Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32282 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10179/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di TORINO n. 1002/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, ragioniere iscritto all’albo dei ragionieri commercialisti, si assicurò con la RAGIONE_SOCIALE con contratto del 11/03/1998;
il COGNOME nello svolgimento dell’attività professionale effettuò, previa comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE competente per territorio, anche l’attività di consulente del RAGIONE_SOCIALE;
in detto ambito svolse, in particolare e in forza di contratto sottoscritto il 03/04/1997, servizi di consulenza per la RAGIONE_SOCIALE, società di elaborazione dati che aveva tra i suoi clienti la RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE gli chiese il pagamento della somma di oltre sedicimila euro, che la cliente RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE in forza di rettifica operata d’ufficio, a seguito dell’errato inquadramento tariffario, dovuto alla circostanza che il COGNOME aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE pubblico che la RAGIONE_SOCIALE operava con autocarri, mentre, al contrario i suoi dipendenti utilizzavano autotreni, con conseguente innalzamento dei premi dovuti e assoggettamento a sanzione dell’azienda esercente autotrasporti;
NOME COGNOME chiese di essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice e, a fronte del diniego di questa, agì dinanzi al Tribunale di Novara, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, affinché, previo accertamento della propria responsabilità professionale nella causazione del danno, la compagnia fosse condannata a tenerlo indenne, in base alla polizza stipulata, con condanna al pagamento in suo favore;
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo che la polizza coprisse la sola libera attività di ragioniere commercialista e non
anche quella di consulente del RAGIONE_SOCIALE e rilevando che l’attore non aveva provato l’intervenuto pagamento alla propria cliente di quanto questa aveva dovuto versare all’RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME propose appello, affermando che l’attività di consulente del RAGIONE_SOCIALE era coperta dalla polizza e che la condanna della compagnia assicuratrice prescindeva dalla prova del pagamento;
nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1002 del 09/10/2020, ha rigettato l’impugnazione;
la Corte, nello specifico, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a sei motivi;
risponde la compagnia assicuratrice con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/10/2023, alla quale il ricorso è stato deciso.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello di Torino con i seguenti motivi;
I) violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 342 cod. proc. civ.: il ricorrente censura la pronuncia di inammissibilità della impugnazione, posto che l’appello aveva posto in discussione proprio la parte della decisione sulla quale si reggeva la sentenza e non era pacifico che la normativa che disciplina l’attività dei ragionieri commercialisti non comprendesse la consulenza del RAGIONE_SOCIALE;
II) violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1362 cod. civ.: il ricorrente censura la sentenza in quanto la Corte territoriale non ha valutato la comune intenzione
dei contraenti e il fatto che il ricorrente potesse svolgere l’attività di consulenza del RAGIONE_SOCIALE;
III) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1369 cod. civ.: il ricorrente censura la sentenza perché l’interpretazione data dalla Corte d’appello non tiene conto che le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura del contratto e, trattandosi di contratto di assicurazione, il senso più conveniente è quello che estende la copertura a tutta l’attività consentita al commercialista;
IV) violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1370 cod. civ.: il ricorrente censura la sentenza perché la decisione della Corte distrettuale di interpretare la clausola di polizza nel senso di escludere le attività consentite, ma non riservate al commercialista, non tiene conto del fatto che nel dubbio la clausola va interpretata contro colui che l’ha predisposta;
V) violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 342 cod. proc. civ.: il ricorrente censura la sentenza laddove afferma che le prove non ammesse in primo grado possano essere riproposte in appello solo con apposito motivo di impugnazione, tanto più che l’atto di appello aveva con espresso motivo posto in discussione la decisione;
VI) omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: la Corte avrebbe dovuto ritenere provata la responsabilità del ragioniere indipendentemente dalle prove testimoniali, dal momento che la circostanza che il ragioniere conoscesse le caratteristiche degli automezzi che dovevano essere denunciati risultava da un documento prodotto dall’attore e tale fatto era decisivo per provare la responsabilità del consulente;
il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non attinge la ragione del decidere, poiché oggetto del contendere non è l’estensione dell’ambito professionale del ragioniere commercialista, che, a norma dell’art. 1 della legge n. 12 del 11/01/1979 può svolgere, unitamente a altri professionisti (dottori commercialisti, avvocati) anche attività di consulente del RAGIONE_SOCIALE, bensì quello dell’estensione dell’oggetto del contratto di assicurazione stipulato tra NOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e su detta questione si appuntano i successivi motivi;
il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi;
essi sono infondati, in quanto la polizza faceva riferimento soltanto alle leggi (d.P.R. n. 1067 e 1068 del 27/10/1953) che individuano la professione di ragioniere commercialista: dunque, l’interpretazione di essa data dai giudici di merito, sebbene restrittiva, non è irragionevole e la prospettazione censoria del ricorrente si pone in termini di mera contrapposizione senza una vera e propria confutazione dell’argomentazione in diritto;
giova, altresì, evidenziare che la polizza è stata stipulata nel 1998 e dunque, essa avrebbe dovuto, ove le parti avesse inteso coprire anche la professione di consulente del RAGIONE_SOCIALE, fare riferimento ad essa oppure alla relativa legge professionale di categoria (la n. 12 del 1979), mentre, viceversa, in polizza non vi è alcun riferimento a testi legislativi, oltre a quelli propri dei commercialisti, ossia i d.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 1953, relativi rispettivamente ai dottori e ai ragionieri commercialisti (le professioni sono regolate, con decorrenza dal 01/06/2008, da un unico testo, il d.lgs. n. 139 del 28/06/2009);
in ultimo, deve ribadirsi che (Cass. n. 8810 del 12/05/2020 Rv. 657914 01) l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata
ed all’estensione del rischio assicurato (e, quindi, nella specie, dell’eventuale espletamento dell’attività di consulente del RAGIONE_SOCIALE) rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché il sindacato di questa Corte di legittimità può avere ad oggetto non la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto, e, nella specie le norme sull’interpretazione del contratto e segnatamente gli artt. 1362, 1369 e 1370 cod. civ. non risultano essere state violate;
il nucleo dell’oggetto del contratto di assicurazione è stato, quindi, correttamente individuato nelle attività tipiche del ragioniere commercialista in quanto a lui riservate, ossia di quelle che possono essere esplicate soltanto previa iscrizione all’albo e non anche di quelle comunque svolte, nel rispetto delle previsioni di legge, quale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979, quella di consulente del RAGIONE_SOCIALE, svolta dal COGNOME previa rituale comunicazione alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il quinto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non sono riportate dettagliatamente le richieste istruttorie, e segnatamente di prove testimoniali, che NOME COGNOME lamenta non siano state ammesse dalla Corte territoriale, che ha reso sul punto una statuizione di inammissibilità dell’appello, per sostanziale carenza di specificità delle richieste istruttorie, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16420 del 09/06/2023 Rv. 668195 -01), sicché era insufficiente il semplice richiamo agli atti di primo grado (Cass. n. 5812 del 23/03/2016 Rv. 639419 -01, quale espressione di un orientamento consolidato);
il sesto mezzo è inammissibile, sia in quanto incorre nel divieto di cui all’art. 348 ter , comma 5, cod. proc. civ., applicabile al ricorso in esame (mentre per quelli proposti a decorrere dal 01/01/2023 la norma che pone il limite all’impugnazione di legittimità della cd. doppia conforme è l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), sia in quanto fa riferimento non ad un fatto omesso e quindi a un’attività di rilevazione (sebbene asseritamente omessa), ma all’elaborazione di un fatto, ossia a un’attività non soltanto di tipo percettivo: ed è, quindi, al di fuori dallo schema legale evocato;
il ricorso, nella sussistenza di ragioni di infondatezza e di inammissibilità, è rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente assicuratrice;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020);
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di