Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4079  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3454/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso  l’Avvocatura  centrale  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso dall’avvocato COGNOME  NOME  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  TRIESTE  n.  231/2018 pubblicata il 26/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 La  Corte  d’appello  di Trieste,  con  la  sentenza  n.213/2018 pubblicata il 26/10/2018 ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
 La  controversia  ha  per  oggetto  l’accertamento  del  diritto  alla
maggiorazione dei contributi -ex art.2 legge n.29/1979 -già versati all’RAGIONE_SOCIALE nel periodo nel quale COGNOME e COGNOME avevano lavorato alle dipendenze del Ministero RAGIONE_SOCIALEa difesa, nell’RAGIONE_SOCIALE (198 0-1997 il primo, 1986-1998 il secondo ) all’atto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa loro assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota. 3. Il Tribunale di Udine accoglieva le domande proposte da COGNOME e
COGNOME.
 La  Corte  territoriale  ha  ritenuto  che  alla  fattispecie  dedotta  in giudizio fosse applicabile l’art.2 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, e non l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958 .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria. COGNOME e COGNOME resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  l’unico  motivo  il  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico  RAGIONE_SOCIALEa  legge  n. 322/1958,  degli artt.14, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE previdenziale deduce che a seguito RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di servizio di COGNOME e COGNOME , senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa -ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 -presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che i contributi da versare per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo COGNOME e COGNOME instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa costituzione automatica RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit.. Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’RAGIONE_SOCIALE erano stati già trasferiti al F.P.L.D. RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S. in forza RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa forma di previdenza sostitutiva.
Il ricorso è fondato.
 Sulla  questione  di  diritto  oggetto  di  causa  si  è  consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n. 20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020,  n.  26104/2023,  n.  26685/2023,  n.  27623/2023,  n. 35532/2023  e  n.4287/2024),  al  quale  si  intende  in  questa  sede dare continuità.
 La  cessazione  del  rapporto  di  servizio  con  l’amministrazione pubblica di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, e la domanda di ricongiunzione,  si sono    verificate  prima  RAGIONE_SOCIALEa  abrogazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.124  d.P.R. n. 1092/1973,  per  effetto  RAGIONE_SOCIALE‘art.12  comma  12 undecies del  d.l. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.
Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità,  deve  ritenersi  che  al  momento  RAGIONE_SOCIALEa  cessazione  del rapporto di servizio  si  sia  costituita -ope legis -una  posizione assicurativa  presso  il  F.P.F.D.  RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S.,  con  determinazione RAGIONE_SOCIALEa  contribuzione  «senza  interessi»,  come  previsto  dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.
Più in particolare, come affermato da Cass. n. 20522/2019 (i cui principi sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa».
La Corte di appello ha dunque errato nel fare applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma generale, ossia l’art.2 comma 2 legge n. 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n.322/1958, applicabili al caso  in  esame  nonostante  la  loro  abrogazione  nel  2010  perché relativi  ad  una  fattispecie  concreta  che  si  è  verificata  durante  la loro vigenza.
 L’interpretazione  fatta  propria  dal giudice  di  secondo  grado postula  necessariamente  la  mancata  costituzione ope  legis RAGIONE_SOCIALEa posizione  assicurativa,  effetto  che  può  verificarsi  nei  soli  casi previsti  dall’art.126  d.P.R.  cit. .  Tra  questi  casi  non  rientra  quello
esaminato  dalla  C orte territoriale  perché  l’instaurazione  di  un rapporto  di  lavoro  privato  dopo  la  cessazione  del  rapporto  di servizio non è qualificabile quale «nuovo servizio» giusta la lettera b) RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.
 Per  questi  motivi  il  ricorso  deve  essere  accolto  e  la  sentenza impugnata  deve  essere  cassata.  Sussistono  i  presupposti  per  la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
 Conseguentemente  le  domande  originariamente  proposte  da NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  devono  essere  rigettate.  Il consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la  sentenza  motivo  e  decidendo  nel  merito  rigetta  le  domande originariamente  proposte  da  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME. C ompensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.