Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3454/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 231/2018 pubblicata il 26/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n.213/2018 pubblicata il 26/10/2018 ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla
maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’RAGIONE_SOCIALE nel periodo nel quale COGNOME e COGNOME avevano lavorato alle dipendenze del Ministero RAGIONE_SOCIALEa difesa, nell’RAGIONE_SOCIALE (198 0-1997 il primo, 1986-1998 il secondo ) all’atto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa loro assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota. 3. Il Tribunale di Udine accoglieva le domande proposte da COGNOME e
COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie dedotta in giudizio fosse applicabile l’art.2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, e non l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria. COGNOME e COGNOME resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/1958, degli artt.14, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE previdenziale deduce che a seguito RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di servizio di COGNOME e COGNOME , senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa -ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 -presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che i contributi da versare per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo COGNOME e COGNOME instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa costituzione automatica RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit.. Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’RAGIONE_SOCIALE erano stati già trasferiti al F.P.L.D. RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S. in forza RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa forma di previdenza sostitutiva.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n. 20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n.4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.
La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima RAGIONE_SOCIALEa abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art.124 d.P.R. n. 1092/1973, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art.12 comma 12 undecies del d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di servizio si sia costituita -ope legis -una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S., con determinazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, come affermato da Cass. n. 20522/2019 (i cui principi sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa».
La Corte di appello ha dunque errato nel fare applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma generale, ossia l’art.2 comma 2 legge n. 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958, applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza.
L’interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula necessariamente la mancata costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, effetto che può verificarsi nei soli casi previsti dall’art.126 d.P.R. cit. . Tra questi casi non rientra quello
esaminato dalla C orte territoriale perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del rapporto di servizio non è qualificabile quale «nuovo servizio» giusta la lettera b) RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Conseguentemente le domande originariamente proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettate. Il consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza motivo e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME. C ompensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.