Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 35731/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso di essa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia, n. 162/2018, pubblicata il 15 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha chiesto al RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) il risarcimento dei danni che gli aveva procurato comunicando la risoluzione del rapporto di lavoro solo in data 6 dicembre 2010, senza preavviso, quando mancavano meno di due mesi al compimento del 65° anno di età, con un ritardo di 20 mesi e 7 giorni rispetto all’istanza di trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, presentata il 30 marzo 2009, con la conseguenza che, diversamente da altri colleghi, l’istanza dei quali era stata re spinta con congruo anticipo, non avrebbe potuto dimettersi entro il 30 novembre 2010 e ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa buonuscita in un’unica soluzione.
Il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 416/14, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare, a titolo di risarcimento, l’indennità di preavviso di 12 mensilità RAGIONE_SOCIALEo stipendio.
Il MEF ha proposto appello.
NOME COGNOME ha presentato appello incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 162/18, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 13 motivi.
Il MEF si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 10 bis, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. e del principio di buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede.
Egli assume che il MEF non gli avrebbe comunicato l’inizio del procedimento amministrativo e avrebbe deciso sulla sua istanza, rigettandola, oltre 20 mesi dopo la sua presentazione.
Sarebbe stato violato anche l’art. 10 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, concernente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza prima del suo rigetto (c.d. preavviso di rigetto).
Ulteriore lesione avrebbe riguardato il buon andamento e l’efficienza RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE, atteso che egli ricorrente non sarebbe stato così in grado di realizzare gli obiettivi assegnatigli dal MEF.
La doglianza è infondata.
L’art. 1, comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 stabilisce che ‹‹ La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente››.
Ne deriva che, in linea generale, il rapporto fra il ricorrente ed il MEF, rientrando nell’ambito del c.d. pubblico impiego contrattualizzato, non era disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, con l’effetto che non trova vano diretta applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (che avrebbe portato alla concessione o al diniego del trattenimento in servizio richiesto) e il c.d. preavviso di diniego.
Anche con riferimento all’obbligo di motivazione, è stato affermato che, nell’ impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura RAGIONE_SOCIALE‘atto ed agli effetti che esso produce, e, dall’altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione
l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l egge n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass., Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022).
Se ne ricava che non può aversi un’applicazione immediata RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 alle vicende che interessano il rapporto di lavoro privatizzato e che obblighi di trasparenza eventualmente simili a quelli individuati dal ricorrente e imposti da detta legge possono trovare potenzialmente ingresso, nella presente materia, solo nella misura in cui ciò sia richiesto dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede che gravano sul datore di lavoro ai sensi del codice civile.
Ne deriva, altresì, che le prospettate lesioni dei principi ex art. 97 Cost. possono rilevare esclusivamente ove trovino espressione nella violazione RAGIONE_SOCIALEe appena menzionate regole di correttezza e buona fede.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 37, 38 e 39 CCNL 21 aprile 2006 Dirigenti area I e 1175 e 1375 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe esaminato eccezioni concernenti questioni su cui vi sarebbe stata acquiescenza. In particolare, il giudice di appello avrebbe errato ad affermare che la causa avrebbe investivo la sua pretesa ad essere trattenuto in servizio oltre i 65 anni, atteso che egli avrebbe agito solo per ottenere il risarcimento del danno patito per mancata comunicazione del preavviso nel termine di tre mesi di cui all’art. 39 CCNL dirigenti del 2006 e per l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro fatto pervenire al medesimo ricorrente dopo il 30 novembre 2010.
Inoltre, non avrebbe tenuto conto che vi era stata la violazione del menzionato art. 39.
Sostiene il ricorrente, poi, che la valutazione di insufficienza RAGIONE_SOCIALEe sue allegazioni operata dalla corte territoriale non avrebbe avuto fondamento e che vi sarebbe stato un vizio di ultrapetizione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, perché nuova, RAGIONE_SOCIALEa deduzione che alcuni suoi colleghi avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010.
Aggiunge pure che:
il silenzio del RAGIONE_SOCIALE avrebbe creato affidamenti, atteso che, mancando appena due mesi al suo pensionamento, sarebbe stato lecito attendersi che l’istanza fosse accolta;
-in ordine all’indennità di buonuscita, la prova che avrebbe presentato domanda anticipata di cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata in re ipsa ;
non avrebbe potuto pretendersi la dimostrazione che avrebbe operato degli investimenti con la buonuscita, in quanto ciò avrebbe riguardato le sue aspirazioni e non vi sarebbe stata eccezione di controparte sul punto;
il rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALEe sue cariche sarebbe stato nei fatti, per cui non avrebbe dovuto depositare documenti.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, la Corte d’appello di Venezia ha chiaramente affermato , a pagina cinque RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che le parti ‹‹non controvert evano più in merito al diritto RAGIONE_SOCIALEo COGNOME di permanere in servizio ››, e che la questione discussa riguardava ‹‹la legittimità o meno RAGIONE_SOCIALEa condotta del RAGIONE_SOCIALE che aveva comunicato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza nel mese di novembre 2010››.
Quanto al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, del citato CCNL, si osserva che, in base a questo, ‹‹La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall’amministrazione. Nel caso di compimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità massima di servizio o del limite massimo di età, l’amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, s alvo domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima››.
Dalla lettura del testo, quindi, si evince che, al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘età massima, non è previsto, dal citato art. 39, alcun preavviso, se non, di tre mesi, a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato che chieda di continuare il suo servizio dopo detta età.
Tale termine non è coerente, in effetti, con la tempistica prevista dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, qui rilevante (non a caso entrato in vigore dopo il CCNL de quo ), ma lo è con la normativa precedente. Ciò si spiega in
quanto la legislazione anteriore (art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992), rispetto a quella applicabile nella specie, non prevedeva un lasso di tempo entro il quale presentare l’istanza di trattenimento in servizio , che era oggetto di una semplice facoltà del lavoratore.
D’altronde, questo esito è in sintonia con l’intera architettura del sistema introdotto dal d.l. n. 112 del 2008, il quale prescrive la necessità di una manifestazione di volontà idonea e diretta in modo non equivoco alla richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento, regolato, nel lavoro pubblico contrattualizzato, dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, e, successivamente, una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di accoglimento di tale richiesta, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe proprie esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione RAGIONE_SOCIALE‘efficiente andamento dei servizi (Cass ., Sez. L, n. 10668 del 1° aprile 2022; Cass., Sez. L, n. 24372 del 16 ottobre 2017).
Con riferimento alla valutazione di insufficienza RAGIONE_SOCIALEe allegazioni del ricorrente operata dalla corte territoriale, si osserva che questa è coerente con la pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia.
In ordine alla presenza di un vizio di ultrapetizione quanto all’affermazione, operata dalla corte territoriale, RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa deduzione secondo la quale alcuni colleghi del ricorrente avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010, si sottolinea che tale circostanza doveva essere rilevata d’ufficio.
La sussistenza o meno di un affidamento del dipendente è, poi, questione che non può essere valutata in questa sede, anche se non può non sottolinearsi che il mancato trattenimento in servizio dei colleghi del ricorrente ben avrebbe potuto deporre nel senso di rendere palese che l’istanza di NOME COGNOME sarebbe stata respinta.
Infine, per quel che concerne il risarcimento del danno, si evidenzia che questo deve, comunque, essere provato, eventualmente per presunzioni, non potendo affermarsi che esso sussista in re ipsa e che non necessiti di dimostrazione
perché attinente alle aspirazioni del soggetto asseritamente danneggiato o in quanto alcune circostanze sarebbero nei fatti.
3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe circolari n. 10 del 2008 e n. 4 del 2009 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che egli avrebbe maturato un diritto soggettivo perfetto ad essere trattenuto in servizio ai sensi del comma 8 del detto art. 72.
Inoltre, la circolare n. 10 del 2008 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avrebbe precisato che, ove la P.A. avesse voluto avvalersi RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto al compimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità contributiva dei 40 anni , avrebbe dovuto evidenziarlo in apposita disposizione del provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed applicare il termine di preavviso. Ciò sarebbe stato ribadito dalla successiva circolare n. 4 del 2009.
La doglianza è inammissibile.
La questione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno di un diritto soggettivo perfetto del ricorrente a permanere in servizio non è, per espressa affermazione di quest’ultimo, oggetto del contendere.
In aggiunta a ciò, si osserva che il ricorrente non tiene conto del disposto del comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, per il quale ‹‹ I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7››.
Infine, non è prospettabile in cassazione la violazione e falsa applicazione di circolari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, le disposizioni RAGIONE_SOCIALEe citate circolari richiamate dal ricorrente attengono non alla cessazione del dipendente dal servizio al compimento RAGIONE_SOCIALE‘età massima prevista dalla legge, ma all’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del potere di sciogliere il rapporto al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 11
RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 del d.l. n. 112 del 2008), che può essere azionato previo preavviso di sei mesi (che, non senza ragione, non è previsto nell’eventualità di cessazione del rapporto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘età massima) .
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 39 del CCNL 21 aprile 2006 Dirigenti Area I e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2118 c.c. in quanto, in caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di preavviso, sarebbe stata prevista, a carico del recedente, la corresponsione di un’indennità equivalente all’importo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione che sarebbe spettata.
La doglianza è infondata per le ragioni già esposte con riferimento al secondo e al terzo motivo.
Peraltro, si evidenzia che, nella specie, non di un recesso si tratta, ma di una cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età.
Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 112 del 2008, con particolare riferimento all’art. 72, comma 8, del detto d.l., RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., e dei principi di correttezza e buona fede.
Il motivo riproduce, nella sostanza, le critiche proposte con il terzo motivo è, quindi, è inammissibile per le stesse ragioni.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, in ordine all’art. 112 c.p.c., e vari vizi di ultrapetizione perché la corte territoriale aveva dato rilievo a vizi di allegazioni che non sarebbero stati eccepiti dalla controparte, come la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa risoluzione agli altri dirigenti.
Egli richiama, quindi, le considerazioni già svolte in precedenza in ordine al suo affidamento, alla prova dei suoi investimenti e a quella del rinnovo dei suoi incarichi.
Prospetta, infine, di nuovo il mancato rispetto del termine di preavviso.
La doglianza è manifestamente infondata quanto al profilo del rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione di un fatto da parte del giudice di appello, essendo sempre
dovere del magistrato verificare se gli elementi da porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda siano stati dedotti tempestivamente.
Le ulteriori questioni sono già state rigettate in sede di esame del secondo motivo, al quale si rinvia, dovendosi, nello specifico, ribadire che nessun termine di preavviso doveva essere rispettato dalla P.A.
Con il settimo motivo il ricorrente contesta il vizio di motivazione per omessa pronuncia e per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., atteso che la corte territoriale avrebbe dato rilievo al fatto, privo di attinenza con la causa, del suo mancato trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età.
La doglianza è inammissibile, oltre che in quanto mal posta, rappresentando l’omessa pronuncia come un vizio di motivazione, anche perché la Corte d’appello di Venezia ha perfettamente inquadrato l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, concernente il risarcimento dei danni asseritamente patiti dal ricorrente.
Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe già menzionate circolari e ribadisce le sue considerazioni in ordine al mancato rispetto dei termini di preavviso e al fatto che egli avrebbe senz’altro chiesto di abbandonare il lavoro prima del 30 novembre 2010 se la RAGIONE_SOCIALE avesse rigettato tempestivamente la sua richiesta di trattenimento in servizio.
La censura relativa alle circolari è inammissibile per le ragioni indicate nella trattazione del terzo motivo, mentre quella concernente la presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta del ricorrente di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al 30 novembre 2010 è infondata per quanto esposto esaminando il secondo motivo.
Deve ribadirsi, poi, come già più volte evidenziato, che non vi erano obblighi di preavviso a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A.
Con il nono motivo il ricorrente contesta l’ultrapetizione, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di CCNL e l’omesso esame di fatti decisivi perché egli avrebbe chiesto solo di essere risarcito dei danni subiti.
Inoltre, reitera le sue considerazioni concernenti il mancato rispetto del termine di preavviso.
La doglianza è infondata, atteso che la corte territoriale ha esattamente inquadrato la vicenda oggetto di causa e che, per quel che è stato sopra esposto, la P.A. non doveva rispettare un termine di preavviso.
Con il decimo , l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo, che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, la violazione e falsa applicazione del l’ art. 72, comma 8, d.l. n. 112 del 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, commi 7 e 9, d.l. n. 78 del 2010, degli artt. da 37 a 39 del CCNL del 21 aprile 2006 Dirigenti Area I, degli artt. 1175, 1224, 1282, 1375, 2043, 2058, 2059, 2087 e 2118 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e degli ar tt. 2, 4, 32 e 41 Cost.
Tali doglianze concernono il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto alla Corte d’appello di Venezia e da essa rigettato che, a sua volta, riguardava le richieste economiche del ricorrente non accolte dal Tribunale di Venezia.
Esse vanno respinte, in quanto fondate sulla violazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di preavviso sulla stessa gravante che, come chiarito esaminando i precedenti motivi, non sussisteva.
Peraltro, si rileva che, sul punto, la corte territoriale ha evidenziato come dette richieste fossero prive di allegazioni e prove sufficienti.
11) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso, oltre rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 9