Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21118/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Torino n. 3/2019, pubblicata in data 2 gennaio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di pignoramento presso terzi, notificato al terzo RAGIONE_SOCIALE e alla debitrice NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE intimava il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 137.531,92 in forza di numerose cartelle aventi diverse causali.
Proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla debitrice, il giudice dell’esecuzione disponeva la sospensione dell’esecuzione.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introduceva il giudizio di merito; si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva; si costituiva pure NOME COGNOME, che ribadiva l’inesistenza dell’avviso di intimazione sotteso al pignoramento opposto, perché privo di sottoscrizione e carente di motivazione.
Il Tribunale di Alessandria rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, respingeva l’eccezione sollevata dalla debitrice e, ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale, dichiarava prescritti tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali notificate oltre cinque anni prima dell’atto di intimazione.
La sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE e, all’esito RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE debitrice, che ha spiegato appello incidentale, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Torino ha accolto parzialmente l’appello principale, con cui era stata dedotta la violazione del ne bis in idem in
relazione ad alcune cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per le quali era già stato instaurato altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato, ed ha dichiarato il diritto dell’appellante di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle somme portate da quattro cartelle (NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA); ha, nel resto, confermato la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza, con un unico motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis . cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si riserva il deposito RAGIONE_SOCIALE ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi che l’opposizione, quanto alla pretesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è da intendersi definitivamente regolata, sicché ogni rapporto processuale con quella parte è ormai definito.
C on l’unico motivo le ricorrenti denunciano ‹‹Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. -Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››, per avere il Giudice d’appello omesso di pronunciarsi in ordine al mancato decorso del termine prescrizionale in relazione a cinque cartelle esattoriali (precisamente, nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,
00120040017543107000, 00120060007046092000).
Si impone di evidenziare che sin dal giudizio di merito non risulta essere stato instaurato il contraddittorio con il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813), con motivazione alla quale si rinvia, ha concluso che, nelle suddette ipotesi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533).
A tale approdo questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione RAGIONE_SOCIALE somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) .
Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del
pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.
Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000).
A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità.
4. Il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa, con conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di primo grado, in linea con l’orient amento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ. , resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse ed il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa
al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 – 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 – 3, 16/03/2018, n. 6644).
E tanto esclude, intuitivamente, che possa essere preso in considerazione il motivo di ricorso e, con esso, il merito RAGIONE_SOCIALE controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Alessandria, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione