Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21161/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2896/2021 depositata il 18/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Corte d’appello di Napoli, con decreto del 18.3.2022, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da NOME in quanto il ricorrente, in sede di opposizione al decreto del giudice designato, non aveva depositato i documenti previsti dall’art. 3 ter della L. 89/2001 in copia autentica;
-la Corte distrettuale, rilevato che il difensore del ricorrente aveva dichiarato ‘ai sensi dell’art.16 decies del D.L. n. 179/2012 che il file -atti di merito.Pdf – è copia informatica conforme al rispettivo originale analogico’, ha ritenuto che il potere del difensore sia limitato all’attestazione di conformità degli atti prodotti a quelli autentici in suo possesso ma non la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nei fascicoli cartacei.
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 decies del D.L. 18.10.2012, n.179 convertito nella L. 18.12.2012, n.221, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il difensore non abbia il potere di attestare la conformità all’originale degli atti in suo possesso;
-il ricorrente rileva che l’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano
‘estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest’ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati’; aggiunge che, ai sensi dello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) i difensori possono ‘attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico’;
-l’art. 16 decies Decreto-legge del 18/10/2012 – n. 179 prevede che il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto;
-ha rilievo nomofilattico stabilire se il potere di attestazione della conformità all’originale sia limitata agli atti di parte estratti dal fascicolo informatico (oltre che agli atti processuali degli ausiliari del giudice ed ai provvedimenti del giudice) oppure se possa estendersi agli atti cartacei in possesso del difensore.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda