Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -Assistente amministrativo -Differenze retributive -Prima posizione economica -Emolumento una tantum ex art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep. Ud 05/11/2025
sul ricorso 7130-2025 proposto da:
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 742/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2024 R.G.N. 503/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 231 del 2024, per quanto ancora in rilievo, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, dipendente a tempo indeterminato del RAGIONE_SOCIALE con qualifica di assistente amministrativo, di accertamento del diritto -sul presupposto di aver acquisito la prima posizione economica ATA – a percepire il beneficio economico annuo previsto una tantum in riferimento a tale prima posizione economica ATA, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del c.c.n.l. 2006 -2009 del Comparto scuola con decorrenza dal 1.9.2012 -e di condanna al pagamento in suo favore RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di € 13.200,00 relativamente agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2022/2023.
Il T ribunale rigettava la domanda osservando che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica avviene, nei limiti del contingente autorizzato, per i candidati utilmente posizionati in graduatoria o successivamente individuati per scorrimento, sicché detto emolumento non spettava alla ricorrente che non risultava essere -come documentalmente provato dall’amministrazione resistente in posizione utile. Aggiungeva che alla assistente amministrativa nemmeno spettava il beneficio una tantum di cui all’art. 2 del c.c.n.l. del 2014 , non essendo inserita tra i soggetti già destinatari RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
La Corte di Appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronunzia di primo grado, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.282,50 limitatamente al periodo dal 23.3.2018 all’a.s. 2022/2023 (in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.
Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE e del merito (di seguito anche: RAGIONE_SOCIALE).
Resiste con controricorso la lavoratrice che deposita altresì memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La prima critica, proposta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 – biennio 20062007; RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 del c.c.n.l. 20062009, come integrato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale siglato in data 20 ottobre 2008 e dal successivo Accordo nazionale RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2011.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza là dove afferma che per ottenere la posizione economica di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006 -2009 è sufficiente ‘ la presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza tramite il sistema informatico SIDI e, in caso di collocamento utile nella graduatoria predisposta in base ai criteri suindicati, la partecipazione al corso di formazione destinato al personale interessato’ ( cfr. la sentenza impugnata pag. 7) .
Deduce che la positiva frequentazione del corso di formazione costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al
conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica, essendo indispensabile, oltre alla frequenza del corso, essersi altresì collocati utilmente in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili; puntualizza, inoltre, che l’emolumento economico una tantum di cui all’art. 1 -bis del d.l. n. 3 del 23.1.2014 compete solo a coloro che già ne beneficiavano.
La dipendente, invece, pur avendo frequentato i corsi di formazione non si trovava in posizione utile per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione, essendo soprannumeraria in attesa di subentro.
Conclusivamente, l ‘errore di diritto RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è da ravvisare -secondo quanto argomentato nel mezzo -nell’aver ritenuto che la frequenza del corso di formazione è condizione necessaria, ma anche sufficiente al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica, il che non è occorrendo, invece, anche l’utile collocazione in graduatoria in relazione alle posizioni disponibili, determinate sulla base RAGIONE_SOCIALEe risorse stanziate.
Il secondo motivo, proposto anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4.2. RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, concernente l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale ex art. 62 c.c.n.l. del 2007.
Parte ricorrente in cassazione argomenta che in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 50 del c.c.n.l. 2006 -2009 è da escludere che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALEa progressione per cui è causa i titolari di incarichi di cui all’art. 4 7 c.c.n.l del 2007, di modo che, essendo la lavoratrice destinataria di incarichi ex art. 47 cit., la pretesa azionata è infondata.
Con il terzo ed ultimo motivo è denunziato, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero la circostanza che l’istante non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione.
Per ragioni di ordine logico occorre partire dall’esame dei motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti, sebbene sotto profili diversi, le medesime questioni.
4.1. L’esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze non può che p rocedere dai dati normativi e contrattuali e dalla relativa esegesi.
Al riguardo il Collegio rimarca, in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte, la sola conoscibilità in via officiosa RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato e non anche di quella integrativa (cfr. Cass.n. 6394/2019, Cass. n. 19507/2014, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 28859/2008, Cass. n. 8231/2011, Cass. n. 23177/2013, Cass. n. 76712018, etc.), dalla quale discende l’ inammissibilità, in parte qua, RAGIONE_SOCIALEe censure svolte in relazione alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa c.c.i.
Rispetto a dette ultime disposizioni, infatti, non risulta rispettato ex art. 366 c.p.c. il principio di specificità, non essendo né localizzate, né riportate almeno per stralcio le disposizioni suddette e nemmeno denunziata correttamente la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. che può riguardare, in caso di contrattazione integrativa, i soli canoni di ermeneutica contrattuale.
Conseguentemente, sono inammissibilmente svolte da parte del RAGIONE_SOCIALE e del merito le censure di violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. sia del l’accordo del 20.10.2008 che di quello RAGIONE_SOCIALE ‘11.5.2011 , trattandosi di accordi integrativi non negoziati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, occorre partire dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale, ratione temporis applicabili, di cui è denunziata la violazione.
L ‘art. 50 del c.c.n.l. scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata ‘Posizioni economiche del personale ATA’, così dispone:
‘1. Fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B RAGIONE_SOCIALEa Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B.
L’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del presente CCNL.
L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili.
Al personale RAGIONE_SOCIALEe Aree A e B cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e
l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del presente CCNL ‘ .
La disposizione contrattuale innanzi ricordata è stata successivamente incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008 che l’ ha riformulata nel senso che segue:
‘ 1. Fatta salva comunque la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B RAGIONE_SOCIALEa Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare RAGIONE_SOCIALEa predetta posizione economica RAGIONE_SOCIALE‘Area B può sostituire il DSGA. 3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di
apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2.
Il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
Al finanziamento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL 29/11/2007, che ammontano complessivamente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche esistenti nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione RAGIONE_SOCIALEa seconda posizione economica nell’area B. 6. L’ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili RAGIONE_SOCIALEe nuove posizioni economiche RAGIONE_SOCIALE‘Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di
eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.
E’ confermata la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003.’
4.2. Orbene, osserva il Collegio, l’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di entrambe le disposizioni sopra riportate, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello RAGIONE_SOCIALEe posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6).
Detta notazione è già sufficiente ad evidenziare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, secondo cui il superamento del corso di formazione è condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitab ilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili.
Del resto, l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘automatismo affermato nella sentenza impugnata tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni) .
La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva RAGIONE_SOCIALEa progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso al corso formativo.
Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALE’emolumento per cui è causa -occorre tener conto RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva integrativa, non valutata dalla Corte territoriale, cui fa rinvio l’art. 48 RAGIONE_SOCIALEa c.c.n.l.
In altri termini il giudice d’appello , muovendo da un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALEa contrattazione nazionale , ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse e il rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del RAGIONE_SOCIALE, vieppi ù confermerebbe l’insuffici enza del solo corso di formazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica ATA.
4.3. Conseguentemente, afferma il Collegio: ai fini del l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica ATA ex art. 50 del c.c.n.l. 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione , occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit ., oltre che il rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25.7.2008, espressamente rinvia.
A detto principio la sentenza impugnata non si è attenuta, postulando, invece, l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
E’ in coerenza con tale incedere argomentativo che la Corte territoriale effettuava, erroneamente ( cfr. pag. 4), la valutazione del l’utile collazione in graduatoria RAGIONE_SOCIALEa dipendente. Detta valutazione andrà quindi nuovamente effettuata dal giudice di merito, nel rispetto del principio enunziato al punto 4.3.
4.4. Per mera completezza, non essendo più in discussione la questione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affermata prescrizione dei crediti anteriori al 22.3.2018, osserva altresì il Collegio che successivamente all’introduzione del blocco stipendiale disposto dal d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, veniva poi introdotto per il periodo 1.9.2011-31.8.2014, un emolumento una tantum.
Detta posta retributiva, ex artt. 1 e 2 del c.c.n.l. del 7 agosto 2014 (introdotti in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014), spetta solo in favore del personale ATA, già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 ( cfr . sul punto in particolare il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 cit.), sicché il godimento RAGIONE_SOCIALEa posizione economica negli anni innanzi indicati costituisce evidentemente il presupposto per il riconoscimento de ll’ una tantum.
Resta da esaminare il secondo motivo che è inammissibile, introducendo una questione, l’impossibilità, per tutti i dipendenti titolari di incarichi ex art. 47 del c.c.n.l. 2006-2009, di beneficiare RAGIONE_SOCIALEa progressione di cui al 50 cit., non afferente al percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e che, dunque, non si confronta con il decisum.
La pronuncia gravata, infatti, non fa alcun cenno ad incarichi attribuiti alla COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE non dimostra che la
questione posta, implicante un accertamento fattuale, fosse già stata sollevata nel giudizio di merito. Va aggiunto che, qualora si volessero ritenere anche sul punto recepite le considerazioni espresse dalla stessa Corte territoriale nella pronuncia richiamata per relationem ( pag. 9), il motivo difetterebbe comunque di specificità perché il giudice di appello ha respinto l’eccezione sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa sua genericità .
Conclusivamente, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME