitazione.
Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reclutamento in assenza di concorso costituisce ragione oggettiva di differenziazione del trattamento tra personale di ruolo e precario.
La censura è infondata, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 8672/2023 e Cass. n. 12507/2024).
Si è infatti rammentato che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. n. 22558/2016).
Alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione del titolo abilitante, la cui assenza è stata dedotta dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo dell’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera
a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11 -C 305/11, Valenza, in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa Corte, il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati.
Ne consegue l’impossibilità che «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi v. Cass. n. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. n. 8672/2023 cit.).
Si è dunque chiarito che l ‘elemento distintivo che vale a giustificare il diverso trattamento non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e nella qualità della prestazione, rispetto alla quale non può non predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo.
La sentenza impugnata è dunque conforme a tali principi.
11 . Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ., il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del motivo di appello di cui al paragrafo B3 del ricorso ex art. 433 cod. proc . civ., con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta aveva lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994, nonché della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999, avendo evidenziato che la COGNOME aveva effettuato supplenze saltuarie negli anni scolastici 2007/2008, 2009/2010 e 2014/2015, su spezzoni orari negli anni scolastici 2008/2019 e 2010/2011 e su diverse classi di concorso.
Lamenta che pur avendone dato atto, la Corte territoriale non si è pronunciata su tale censura.
Con il nono motivo, proposto in via subordinata rispetto all’ottavo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza assoluta di motivazione relativamente al motivo di appello di cui al paragrafo B3 del ricorso ex art. 433 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.
L’ottavo e il nono motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per quanto già detto sulle analoghe censure proposte con il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo.
La Corte territoriale, riportato il secondo motivo di appello (con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente riconosciuto la progressione stipendiale alle lavoratrici ricorrenti, nonostante le diverse condizioni di impiego derivanti dall’assenza del titolo di studio, dall’assenza di formazione e dall’espletamento di supplenze brevi, su spezzoni orari o su diverse classi di concorso), lo ha rigettato sulla scorta dei principi espressi da Cass. n. 2258/2016, evidenziando che la mancanza del titolo di abilitazione per l’insegnamento e di specializzazione per il sostegno non rientrano tra le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità di trattamento.
La Corte territoriale si è dunque pronunciata sul motivo di appello dando contezza della ragione posta a fondamento della decisione di rigetto.
Con il decimo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, comma 1, del CCNL Scuola 15.3.2001 e dell’art. 25 del CCNI Scuola del 31.8.1999, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la retribuzione professionale docenti indistintamente a favore di tutti i docenti a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia delle supplenze espletate.
Sostiene che in base ai canoni ermeneutici di interpretazione, il rinvio disposto dall’art. 7, comma 3, del CCNL 2001 all’art. 25 del CCNI 1999 non è riferito solo ai criteri di quantificazione e di corresponsione del nuovo emolumento, che ha
lo stesso ambito di applicazione oggettivo e soggettivo rispetto all’emolumento previgente (compenso individuale accessorio).
Evidenzia che la retribuzione professionale docenti è stata aggiunta al compenso individuale accessorio già previsto dall’art. 25 del CCNL del 1999 ed ha incorporato detto emolumento.
15. Con l’undicesimo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva CE n. 70/1999 relativamente all’applicazione del principio di non discriminazione .
Richiama la giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione.
16 . Con il dodicesimo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva CE n. legittimanti l’es clusione della voce «retribuzione professionale docenti» al personale incaricato di supplenze brevi, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato ed applicato il principio di parità di trattamento.
Evidenzia la natura accessoria della voce «retribuzione professionale docenti»; precisa che gli obiettivi perseguiti con il riconoscimento di detto emolumento presuppongono la continuità dell’insegnamento , che caratterizza la sola attività dei docenti di ruolo.
17 . Il decimo, l’undicesimo ed il dodicesimo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12309/2024; Cass. n. 6293/2020 e Cass. n. 20015/2018), secondo cui l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la «retribuzione professionale docenti» a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (Cass. Sez. L., 27/07/2018, n. 20015).
18. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, con assorbimento della sesta censura, e vanno rigettati gli altri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, con assorbimento della sesta censura, e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME