Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31903 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9176-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 502/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Personale ATA
Posizione economica
RNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di integrale rigetto resa dal Tribunale di Busto Arsizio, accoglieva, ma nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale dei crediti azionati risultando estinti quelli anteriori al 16.3.2018, la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, assistent e amministrativo, a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 CCNL per il comparto RAGIONE_SOCIALE relativo al quadriennio 2006/2009 con decorrenza dall’1.9.2012.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, una volta accertato, sulla base RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’anno scolastico 2012/2013, il collocarsi RAGIONE_SOCIALE‘istante in posizione n. 20 di 69 dipendenti nonché l’avvenuto corso di formazione, la ricorrenza del presupposto su cui si fonda la pretesa azionata ovvero il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica con decorrenza 1.9.2012 e, pertanto, il diritto all’emolumento una tantum rivendicato spettante a coloro che erano destinatari RAGIONE_SOCIALEa relativa posizione economica per gli anni scolastici 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 quale indennizzo a causa del blocco disposto dal d.l. n. 78/2010, stante la contrarietà alle disposizioni legali e pattizie RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal RAGIONE_SOCIALE di pagare i benefici solo alle posizioni economiche con decorrenza dall’1.1.2015, per essere venuto meno il blocco RAGIONE_SOCIALEe progressioni economiche disposto per gli anni 2011,2012 e 2013, e ciò senza decurtaz ione di quanto percepito dall’istante a remunerazione di incarichi specifici alla medesima assegnati
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(DGSA), avendo il RAGIONE_SOCIALE eccepito tardivamente l’impossibilità di accedere a quegli incarichi ex art. 47 CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono il RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la NOME.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 CCNL per il comparto RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, biennio economico 2006/2007, 48 del medesmo CCNL come integrato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale siglato il 20.10.2008 e del successivo Accordo nazionale RAGIONE_SOCIALE‘11.5.2011, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erronea lettura RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale invocata, dovendo ritenersi, ai fini del conseguimento RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, i requisiti tenut i in considerazione dalla Corte, ovvero l’utile collocamento in graduatoria ed il fruttuoso superamento del corso di formazione, necessari ma non sufficienti, rilevando altresì ai medesimi fini la presenza di posizioni disponibili il cui numero non coincid e per difetto con quello degli ‘ammessi’ alla frequenza dei corsi di formazione.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 CCNL 2006/2009 e 4.2 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo nazionale 20.10.2008 concernente l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL 2007, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’aver e questa erroneamente ritenuto che l’indennità annua correlata alla posizione economica ATA di cui all’art. 50 potesse essere erogata cumulativamente e non in compensazione con le
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somme relative a incarichi specifici conferiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 CCNL per il comparto RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE‘utile collocazione nella graduator ia per la progressione, non potendo ritenersi neppure la collocazione al 20° posto RAGIONE_SOCIALEa graduatoria sufficiente al conseguimento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica.
Nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione alla NOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DGSA con spettanza d ell’indennità di direzione la cui fruizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del CCNL 2007, esclude la corresponsione dei benefici RAGIONE_SOCIALEa 1^ e 2^ posizione economica.
Il primo ed il terzo motivo si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che seguono.
Occorre previamente ricostruire il quadro contrattuale a partire dall’art. 50 del CCNL 29.11.2007, che in origine disciplinava le posizioni economiche per il personale ATA, così formulato: 1. Fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa sequenza contrattuale di cui all’art . 62 e salva comunque la definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B RAGIONE_SOCIALEa Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale , determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area B. 2. L’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa
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posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del presente CCNL. L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili.
La sequenza contrattuale è intervenuta con il CCNL 25.7.2008 che ha riformulato l’art. 50 ridefinendo i requisiti di accesso alla progressione nei termini che seguono: 2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale RAGIONE_SOCIALE‘Are B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art .48 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo integrativo OO.SS. -MPI del 10 maggio 2006. 6. L’ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% RAGIONE_SOCIALEe posizioni economiche disponibili. 7. La ripartizione tra i profili RAGIONE_SOCIALEe nuove posizioni economiche RAGIONE_SOCIALE‘Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.
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La nuova disciplina così riformulata ha reso chiaro che la graduatoria è finalizzata all’accesso al corso di un numero di partecipanti superiore a quello RAGIONE_SOCIALEe posizioni disponibili e, pertanto, non è sufficiente l’ammissione al corso ed il suo superamento per dare titolo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa progressione, occorrendo, poi, l’ulteriore fase RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione che risente del numero degli idonei e RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili.
E’ evidente, a questa stregua, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura sollevata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente con riguardo al rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale per cui sarebbe stato sufficiente essere stati collocati in graduatoria ed avere superato il corso, occorrendo invece il successivo provvedimento di individuazione dei destinatari RAGIONE_SOCIALEa posizione economica.
La censura è sollevata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 2008, che quale contrattazione integrativa non sarebbe censurabile in questa sede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c., sennonché la stessa, come visto, trov a fondamento principalmente nella contrattazione nazionale, il CCNL 2006-2009, che questa Corte può direttamente interpretare accogliendone una lettura per la quale la stessa richiede l’ulteriore requisito RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse e del rispetto RAGIONE_SOCIALEa ripartizione prevista dalla contrattazione integrativa non esaminata dalla Corte territoriale.
I l giudice d’appello, muovendo da un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALEa contrattazione nazionale, ha arrestato il necessario accertamento fattuale alla ricorrenza di dati (l’utile collocazione nella prima graduatoria redatta per l’ammissione al corso e l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa frequenza) non sufficienti a fondare il diritto, ed ha omesso di verificare se nella fattispecie sussistessero le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse e il rispetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione
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integrativa alla quale quella nazionale rinvia, contrattazione, non apprezzabile direttamente da questa Corte, che, a detta del RAGIONE_SOCIALE, vieppiù confermerebbe l’insufficienza del solo corso di formazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa prima posizione economica ATA.
Inammissibile risulta, di contro, il secondo motivo non misurandosi la censura svolta con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che è fondata sulla tardività RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata solo in appello e sulla genericità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni quanto alla natura ed alla tipologia RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
Il quarto motivo, che si appalesa inammissibile in quanto formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, avendo, viceversa, la Corte territoriale tenuto presente la circostanza del conferimento alla NOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico di DGSA, deve ritenersi altresì infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024), secondo cui ‘in tema di personale RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, l. n. 228/2012 che, con una disposizione speciale derogatoria del principio RAGIONE_SOCIALEa riserva a favore RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisc e i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall’indennità.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, rigettati il secondo ed il quarto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa
composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettati il secondo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolto e rinvia, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME